E' il Giudice a decidere l'ammontare del risarcimento

di Mario Scofferi

di Mario Scofferi * In tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della c.d. tutela reale, il Giudice anche d'ufficio può, in base alle risultanze istruttorie, trarre tutte le conseguenze ai fini della quantificazione del danno. È il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15282 del 12 luglio. Il caso. Un lavoratore ricorreva al Giudice del lavoro per sentire dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto, con conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno ed alla reintegrazione in servizio. La Corte di Appello di Roma, con pronuncia resa circa 11 anni dopo la cessazione del rapporto, in parziale riforma della decisione di primo grado annullava il licenziamento, condannando la società alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro ed al pagamento di un risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali di fatto dalla data del recesso sino alla scadenza del terzo anno a questo successivo. Una volta abdicata la volontà risolutoria, il dipendente non può più essere licenziato. La Corte di Appello - con ragionamento avallato dalla Corte di Cassazione - affermava che, pur essendo spirato il periodo di comporto, la società avesse implicitamente rinunciato all'esercizio del potere di recesso con l'invito rivolto al lavoratore di sottoporsi ad una visita medico-legale. Con la conseguenza che, una volta effettuata la visita ed accertata l'assenza di qualsivoglia inabilità, la società non poteva più legittimamente licenziare il lavoratore in relazione al superamento del periodo di comporto. Ê il Giudice di merito a decidere l'ammontare del risarcimento. La Corte di Appello riteneva inoltre che il risarcimento del danno andasse limitato a sole 3 annualità di retribuzione globale di fatto atteso che, se il ricorrente si fosse diligentemente attivato nella ricerca di una nuova occupazione, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro e di quelle soggettive del lavoratore, quest'ultimo avrebbe ragionevolmente trovato una nuova occupazione in un periodo di circa 3 anni. L'aliunde percipiendum può essere detratto dal Giudice anche d'ufficio. Il lavoratore promuoveva ricorso avverso tra il resto questo capo della sentenza, lamentandone l'erroneità in quanto i la società nulla aveva eccepito in punto di aliunde percipiendum ii non vi era alcuna allegazione circa una sua negligenza nella ricerca di una nuova occupazione ed iii il riferimento ad imponderabili nozioni di comune esperienza era insufficiente al fine di generare una prova presuntiva. La Cassazione rigetta il primo motivo in quanto, una volta accertati i fatti rilevanti, il Giudice può trarne, anche d'ufficio e nel silenzio della parte interessata, indipendentemente dal fatto che l'acquisizione in giudizio sia riconducibile ad un comportamento della controparte, tutte le conseguenze ai fini della quantificazione del danno. Il Giudice deve spiegare in maniera chiara il ragionamento logico seguito. Fondati sono invece gli ulteriori motivi di doglianza. Richiamandosi a suoi precedenti, la Corte ricorda come l'esercizio del potere discrezionale da parte del Giudice di merito sia suscettibile di sindacato in sede di legittimità, qualora la motivazione non dia adeguatamente conto del procedimento logico e valutativo sotteso alla decisione. Nel suesposto contesto, ritiene la Corte, il riferimento a non meglio specificate condizioni del mercato del lavoro delle quali peraltro neppure vi era allegazione in giudizio , all' età del lavoratore interessato ed alla sua professionalità comunque acquisita , era assolutamente insufficiente a motivare un tempo presuntivo di 3 anni per reperire un'altra occupazione. Conseguentemente, la Corte cassa in parte qua la pronuncia rinviando alla stessa Corte di merito in diversa composizione. Il dispositivo prevale sulla motivazione. Decidendo su un ulteriore profilo di impugnazione del lavoratore, la Corte affermava il principio per vero oggi pacifico per cui in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo deve attribuirsi prevalenza a quest'ultimo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la decisione assunta. * Avvocato del Foro di Milano

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 giugno - 12 luglio 2011, n. 15282 Presidente De Luca - Relatore Bandini Svolgimento del processo La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 23.11.2006 - 14.5.2008, pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della spa e della srl convenuta a suo tempo in giudizio ex 47, comma 5, legge n. 428/90 , in accoglimento per quanto di ragione dei gravame e in parziale riforma deità sentenza di prime cure, confermata nel resto, annullò, siccome ingiustificato, il licenziamento dal rapporto di lavoro giornalistico intimato al per superamento del periodo di comporto, ordinando alla srl di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro all'epoca del recesso e condannandola al risarcimento del danno da illegittimo licenziamento, liquidato in misura pari alle retribuzioni globali di fette dal recesso e sino alla scadenza del terzo anno a questo successivo. A sostegno del decisum, per ciò che ancora qui specificamente rileva, la Corte territoriale ritenne quanto segue - doveva ritenersi che il datore di lavoro, essendo spirato il periodo di comporto a suo avviso scaduto ed a fronte della ripresentazione del prestatore per fornire la sua prestazione lavorativa in data 8.10.1995 , avesse abdicato all'esercizio del potere di recesso con l'invito rivolto al lavoratore di sottoporsi a visita medico legale e doveva del pari escludersi che tale potere potesse successivamente rivivere dopo l'esito della visita, conclusasi nel senso dell'assenza di qualsivoglia carenza di inabilità per lo svolgimento dell'attività lavorativa esclusa l'oggettività automatica della scadenza dei periodo di comporto ai fini della risoluzione, che doveva invece essere sempre all'esercizio del potere di recesso, andava infatti valutata come contraddittoria la condotta di chi, superato i periodo di comporto, non lo aveva fatto valere ed anzi aveva disposto l'invio del prestatore alla visita medico legale per verificare se fosse in condizione di lavorare - in implicita manifestazione di volontà di riammetterlo in caso di visita positiva e successivamente nonostante l'esito della visita di piena idoneità al lavoro, invece avesse riesumato la questione del periodo di comporto da tempo scaduto per inferirne la motivazione del recesso - la limitazione a tre anni del risarcimento del danno, disposta ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cc, andava fissata, nel caso di specie, tenuto conto del mercato del lavoro e di quelle soggettive del lavoratore non più in giovanissima età , ritenendosi che nel termine presuntivo di tre anni dall'intervenuto recesso, ove sufficientemente attivatosi, questi ben avrebbe potuto trovare altra occupazione l'indicato periodo di tre anni corrispondeva infatti, presumibilmente, alla stregua del generale principio dell'id quod plerumque accidit, certamente utilmente valorizzabile anche in questa sede per l'ampia portata generale che lo informa, ad uno spazio temporale che doveva riconoscersi ragionevolmente sufficiente ed idoneo a procurarsi una nuova occupazione sostanzialmente confacente con l'esperienza lavorativa maturata, posto che lo stesso lavoratore non aveva offerto al contrario alcuna prova in ordine alla continuativa permanenza del suo stato di assoluta disoccupazione, avuto riguardo, appunto, alla sua professionalità comunque acquisita, nonché dell'età posseduta nell'arco temporale di riferimento. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo, illustrato con memoria. L'intimato ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale. La ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. La spa ha depositato controricorso, aderendo al ricorso principale e resistendo a quello incidentale. Motivi della decisione 1. Con la memoria ex art. 378 cpc il controricorrente ha eccepito - l'inammissibilità siccome tardivo, del ricorso incidentale adesivo proposto dalla spa - la conseguente avvenuta formazione del giudicato interno, nei confronti della predetta in ordine alla statuizione di annullamento del recesso - l'estensione di tale giudicato anche alla ricorrente principale srl la conseguente inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso principale. 1.1 La spa, oltre a resistere al ricorso incidentale del ha espressamente richiesto il totale accoglimento delle conclusioni assunte dalla ricorrente principale, con ciò formulando quindi un ricorso incidentale adesivo. Trova pertanto applicazione nella specie il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui il ricorso incidentale di tipo adesivo, cioè rivolto a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere dal ricorrente principale, ancorché sia proposto da un litisconsorte in cause inscindibili, deve osservare i termini ordinari, atteso che le regole dettate dall'art. 327 cpc la richiesta di notifica essendo avvenuta in data 30.3.2009 e la sentenza impugnata risultando depositata il 14.1.2008 e ciò ne determina l'inammissibilità. 1.2 Tale inammissibilità non comporta tuttavia le ulteriori conseguenze prospettate dal controricorrente Infatti, secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità - il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo come si è verificato nella specie, con la cessione del ramo d'azienda a favore della ricorrente principale può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dai giudice solo se le altre parti vi consentono, con la conseguenza che nel giudizio di impugnazione contro la sentenza il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari, tanto che se la sentenza è impugnata da uno soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 cpc cfr, explurimis, Cass., n. 590/1995 - in tema di limiti soggettivi del giudicato, il disposto degli 1310 cc, i quali prevedono con riferimento alle obbligazioni solidali e quindi ad un rapporto con pluralità di parti, ma scindibile, che i condebitori i quali non abbiano partecipato al giudizio tra il creditore ed altro condebitore possano opporre al primo la sentenza favorevole al secondo ove non basata su ragioni personali , costituisce espressione di un più generale principio, operante a fortiori con riguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilità, secondo cui alla parte non impugnante si estendono gli effetti derivanti dall'accoglimento dell'impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevole emessa nei confronti di entrambi cfr, ex plurimis, Cass. Nn. 8778/2004 12260/2009 II ricorso per cassazione tempestivamente proposto dall''avente causa srl in ordine alla statuizione di annullamento del recesso ha dunque impedito la formazione del giudicato sul punto anche nei confronti della dante causa spa. 2. Con l'unico articolato motivo la ricorrente principale denuncia violazione di norme di diritto artt. 1362 e ss. cc con riferimento all'art 25 CCNL lavoro giornalistico in vigore all'epoca dei fatti , nonché vizio di motivazione, deducendo che - doveva ritenersi, in base alle norme indicate, che il rapporto di lavoro giornalistico poteva essere risolto per superamento del periodo di comporto - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale e avuto riguardo al comportamento della parte datoriale, non poteva in alcun modo ritenersi una volontà abdicativa della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto, posto che la prestazione lavorativa era stata immediatamente rifiutata con invito alla sottoposizione alla visita legale e che tale rifiuto era stato mantenuto anche il giudizio di idoneità e non avendo la sentenza impugnata tenuto conto che la richiesta, successiva al decorso del periodo di comporto, di accertamenti sullo stato di salute del lavoratore poteva essere funzionale alla soddisfazione di vari interessi, primo fra tutti quello di accertare la veridicità dello stato di malattia per poter adottare, in caso negativo, i provvedimenti opportuni. Con il primo motivo di ricorso incidentale del , condizionato all'ipotesi che la Corte territoriale abbia implicitamente ritenuto che in caso di assenza per malattia l'art. 25 CNLG stabilisse un periodo di comporto di 18 mesi, viene dedotta violazione degli 1363 cc, in relazione alla predetta norma pattizia collettiva, deducendosi che il diritto di recedere dal rapporto era subordinato unicamente all'accertamento dell'idoneità al lavoro del giornalista assente per malattia. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di plurime norme di legge nonché vizio di motivazione, deducendo, quanto alla limitazione del risarcimento del danno a tre anni - la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato non essendo stato dedotto ex adverso alcunché in ordine all'entità del risarcimento richiesto - l'assenza di allegazione e prova da parte del debitore circa negligenza del creditore - l'inidoneità i fini della prova presuntiva dei riferimenti a generiche e incontrollabili nozioni di comune esperienza. Con il terzo motivo ricorrente incidentale denuncia violazione di plurime nonne di legge, nonché vizio di motivazione deducendo, quanto all'entità delle retribuzioni a cui doveva essere commisurato il risarcimento del danno, la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, nel senso che, mentre nel dispositivo la Corte territoriale assunto come parametro per la determinazione del danno subito dal ricorrente le retribuzioni globali di fatto relative al periodo successivo al recesso, tenendo conto pertanto degli effetti determinati dalla dinamica contrattuale, nella motivazione, pur facendosi riferimento al trattamento contrattuale spettante , veniva assunto come parametro - in asserita violazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori - l'ultima retribuzione percepita e attribuite la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Con il quarto motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di plurime norme di legge, nonché vizio di omessa pronuncia, riprendendo in parte quanto gia dedotto nel precedente motivo e, in particolare, dolendosi della mancata condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. 3. Il rimo profilo dell'unico motivo del ricorso principale, inerente all'interpretazione dell'art. 25 CCNL lavoro giornalistico, è improcedibile, non avendo il ricorrente ottemperato, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, cpc, all'onere di depositare, insieme al ricorso per cassazione, il CCNL nel suo testo integrale, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di Cassazione nell'esercizio del sindacato di legittimità sull'interpretazione della a contrattazione collettiva di livello nazionale cfr, ex plurimis, Cass., n. 21358/2010 e non essendo sufficiente la mera allegazione dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato già eventualmente effettuato il deposito del contratto cfr, ex plurimis, Cass., n. 4373/2010 . 3.1. Il restante profilo di doglianza, inerente al dedotto vizio di motivazione, deve ritenersi ammissibile, posto che il primo dei quesiti di diritto, ancorché contenente un non necessario riferimento ad alcune norme di legge indica con sufficiente chiarezza il fatto controverso e le ragioni del dedotto vizio motivazionale, sì da configurare il momento conclusivo di sintesi richiesto, in ipotesi di ricorso per cassazione svolto per vizio di motivazione art. 366 bis cpc, applicabile ratione temporis alla presente controversia. 3.2 La Corte territoriale, motivando nei termini già diffusamente ricordati nello storico di lite, presuntiva, che dall'invio del lavoratore alla visita medica disposto dalla parte datoriale, fosse desumibile l'abdicazione di quest'ultima dalla facoltà di recedere dal rapporto lavorativo per superamento del comporto. Trova quindi applicazione il principio, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità cfr, ex plurimis, Cass., nn. 1573/2003, 10847/2007 8023/2009 24028/2009 21961/2010 , secondo cui le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento nell'esercizio del potere discrezionale istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione con la conseguenza che spetta pertanto al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità e dovendosi rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo. Nel caso che ne occupa la motivazione resa dalla Corte territoriale è coerente con il fatto l'invio del prestatore alla visita medico legale per verificare se fosse in condizione di lavorare pur essendo già stato superato il periodo di comporto posto a fondamento dello svolto processo logico e non può quindi essere inficiato, in questa sede di legittimità, dalla prospettata diversa valutazione derivante dalla dedotta astratte possibilità che gli accertamenti sullo stato di salute dei lavoratore fossero funzionali alla soddisfazione di diversi interessi e, in particolare, a quello di accertare la veridicità dello stato di malattia in vista dell'adozione, in caso negativo, degli opportuni provvedimenti. 3.4 Anche il profilo di doglianza all'esame non può dunque essere accolto. 4. Il primo motivo del ricorso incidentale del resta assorbito per effetto del rigetto delle doglianze del ricorso principale. 5.1 Il primo profilo del secondo motivo del ricorso incidentale del inerente alla pretesa violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, per non essere stato dedotto ex adverso alcunché in ordine all'entità del risarcimento richiesto è infondato alla luce dell'orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 18 Statuto dei lavoratori, allorquando i fatti rilevanti possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti,il giudice può trarne d'ufficio, anche ne silenzio della parte interessata ed anche ove l'acquisizione sia riconducibile ad un comportamento della controparte, tutte le conseguenze ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato cfr, ex plurimis, Cass., nn. 1099/1998 5655/2004 18687/2006 . 5.2. Il secondo e terzo profilo di doglianza rispettivamente inerenti all'assenza di allegazione e prova da parte del debitore circa la negligenza del creditore e all'inidoneità ai fini della prova presuntiva, dei riferimenti a generiche e incontrollabili nozioni di comune esperienza , da esaminarsi congiuntamente siccome fra loro connessi, devono invece ritenersi fondati. Premesso infatti che, come ripetutamente affermato da questa Corte Suprema cfr, ad esempio, Cass., n. 6285/2004 l'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di procedere alla liquidazione del danno in via equitativa è suscettibile di sindacato in sede di legittimità se la motivazione non dà adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito, deve osservarsi che nel caso in esame, nel quale l'individuazione del suddetto termine è finalizzata alla liquidazione equitativa del danno, tale motivazione è assolutamente insufficiente, non spiegando affatto perché, in base a non meglio specificate condizioni del mercato del lavoro delle quale neppure viene indicata l'allegazione in giudizio , all'età del lavoratore interessato e alla sua professionalità comunque acquisita , si dovrebbe ritenere che nel termine presuntivo di tre anni dall'intervenuto recesso il medesimo, se sufficientemente attivatosi, avrebbe potuto trovare altra occupazione. 6. Il terzo motivo del ricorso incidentale del inerente all'individuazione delle retribuzioni globali di fatto da assumersi a parametro dei risarcimento del danno deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse. Atteso infatti che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel rito speciale del lavoro, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, deve attribuirsi prevalenza a quest'ultimo, che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la decisione assunta nella fattispecie concreta, mentre le enunciazioni della motivazione incompatibili con il dispositivo devono considerarsi come non apposte ed inidonee a costituire giudicato cfr, ex plurimis, Cass., nn. 8912/2002 12869/2002 , il ricorrente incidentale non ha interesse a dolersi delle diverse affermazioni contenute nella motivazione laddove, come nella specie, il dispositivo contenga, in parte qua, statuizioni conformi alle sue pretese sul punto. 7. Risulta invece fondato il quarto motivo del ricorso incidentale del inerente alla mancata condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria , poiché il diritto del lavoratore al risarcimento dal danno per l'illegittima risoluzione anticipata del proprio rapporto di lavoro sorge alla data di tale anticipata risoluzione, sicché dalla stessa data devono decorrere rivalutazione ed interessi sul relativo credito, il quale rientra nella nozione di credito di lavoro ai sensi dell'29936/2008 . 8. Conclusivamente il secondo e il quarto motivo del ricorso incidentale del meritano accoglimento nei limiti di cui in motivazione, mentre il primo motivo va dichiarato assorbito e il terzo ricorso principale va invece integralmente rigettato e il ricorso incidentale adesivo della spa va dichiarato inammissibile. La sentenza deve essere cassata in relazione alte censure accolte, con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che deciderà conformandosi ai suindicati principi e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale dichiara inammissibile il ricorso incidentale adesivo della accoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo e il quarto motivo del ricorso incidentale dichiara assorbito il primo e inammissibile il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.