Il dirigente scolastico rifiuta la contrattazione integrativa sull'organizzazione del personale: è un comportamento antisindacale

di Giulia Milizia

di Giulia Milizia * Il Tribunale di Nuoro col decreto n. 162 e n. 163/11 dello scorso 1° giugno offre una nuova ed interessante esegesi dell'articolo 34, D.lgs n. 150/09 c.d. Decreto Brunetta - DB sulla contrattazione collettiva. La vicenda affrontata. Un dirigente scolastico invitava i sindacati di categoria all'apertura delle consultazioni per l'integrazione del contratto collettivo per gli anni 2010/2011 escludendo, però, dalla stessa le materie previste dall'articolo 6, comma 2 lett. h - m, CCNL del 2007 triennio 2007/2009 , relative all'organizzazione interna del personale e degli uffici articolo 34 DB . Il rifiuto persisteva anche dopo una nota del Direttore generale del personale scolastico del Miur con cui si esplicitava la necessità di applicare nell'ambito della contrattazione collettiva tale norma. Il sindacato, perciò, non sottoscriveva l'ipotesi di contratto e ricorreva in via cautelare per la sua condanna per condotta antisindacale. Si costituiva in giudizio assieme al ministero dell'istruzione Miur , in qualità di datore di lavoro , sostenendo la correttezza della scelta operata. Quadro normativo a il CCNL del 2007. Regola gli aspetti normativi ed economici del personale scolastico ed Ata ai sensi dell'articolo 69, L. n. 165/01. L'articolo 6 concerne le relazioni a livello di istituzione scolastica , cioè i rapporti tra dirigenti e sindacati e le relative materie soggette a consultazioni sindacali, anche preventive, in fase di trattativa. Ferma restando l'autonomia del funzionario nell'organizzazione interna degli uffici e del personale, queste materie sono rinviate all'integrazione contrattuale. Ergo non sono chiare le motivazioni del rifiuto. b La legge sul pubblico impiego. Gli artt. 2-6, L. n. 165/01 sanciscono che essa spetta agli organi di gestione dell'istituto che operano con gli stessi poteri e funzioni del datore di lavoro privato. Il sindacato ha un mero diritto di informazione per la sua partecipazione alla stesura dei CCNL, così come stabilito dall'articolo 9 che ha subito una profonda riforma articolo 36 DB . Prima partecipava anche agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro , ora, invece le modalità e gli istituti della partecipazione si rinviano a tali patti. L'articolo 6, L. 165/01 deroga tutto ciò e prevede espressamente la consultazione sindacale per l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e le variazioni delle dotazioni organiche . c Riforma Brunetta. Ha operato una capillare novella della materia, in particolare ha attribuito al direttore detto potere gestionale in esclusiva articolo 34 . L'articolo 65, però, stabilisce che queste innovazioni dovranno essere applicate per il nuovo contratto nazionale successivo a quello in corso ed oggetto delle descritte integrazioni. Il potere organizzatorio del dirigente è un effettivo limite alla contrattazione? Il G.O. nega questa ipotesi constatando che l'obbligo di consultazione sussiste sempre e che, quindi, tale potere di per sé non impedisce la contrattazione, seppur nei limiti della salvezza delle prerogative del datore di lavoro . Nota, anzi, che esistono ambiti residuali tuttora aperti alla contrattazione concertata e che le materie dell'articolo 6, comma 2, lett. h - m, CCNL del 2007 non rientrano tra quelle oggetto di riserva dell'articolo 34 DB. Il labile confine tra organizzazione e decisioni organizzative. Perciò è esclusa solo la gestione del lavoro, ma non gli effetti che tali scelte hanno sul personale. La differenza tra i due campi è labile, sì che è difficile stabilire in quale di essi rientrino dette materie. Da questa distinzione il G.O. rileva come esse non riguardino l'organizzazione strettamente intesa, bensì i criteri generali e di attuazione di quelle decisioni che sono a fondamento della contrattazione collettiva. Ergo il rifiuto del direttore era illegittimo ed antisindacale. Soluzione all'impasse. Tali ambiguità potrebbero portare alla paralisi dell'intero sistema, perciò la legge ha sancito che, in questi casi, il funzionario deve sollevare il conflitto sindacale e provvedere in via provvisoria in vista di un accordo definitivo. Interpretazione restrittiva del novellato articolo 5 L. 165/01 fornita dal Tribunale di Nuoro. La norma così come modificata dal DB, per le ragioni sopra esposte, deve essere interpretata in senso restrittivo, facendo riferimento all'articolo 54 DB che riforma l'art .40 comma 3 ter L. 165/01 che introduce la sopra descritta clausola di salvaguardia e stabilisce la cessazione degli effetti ultrattivi dei contratti integrativi, previsti dalla precedente disciplina. Il fine ultimo da conseguire è l'attuazione dei principi fondamentali della PA articolo 97 cost . Il datore deve trovare un accordo provvisorio per le materie di sua esclusiva pertinenza ed aprire un confronto con le associazioni. Ravvisabilità di una condotta antisindacale. La condotta del dirigente, seppur priva dell'elemento psicologico, è stata considerata antisindacale. È questa un'altra novità della pronuncia. Infatti il G.O. evidenzia come, per integrare questa fattispecie, interessi la consapevolezza che il proprio comportamento possa ledere i diritti altrui colpa cosciente , essendo irrilevante uno specifico intento lesivo . Nel caso in esame è stata ravvisata, poiché il direttore, messo in mora solo qualche mese dopo il diniego, era conscio che esse avrebbero fatto valere le proprie ragioni ai sensi dell'articolo 28, L. n. 300/78. * Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto

Tribunale di Nuoro, sez. Lavoro, decreto 15 maggio 1° giugno 2011, numero 162 In fatto La Federazione Lavoratori della Conoscenza FLC c.G.I.L. di Nuoro, in persona del Segretario Generale e rappresentante p.t. Sig.ra A. C., e la CISL SCUOLA, in persona del Segretario Generale e rappresentante p.t. Sig.ra M.L.A., proponevano il presente ricorso, richiedendo accertarsi il comportamento antisindacale del Dirigente scolastico, omissis , del omissis omissis chiedevano, inoltre, di ordinare al Dirigente di ritirare il proprio decreto unilateralmente adottato e, per l'effetto di ciò, dare impulso alla apertura della contrattazione decentrata d'istituto su tutte le materie di cui all'articolo 6, comma 2, del CCNL vigente, con condanna alla pubblicazione del decreto presso l'albo del omissis , oltre al pagamento delle spese di lite. Gli odierni ricorrenti esponevano che il Dirigente scolastico aveva inviato in data 14.9.2010 una nota alle Organizzazioni sindacali di categoria per l'avvio della contrattazione integrativa per l'anno scolastico 2010/2011, in contrasto con l'articolo 6 del CCNL 2006/2009, perché non ricomprendente le materie da h ad m indicate nel comma 2 dell'articolo 6 e che, nonostante i solleciti, il dirigente non aveva mutato il proprio orientamento, sostenendo che il cd. decreto Brunetta non ricomprendesse tra le materie sottoposte alla contrattazione integrativa quelle di cui alle lettere da h a m . Aggiungeva, altresì, che in conseguenza della posizione assunta dal Dirigente Scolastico, le associazioni di categoria avevano rifiutato la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo formulata dal D.S. e con atto di messa in mora del 7.1.2011, rimasto inevaso, avevano invitato il D.S. ad avviare la contrattazione integrativa su tutte le materie di cui all'articolo 6 CCNL comparto scuola. Aggiungevano in fine, che la condotta del D.S. non era mutata neppure a seguito della nota del 8.2.2011 del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR con cui si esplicitava la necessità di applicare nell'ambito della contrattazione integrativa, le norme di cui all'articolo 6 CCNL del comparto scuola del 29.11.2007. Si costituivano in giudizio il omissis , nonché il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in qualità di dature di lavoro. Rilevavano che il comportamento del D.S. era pienamente conforme a legge, poiché il quadro normativo di riferimento era chiaro nell'escludere dalla contrattazione collettiva le materie attinenti l'organizzazione dei pubblici uffici, tra le quali rientrerebbero, secondo la prospettazione di parte convenuta, quelle di cui alle lettere h , i e m . Aggiungevano, inoltre, che tali previsioni non rientravano tra quelle per le quali l'articolo 65 co. 5 DLgs. numero 150/2009 differisce l'entrata in vigore alla tornata contrattuale successiva a quella in corso, e che, pertanto, le stesse erano di immediata operatività. Concludevano per il rigetto della domanda, con vittoria spese. A seguito di motivata istanza di differimento, avanzata da parte resistete, la causa veniva rinviata all'udienza del 18.5.2011 all'esito della quale questo giudice riservava la decisione. In diritto Ritiene questo giudice che il ricorso appare, allo stato, fondato e, pertanto, deve essere accolto. Il presente procedimento cautelare ha ad oggetto l'asserito comportamento antisindacale del dirigente scolastico volto ad escludere dalla contrattazione integrativa di istituto le materie di cui alle lettere h i m dell'articolo 6 del CCNL nazionale di comparto. La soluzione della problematica posta all'esame di questo giudicante concerne una questione di puro diritto inerente l'interpretazione e l'applicazione delle norme di cui al DLgs. numero 150/2009. Prima di analizzare specificamente le disposizioni oggetto della tematica de qua , occorre a riguardo premettere che si verte in un ambito, quello dell'organizzazione dei pubblici uffici, in cui le materie cui fanno riferimento le varie previsioni normative sono materie di ampio respiro, in relazione alle quali non è possibile una distinzione netta e generale, bensì una mera distinzione per singoli aspetti, al fine di valutare la concreta incidenza degli stessi su materie ricomprese o sottratte alla contrattazione collettiva. Ciò premesso, rileva questo giudice che le materie di cui alle lettere sopra indicate non rientrano tra quelle che, ex articolo 34 DLgs. numero 150/2009, sono sottratte alla contrattazione collettiva. Tale disposizione ha sostituito il comma 2 dell'articolo 5 del DLgs numero 165/01, il quale in precedenza prevedeva che nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro . Il nuovo testo recita in carattere sottolineato le parti aggiunte nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. Tale norma va letta alla luce del quadro complessivo risultante a seguito delle modifiche apportate dal DLgs. numero 150/2009 sul testo unico del pubblica impiego. In particolare occorre osservare che il legislatore del 2009 non è intervenuto sul testo dell'articolo 6 del DLgs numero 165/01 relativo all'organizzazione e disciplina degli uffici , il quale prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa consultazione delle organizzazioni sindacali . Da ciò discende che l'articolo 5 comma 2, anche nel testo modificato dal DLgs numero 150/2009, non è di ostacolo alla consultazione sindacale su materie tipicamente organizzatorie e di gestione del personale, seppur in termini di principi e criteri generali, considerato che l'articolo 6 continua testualmente prevederla. Ciò a conferma di quanto sopra detto, ovvero che si tratta di una materia in relazione alla quale a seconda degli aspetti che vengono in considerazione è ammissibile una consultazione sindacale, che, invece, resta esclusa per altri. L'organizzazione degli uffici, dunque, è materia che non impedisce la contrattazione, seppur nei limiti della salvezza delle prerogative del datore di lavoro. Considerato, dunque che anche in materia di organizzazione seppur nei limiti sopra esposti residuano degli ambiti tuttora aperti alla contrattazione concertata anche a seguito delle modifiche legislative del 2009, osserva il Tribunale che le materie di cui all'art 6, comma 2, lett. h, i ed m, del CCNL comparto scuola, quelle per le quali è stata rifiutata la contrattazione, appaiono non essere ricomprese tra quelle riservate ex articolo 5 agli organi preposti alla gestione. Si tratta di materie di confine tra l'ambito della concreta organizzazione del lavoro, ambito escluso della contrattazione, e quello dell'effetto che le scelte organizzative esercitano sulle condizioni di lavoro degli addetti, che è invece ricompreso nella contrattazione collettiva. Sono materie che non riguardano l'organizzazione strettamente intesa, bensì i criteri generali e le modalità di attuazione delle decisioni organizzative poste a monte della contrattazione collettiva, e che involgono aspetti direttamente attinenti al rapporto di lavoro, in relazione ai quali la necessità di trasparenza delle scelte e quella di una contrattazione concertata si pone come diretta conseguenza dei principi di legalità e buona amministrazione costituzionalmente tutelati. Sono, più precisamente, materia nelle quali la contrattazione non interferisce con le decisioni organizzative di pertinenze del Dirigente Scolastico, ma concerne i criteri e le modalità di attuazione delle stesse. In particolare la lettera i non riguarda l'organizzazione strettamente intesa quanto personale per profili assegnare in relazione alle finalità poste, ma i criteri generali di scelta del personale da assegnare ai plessi non attiene neppure a misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro , non intervenendo sui singoli rapporti di lavoro, è materia, quindi, che attiene a criteri generali di gestione dei rapporti di lavoro anche le lettere h ed m servono solo a fissare diritti ed obblighi pertinenti al rapporto di lavoro criteri per la individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto, nonché criteri e modalità relative all'organizzazione del lavoro ed all'articolazione dell'orario modalità di utilizzazione del personale docente . La lettura qui offerta, che chiaramente dipende dall'interpretazione monte del concetto di organizzazione, trova una sua intrinseca coerenza anche alla luce dell'articolo 40, comma 3 ter, del DLgs numero 165/01, nel testo modificato dal DLgs numero 150/2009, il quale prevede che al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico finanziaria previste dall'articolo 40 bis . Il legislatore, cioè, al fine di evitare una paralisi del sistema in materie di fondamentale importanza, ha previsto una clausola di salvaguardia che consente di superare lo stallo in caso di mancato accordo, attribuendo all'amministrazione interessata il potere di provvedere unilateralmente in via provvisoria. Proprio per la ragioni che le materie di contrattazione sono sempre al confine con l'organizzazione, ma che il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione è ad essa demandato, cosi come i concreti atti di gestione del personale, il comma 3 ter prevede che i contralti integrativi non siano più ultra attivi. Alla scadenza degli stessi, il datore di lavoro deve ricercare un nuovo accordo, ma in mancanza può provvedere in via provvisoria. La soluzione in caso di mancato accordo viene, quindi, portata sul piano del conflitto sindacale, eliminando la ultra attività della contrattazione integrativa. Proprio la circostanza che, attraverso il meccanismo di cui al comma 3 ter, tutti i casi in cui vi è contrattazione integrativa sono comunque recuperati alla autonomia determinazione del datore di lavoro, impone una lettura restrittiva delle ipotesi, di cui all'articolo 5 comma 2, in cui già a monte vi una competenza esclusiva del datore. Il comportamento tenuto dal Dirigente scolastico del liceo convenuto è stato posto, quindi, in violazione della indicata disposizione contrattuale. Sussiste, dunque, una specifica inadempienza sul punto. L'antisindacalità della condotta cosi ricostruita appare evidente. Le omissioni rilevate, infatti, oltre a costituire un comportamento illegittimo violano anche i diritti sindacali propri del sindacato ricorrente che si vede reiteratamente leso in prerogative che gli sono riconosciute dalle disposizioni vigenti a fini di tutela dell'interesse collettivo proprio del personale. Ciò posto, occorre ora valutare l'elemento psicologico che ha sorretto la condotta del dirigente scolastico, al fine di verificare se si sia integralmente realizzata la fattispecie di cui all'articolo 28 l. 300/1970. A riguardo, osserva il Tribunale che per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'articolo 28, non è necessario uno specifico intento lesivo, bensì è sufficiente l'aver agito con coscienza e volontà e sempreché in base alle ordinarie regole in tema di diligenza fosse prevedibile di parte del soggetto agente che la propria condotta poteva integrare gli estremi della fattispecie vietata. Ciò premesso, dalla documentazione deposita atti emerge che le associazioni sindacali avevano proceduto fin dal mese di gennaio 2011 a mettere in mora e diffidare il dirigente scolastico dal perseverare nella propria condotta ritenuta dalle associazioni illegittima. In particolare, nella nota di cui all'allegato 5 del fascicolo di parte di ricorrente si legge che nell'ipotesi in cui il Dirigente non ottemperi alle richieste delle associazioni di categoria, le stesse provvederanno ad adire l'autorità giudiziaria ex articolo 28 L. 300/1970 per far cessare la condotta antisindacale. Tale dato è di per se sufficiente a far ritenere una piena consapevolezza da parte del dirigente scolastico che il proprio comportamento volto ad escludere dalla contrattazione integrativa di istituto le materie di cui agli artt. h i m poteva integrare gli effetti della condotta antisindacale. Il ricorso merita, quindi, accoglimento. La dichiarazione di illegittimità del comportamento tenuto non è da sola sufficiente ad eliminare le conseguenze del comportamento adottato per cui deve essere ordinato omissis , in persona del l.r.p.t., di avviare immediatamente le procedure di cui all'articolo 6 contrattazione integrativa in relazione alle materie di cui è causa lettere h, i ed m del comma 2 dell'articolo 6 predetto . Le difficoltà interpretative della questione trattata, unitamente considerate alle oscillazioni giurisprudenziali in materia, fanno ritenere equa una compensazione per metà delle spese di lite. Le quali per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, così provvede dichiara antisindacale il comportamento tenuto dal omissis omissis ed in particolare dal Dirigente p.t. per non aver effettuato la contrattazione integrativa di cui all'articolo 6, lettere h, i ed m, del CCNL 2006/2009 ordina al omissis in persona del Dirigente p.t. di rimuovere gli effetti avviando immediatamente le procedure di cui all'articolo 6 contrattazione integrativa in relazione alle materie di cui alle lettere h , i , m condanna i convenuti in solido al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di lite che liquida per detta parte per un importo complessivo di Euro 700,00, di cui Euro 300,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.