Prof precarizzati: come determinare il risarcimento del danno per apposizione abusiva del termine?

di Luigi Giuseppe Papaleo

di Luigi Giuseppe Papaleo * Un importante traguardo è stato, di recente, raggiunto dalla giurisprudenza di merito, circa il criterio di quantificazione del risarcimento dei danni conseguente all'abusivo ricorso allo strumento di flessibilità del lavoro a termine, anche nel settore del pubblico impiego privatizzato. Sul contrasto tra normativa nazionale e comunitaria? La disciplina di matrice comunitaria, del contratto a termine va armonizzata nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, con la norma ex art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 che sancisce il divieto di conversione ipso-iure dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito del settore pubblico, quindi anche nell'ambito del personale della scuola in regime appunto di precariato. Detta norma interna, a prima vista, sembrerebbe configgere con la Direttiva Comunitaria 1999/70/CE recepita in Italia con il D.Lgs. n. 368/2001. Sulla necessità di una sanzione volta a reprimere l'apposizione abusiva del termine. Tuttavia, giusta quanto accertato dalla stessa Corte di Giustizia UE vd. Sentenza UE del 7/09/2006 proc. C.180/04 il contrasto in parola, si appalesa solo laddove in presenza di una violazione della normativa comunitaria sul termine al contratto di lavoro, l'ordinamento nazionale non appresti una misura sanzionatoria diretta a reprimere l'esercizio abusivo da parte del datore di lavoro di entrambi i settori pubblico e privato. La misura sanzionatoria interna supera il vaglio della Consulta. Ebbene, la misura sanzionatoria interna contenuta nell'art. 36 D.Lgs. n. 165/2001, comminante la condanna al risarcimento dei danni al datore di lavoro/Pubblica Amministrazione che viola la disciplina in materia di contratti a termine ha superato il vaglio sia della Corte Costituzionale e, sia altresì, della stessa Corte di Giustizia UE, in quanto è risultata idonea a dissuadere il pretestuoso ricorso datoriale all'apposizione abusiva del termine al rapporto di lavoro. Sulla determinazione del risarcimento del danno. Tornando quindi allo status del personale della scuola in regime di precariato, è opportuno comunque segnalare che la Corte di Giustizia ha precisato che il limite di legittimità comunitaria della normativa interna è rappresentato dal criterio utilizzato per la quantificazione del risarcimento del danno spettante al precario della scuola che ha subito la lesione del suo diritto obbligatorio derivante dalla risoluzione illegittima del suo rapporto di lavoro. Tale criterio, affinché sia sufficientemente idoneo a dissuadere la Pubblica Amministrazione/datore di lavoro es. il MIUR ad utilizzare in maniera impropria l'istituto di flessibilità del lavoro rappresentato dai contratti a termine, non può semplicemente fondarsi su elementi forfettari, ma, bensì, deve essere parametrato sulla differenza economica di quanto effettivamente percepito dal docente precario e quanto avrebbe percepito se fosse stato, da subito, assunto a tempo indeterminato ricomprendendo, quindi, anche i mesi estivi con ogni accessorio di legge. * Avvocato