No parcheggio, no posta. Al postino spetta dimostrare l'impossibilità di recapitare la missiva

Spetta al postino dimostrare di essere nell'impossibilità di recapitare le missive, e ciò a causa dell'assenza di parcheggi tali da consentirgli di consegnare la posta.

Grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza delle circostanze dallo stesso addotte a giustificazione della propria condotta che ha portato a una contestazione disciplinare da parte dell'azienda. La fattispecie. Un dipendente delle Poste Italiane s.p.a., con mansioni di portalettere, impugnava il provvedimento della sanzione disciplinare della multa pari a due ore lavorative ex art. 55, comma 1, lett. c , CCNL 11 luglio 2007, emesso dalla società datrice di lavoro per la mancata consegna della corrispondenza in data 12 giugno 2010 nella zona di sua competenza. Il ricorrente contestava la legittimità della sanzione irrogata affermando che la mancata consegna della posta era dovuta all'impossibilità di trovare parcheggio, fatto per altro comunicato alla società. Non consegna le lettere perché è impossibile parcheggiare. Il giudice ha dichiarato infondato il ricorso infatti, nessuna allegazione, deduzione e/o prova è stata offerta dal ricorrente circa l'impossibilità di parcheggio e/o breve sosta, tali da rendere impossibile la consegna della posta. Al postino l'onere della prova. Gravava infatti sul ricorrente l'onere di provare la sussistenza delle circostanze dallo stesso addotte a giustificazione della condotta tenuta, onere rimasto del tutto inadempiuto nel corso del giudizio, nel quale il lavoratore non ha offerto alcuna prova documentale né dedotto alcun mezzo di prova orale a supporto delle proprie argomentazioni. Non è stata nemmeno allegata alcuna motivazione circa l'impossibilità assoluta di breve sosta su passo carraio nella stessa via o in quelle adiacenti, sufficiente a consentire il recapito - come affermato dal Capo Squadra. Violato il dovere di diligenza. A fronte di tali pacifiche circostanze, deve ritenersi che l'obbligo di esecuzione della prestazione lavorativa secondo buona fede e spirito di collaborazione avrebbe imposto certamente al ricorrente di avvalersi di tali possibilità di sosta temporanea per il ridotto lasso temporale occorrente alla consegna della corrispondenza. Pertanto il portalettere non ha adempiuto ai doveri previsti dall'art. 54 del contratto di svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione le attività assegnategli .

Tribunale di Milano, sez. Lavoro, 23 febbraio 2011 Giudice Pattumelli [ Il testo della sentenza è scaricabile, in formato pdf, cliccando qui ]