Assunzioni obbligatorie: più pesanti le sanzioni per i datori di lavoro

Aumentano le sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano l'obbligo di assunzione dei soggetti disabili.

Aumentano le sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano l'obbligo di assunzione dei soggetti disabili. Il 3 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro avente ad oggetto il rincaro delle sanzioni in materia di collocamento obbligatorio che verrà applicato in relazione alle assunzioni dei disabili. Aumenti. Le sanzioni aumentano ora del 9,8%. Ritardare di un solo giorno l'invio del prospetto annuale costerà 665,87euro , rispetto alle precedenti 606,63 ossia 59,24 euro in più. Prospetto annuale. Inoltre i datori di lavoro che non adempiranno nei termini all'invio del prospetto annuale saranno assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma quantificata in 635,11 euro per ogni giorno di ritardo, maggiorata di euro 30,76 contro il vecchio importo di euro 28,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo. Altre sanzioni. Infine, se i datori di lavoro non occuperanno la quota di riserva passati i 60 giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di assunzione dei soggetti disabili, la sanzione prevista sarà adesso di euro 62,77 rispetto alle precedenti 57,17 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni lavoratore disabile non occupato nel medesimo giorno.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Decreto 15 dicembre 2010 Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Pubblicato in G.U. n. 1 del 3 gennaio 2011 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili , che all'art. 15, comma 5, dispone che gli importi delle sanzioni amministrative in materia di collocamento obbligatorio di cui ai commi 1 e 4 del medesimo articolo siano adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 dicembre 2005 adottato ai sensi dell'15, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ed in particolare l'art. 1, comma 1 dello stesso, che ha previsto l'aumento 2 d dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, comma 1, della citata legge n. 68/1999 rispettivamente sino ad euro 578,43 e ad euro 28,02 nonché il comma 2 del medesimo decreto che ha aumentato la sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 4 della legge n. 68/1999, sino ad euro 57,17 Ritenuto, in assenza di criteri indicati da espressa disposizione di legge relativamente all'adeguamento delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, commi 1 e 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, di dover provvedere all'adeguamento delle stesse, adottando il medesimo criterio della variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel periodo di riferimento ed accertato dall'Istituto Nazionale di Statistica, già adottato dal precedente decreto ministeriale Considerato che l'Istituto Nazionale di Statistica con nota del 26 novembre 2010 ha comunicato che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, nel periodo di riferimento gennaio 2005-gennaio 2010, è stata pari a + 9,8% Decreta Art. 1 1. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già adeguati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 dicembre 2005 sono, per effetto dell'applicazione della variazione percentuale di cui alle premesse, elevati da euro 578,43 ad euro 635,11 e da euro 28,02 ad euro 30,76 . 2. L'importo della sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 già adeguati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 dicembre 2005 sono, per effetto dell'applicazione della variazione percentuale di cui alle premesse elevati da euro 57,17 ad euro 62,77 .