C'è la giusta causa se un dipendente prende a ginocchiate un collega

Un diverbio sul posto di lavoro degenera e finisce con lo scontro fisico confermata la sanzione disciplinare inflitta per il lavoratore violento.

Una colluttazione tra colleghi sul posto di lavoro giustifica il licenziamento del dipendente aggressore, perché incrina il rapporto fiduciario tra le parti e altera il clima di ordinaria collaborazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19623 depositata il 26 settembre. Il caso. Un dipendente veniva licenziato per aver colpito con una ginocchiata un collega, durante l'orario di lavoro. Impugnava il licenziamento ma il Tribunale ravvisava la giusta causa e confermava la sanzione inflitta, così come la Corte d'Appello. Il lavoratore, infine, proponeva ricorso per cassazione. L'episodio violento è accertato. L'addebito risulta provato da una serie di circostanze che non vengono messe in discussione dalle censure sollevate dal ricorrente in particolare, risulta accertato che fra i due dipendenti nacque un pacifico diverbio, come riferito dai colleghi e mai contestato dagli interessati. Il diverbio degenerò e si arrivò alle vie di fatto il trauma subito dall'altro lavoratore, vittima della ginocchiata, risulta dal certificato medico. Il ritardo con cui venne proposta querela, nell'ultimo giorno utile, non è circostanza rilevante ai fini di una diversa ricostruzione dei fatti. La gravità dei fatti giustifica il licenziamento viene meno il rapporto fiduciario ed è stato alterato il clima di ordinaria collaborazione. L'episodio contestato appare di una tale gravità da giustificare la sanzione irrogata, anche in assenza di precedenti disciplinari il ricorrente, infatti, lamenta che la Corte di merito ha omesso di considerare il fatto che nei 20 anni precedenti egli non aveva subito alcuna sanzione disciplinare. Ma la S.C. conferma la decisione assunta in appello l'episodio, nella sua gravità, appare idoneo di per sé ad incrinare il rapporto fiduciario tra le parti e ad alterare il clima di ordinaria collaborazione tra dipendenti sul luogo di lavoro, che implica il rispetto di norme elementari di convivenza. Il licenziamento, quindi, non può che essere confermato, anche perché sono le stesse norme della contrattazione collettiva a prevederlo.