Il blocco degli sfratti sino al 30 giugno 2021 è una forma di esproprio senza indennizzo? La parola alla Consulta

Il Tribunale di Trieste con l’ordinanza del 24 aprile 2021 ha deciso di sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme che hanno disposto fino al 30 giugno 2021 il c.d. blocco degli sfratti per morosità.

Ed infatti, la normativa è apparsa al Tribunale essenzialmente irragionevole e contraddittoria nella misura in cui ha scelto di sospendere gli sfratti per morosità a senza alcuna distinzione temporale sulla probabile causa della morosità e, cioè, senza che rilevi che la morosità sia precedente o successiva all’emergenza pandemica e b che operi automaticamente senza che sia rilevante una verifica in concreto delle difficoltà finanziarie o economiche sopravvenute in capo al conduttore. Peraltro, sul tema decisamente caldo” del blocco degli sfratti i lavori sono ancora in corso perché un emendamento alla legge di conversione decreto Sostegni sembra prevedere una nuova proroga con tre diverse discipline a seconda anche della data del provvedimento ma aspettiamo ovviamente il testo finale per vedere cosa sarà approvato . Incidente di esecuzione – Orbene, nel caso di specie era accaduto che fosse stato messo in esecuzione un provvedimento di sfratto per morosità convalidato il 25 gennaio 2021 cui aveva fatto seguito un precetto il 26 febbraio 2021, ma l’Ufficiale Giudiziario riteneva di non procedere all’esecuzione mediante la notifica del preavviso di rilascio e ciò in ragione della sospensione dei provvedimenti di rilascio per morosità di cui all’art. 13 del d.l. n. 18/2020. A seguito del rifiuto di procedere, il creditore aveva proposto ricorso al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 610 c.p.c. nel cui ambito il Tribunale di Trieste solleva la questione di costituzionalità della norma che aveva disposto il blocco degli sfratti. La norma attualmente vigente e con un campo di operatività più ristretto di quella precedente che sospendeva tout court è quella prevista dall’art. 13 d.l. n. 183/2020 in base alla quale la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari . Sfratto pre-COVID – La circostanza che direi determinante che ha portato all’ordinanza di rimessione è stata quella per cui la morosità per la quale è stato convalidato lo sfratto fosse una morosità pre-Covid” in quanto iniziata già a luglio del 2019. Assai prima – osserva il giudice – di qualsivoglia emergenza sanitaria inerente alla Pandemia in atto, cui si riferiscono le disposizioni di legge impugnate e, comunque, innanzi che la stessa situazione emergenziale avesse potuto esplicare pesanti effetti sulla situazione socio-economica del paese . Il blocco non distingue – Questa constatazione di partenza consente di mettere in tutta evidenza come la disciplina del c.d. blocco degli sfratti” non distingue se gli inadempimenti siano quantomeno temporalmente pre-Covid” o post-Covid”. Ed infatti, la disposizione di legge ricollega la sospensione soltanto al mancato pagamento del canone alle scadenze . I dubbi di costituzionalità – Orbene, il primo dubbio di costituzionalità che sorge al giudice riguarda la possibile violazione dell’art. 77 Cost. per la sedes materiae dove è stato previsto il blocco degli sfratti. La materia del decreto legge non riguardava la materia dell’esecuzione e, anche laddove si volesse ritenere coerente con la disciplina dell’emergenza sanitaria, resterebbe l’estraneità della materia quantomeno con riferimento proprio ai casi di sfratti convalidati per morosità pre-Covid. Il secondo dubbio attiene al profilo della possibile irragionevolezza e contraddittorietà della scelta legislativa. Ed infatti, la normativa prevede la sospensione gli sfratti per morosità senza operare alcuna distinzione temporale e, cioè, senza che sia rilevante che la morosità sia precedente o successiva all’emergenza pandemica e quindi, scrive il giudice, applicandosi anche a casi che non hanno né possono giustificarsi nell’emergenza medesima e sono da essa indipendenti . Peraltro, pur a voler ipotizzare che l’intervento voglia fronteggiare situazioni aggravate dagli effetti della pandemia, resterebbe che la normativa non richiede una verifica in concreto delle difficoltà finanziarie o economiche sopravvenute in capo al conduttore e, ciò, nonostante che il rilascio [sia] necessario al fine di rimuovere l’illiceità, ammenoché non pretendasi di premiare situazioni disconnesse dalla pandemia come nell’ipotesi di morosità per mancato pagamento dei canoni maturata anteriormente a qualunque diffusione del contagio . Inoltre, questo quadro normativo – oltre a non distinguere tra le varie situazioni in capo ai conduttori – aggrava la posizione del proprietario quasi che egli non dovesse subire i contraccolpi della pandemia allo stesso modo, o anche maggiormente, in confronto all’occupante lo avrebbe richiesto l’art. 42 Cost. nonché la CEDU sulla tutela del diritto di proprietà. Ecco perché, secondo il Tribunale, questo silenzio normativo sulla complessità del fenomeno locazione – pandemia – proprietà non è più costituzionalmente tollerabile” vieppiù anche a ragione del fatto che si tratta di una sospensione automatica e non già rimessa alla discrezionalità del giudice che potrebbe tradursi in una fattispecie illegittima di esproprio in senso sostanziale senza indennizzo ”.

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