La sentenza penale di patteggiamento ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare

L'illecito commesso dal lavoratore, e accertato nel giudizio penale, è tale da incidere sul rapporto fiduciario e giustifica il licenziamento.

Il dipendente condannato in sede penale per un illecito grave, tale da incidere sul rapporto fiduciario col datore, può essere licenziato sulla base della sola sentenza di patteggiamento quest'ultima, infatti, ha efficacia di giudicato nei procedimenti disciplinari. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22740 del 3 novembre. La fattispecie. Un dipendente pubblico impugnava il licenziamento, intimatogli dal Ministero dell'Interno in conseguenza del procedimento penale per il delitto di rapina aggravata ad una banca, cui il lavoratore era stato sottoposto e che si era concluso con il patteggiamento. Il Tribunale annullava il licenziamento, giudicando sproporzionata la sanzione, in considerazione della personalità del ricorrente e della sua storia lavorativa. La Corte d'appello, invece, riformava la sentenza, impugnata dal Ministero, sul presupposto che in presenza di un fatto illecito, commesso e accertato in sede penale, il datore di lavoro non aveva alcun margine di autonoma determinazione valutativa. Il lavoratore è stato condannato per un fatto illecito grave basta per il licenziamento. Secondo il ricorrente, non si sarebbe potuto irrogare la sanzione disciplinare del licenziamento in modo automatico, sulla sola base del giudicato penale. La sentenza di patteggiamento ha efficacia di giudicato, anche nei giudizi disciplinari. La S.C., sul punto, richiama pacifica giurisprudenza e afferma che la sentenza penale di patteggiamento ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare di conseguenza la decisione dei giudici di merito appare corretta, anche perché è stato posto in evidenza come il gravissimo illecito, commesso dal lavoratore, abbia compromesso in maniera irreparabile il rapporto fiduciario col datore di lavoro, così da giustificare il licenziamento.