Macchina agricola venduta, manca la documentazione identificativa del bene: legittima la risoluzione del contratto

Per i Giudici sono legittime le rimostranze dei compratori di una rotopressa. Essi non hanno subito ricevuto la documentazione identificativa della macchina agricola. Applicabile il principio previsto per i veicoli a motore.

Per la macchina agricola – come per un normale veicolo a motore – è necessaria la disponibilità della documentazione relativa al bene. Se tale documentazione non viene consegnata dal venditore al nuovo proprietario, allora è plausibile la risoluzione del contratto Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 8767/21, depositata il 30 marzo . Scenario della vicenda è la provincia siciliana. Lì due fratelli decidono di acquistare una rotopressa – una macchina agricola utilizzata per comprimere fieno, cotone, paglia in balle compatte, in modo tale che siano facili da maneggiare, trasportare e immagazzinare – ma il rapporto col venditore si rivela complicato, tanto da comportare uno strascico giudiziario. Difatti, i due fratelli ottengono in Tribunale la condanna del venditore alla restituzione del prezzo – 11mila euro – nonché al risarcimento dei danni , quantificati in oltre 1.200 euro, previa declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento consistente nella mancata consegna dei documenti identificativi del mezzo . In Appello, però, i Giudici, accogliendo l’obiezione proposta dal venditore, ritengono illogico parlare di grave inadempimento . A loro avviso è secondaria la mancata consegna della documentazione accessoria – una targhetta identificativa di provenienza – , soprattutto perché la rotopressa non è un mezzo destinato alla circolazione ma solo alla lavorazione nei campi e non è soggetta all’iscrizione nei pubblici registri né ad immatricolazione ed omologazione, e per la sua circolazione è sufficiente un’autocertificazione contenente il numero di telaio . Peraltro, la targhetta identificativa è stata consegnata alla prima udienza e, dunque, la sua mancanza non ha comportato alcun serio intralcio alla possibilità di disporre del bene per lo scopo cui era destinato , osservano i Giudici, annotando poi che gli acquirenti hanno comunque tentato di fare uso del mezzo, mettendolo in lavorazione nei campi e, dunque, l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento del bene non sono state tali da comportare la risoluzione del contratto . Per gli acquirenti, però, è erroneo il ragionamento dei Giudici di secondo grado, ragionamento secondo cui, come detto, la mancata consegna della documentazione relativa alla macchina acquistata non costituisce un grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto . E sempre per gli acquirenti è illogico anche riconoscere rilevanza alla consegna della documentazione di identificazione del mezzo necessaria per il suo utilizzo e per la messa su strada, consegna avvenuta solo nel corso del giudizio , poiché dal momento in cui viene proposta la domanda giudiziale di risoluzione, la parte inadempiente non può più eseguire l’obbligazione . Queste osservazioni vengono ritenute legittime dai Giudici della Cassazione, i quali ricordano, innanzitutto, che nella vendita di veicoli a motore solo il venditore ha il possesso della documentazione inerente il mezzo e il compratore non ha altro modo di procurarsela al fine di regolarizzare l’utilizzo del bene acquistato , e, comunque, la successiva consegna della documentazione inerente il bene nel corso del giudizio non assume rilevanza, essendosi il contratto già risolto . Tirando le somme, nella vendita di veicoli a motore la mancata consegna da parte del venditore della documentazione relativa al bene compravenduto costituisce un grave inadempimento che legittima la parte acquirente a chiedere la risoluzione del contratto e non assume rilevanza la consegna tardiva , non potendo più il compratore adempiere a tale obbligazione dopo la proposizione nei suoi confronti della domanda di risoluzione . E tali principi valgono anche per la documentazione inerente i veicoli del tipo di quelli oggetto del contratto di compravendita in esame, ovvero la targhetta identificativa contenente il numero del telaio della rotopressa, qualificabile come macchina agricola, ai sensi dell’articolo 57 del Codice della strada , concludono dalla Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 17 dicembre 2020 – 30 marzo 2021, n. 8767 Presidente Di Virgilio – Relatore Varrone Fatti di causa 1. Il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda proposta da Ca.Sa. e Vi. nella loro qualità di acquirenti di una rotopressa e condannava il venditore, C.M. alla restituzione del prezzo di Euro 11.000 nonché al risarcimento dei danni quantificati in Euro 1243, previa declaratoria di risoluzione del contratto per gravità dell’inadempimento a quest’ultimo imputabile derivante dalla mancata consegna dei documenti identificativi del mezzo. 2. C.M. proponeva appello avverso la suddetta sentenza. Si costituivano in giudizio gli appellati che chiedevano il rigetto del gravame e riproponevano la domanda di garanzia per vizi, rigettata dal primo giudice per decadenza. 3. La Corte d’Appello riteneva fondato il primo motivo relativo alla gravità dell’inadempimento da parte della venditore in quanto la mancata consegna della documentazione accessoria, in specie una targhetta identificativa di provenienza, non era un grave inadempimento, perché la rotopressa non era un mezzo destinato alla circolazione ma solo alla lavorazione nei campi e non era soggetta nell’iscrizione nei pubblici registri nè ad alcune immatricolazione ed omologazione e per la sua circolazione era sufficiente un’autocertificazione contenente il numero di telaio. La targhetta identificativa era stata consegnata alla prima udienza e, dunque, la sua mancanza non comportava alcun serio intralcio alla possibilità di disporre del bene per lo scopo cui era destinato. La Corte d’Appello richiamava i principi stabiliti in tema di compravendita immobiliare secondo cui in caso di mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non vi fosse un’automatica risoluzione del contratto per inadempimento, dovendo verificarsi in concreto l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene. Pertanto, il rilascio della certificazione nel corso del giudizio relativo all’azione di risoluzione nonostante l’irrilevanza dell’adempimento successivo, stabilita dall’art. 1453 c.c., comma 3, consentiva di ritenere l’inesistenza originaria di impedimenti assoluti al rilascio della certificazione e l’effettiva conformità dell’immobile alle norme urbanistiche. La Corte d’Appello riteneva applicabili i suddetti principi anche al caso di specie. Il mezzo agricolo venduto era in effetti privo della documentazione necessaria al suo utilizzo ossia la targhetta identificativa contenente il numero di telaio. Anche se il mezzo non era destinato alla circolazione stradale e all’immatricolazione la macchina doveva pur sempre essere fornita della documentazione di supporto, altrimenti del tutto inutile. Tuttavia, già alla prima udienza di comparizione la documentazione era stata messa a disposizione, con ciò evidenziando l’assenza di impedimenti assoluti al rilascio. Oltretutto gli acquirenti avevano comunque tentato di fare utilizzo del mezzo, mettendolo in lavorazione nei campi e, dunque, l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento del bene non erano state tali da comportare per ciò stesso la risoluzione del contratto. La risoluzione, invece, andava pronunciata per l’obiettiva esistenza dei vizi che il Tribunale aveva errato a considerare non tempestivamente denunciati, in quanto in realtà riconosciuti dal venditore. Secondo la Corte d’Appello risultava dagli atti che il venditore aveva riconosciuto i vizi della cosa e si era impegnato a ripararli con dei tecnici di sua fiducia, dopo essere stato avvertito dai compratori del mal funzionamento del mezzo, accertato anche dal consulente tecnico d’ufficio. Stante la gravità dei vizi che per la loro eliminazione comportavano una spesa di Euro 3500, pari a circa un terzo del valore del mezzo, con diversa motivazione andava mantenuta ferma la condanna già pronunciata alla restituzione del prezzo. La somma tuttavia doveva essere limitata ad Euro 10.000 in accoglimento di un altro motivo dell’appello principale, in quanto tale era la somma effettivamente pagata mentre l’altra parte del prezzo era stato pagato mediante una permuta e, pertanto, avrebbe dovuto essere chiesta la restituzione del bene e non il controvalore. Infine, la Corte d’Appello accoglieva l’ulteriore motivo di appello con il quale gli appellanti avevano contestato il danno riconosciuto agli acquirenti di Euro 1243, pari alla somma necessaria per consentire la messa su strada in quanto tale somma non era mai stata pagata e non avrebbe dovuto esserlo in futuro stante l’intervenuta risoluzione del contratto. 2. C.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi. 3. Ca.Sa. e Vi. hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale. 4. Entrambe le parti con memorie depositate in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., con violazione degli artt. 323, 324, 333, 342 343 c.p.c Gli appellati avevano riproposto ex art. 346 c.p.c., la domanda rigettata in primo grado relativa alla garanzia ex art. 1490 c.c., per vizi della cosa. Il Tribunale aveva ritenuto tardiva la denuncia e l’aveva rigettata. Tale questione era dunque passata in giudicato, non essendo stato proposto appello sul punto, neanche nella forma dell’appello incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale. Infatti, la parte appellata aveva riformulato la domanda ex art. 346 c.p.c., riproponendola nel giudizio di appello e la Corte d’Appello non avrebbe potuto ritenere che la stessa era stata formulata come appello incidentale, non soggetto a particolari formule sacramentali. Gli stessi appellati avevano sostenuto di aver riproposto ex art. 346 c.p.c., la domanda rigettata in primo grado. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per mancata pronuncia sulla richiesta di condanna degli appellati alla restituzione delle somme pagate in più in esecuzione della sentenza del Tribunale, omessa pronuncia. Il ricorrente aveva chiesto la restituzione delle somme pagate in eccesso rispetto a quanto statuito dalla corte d’appello in accoglimento dell’impugnazione. La Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciare su tale richiesta pur avendo ridotto le somme dovute dal C. agli appellati in accoglimento dei motivi di ricorso proposti. Inoltre la Corte d’Appello nell’esaminare la domanda proposta dai fratelli Ca. sulla garanzia per vizi, considerandola come appello incidentale condizionato, avrebbe dovuto esaminare le eccezioni avverso tale domanda formulate dal ricorrente in primo grado sulla aver acquistato una macchina usata con la clausola vista e piaciuta e sul difetto di tempestività dei vizi. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. La censura attiene all’omessa valutazione del fatto decisivo rappresentato dalla circostanza che il macchinario, due giorni dopo il suo acquisto, era stato provato sul campo da due tecnici, alla presenza sia del venditore che degli acquirenti e in tale occasione aveva funzionato regolarmente. Tale fatto, provato in giudizio anche attraverso testimonianze, sarebbe stato trascurato del tutto dalla Corte d’Appello. 4. Il motivo del ricorso incidentale è così rubricato violazione e falsa applicazione di quanto previsto dall’art. 1453 c.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. A parere del ricorrente incidentale La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che la mancata consegna della documentazione relativa alla macchina acquistata non costituisse un grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto. Inoltre, parimenti erronea sarebbe la rilevanza attribuita alla consegna della documentazione di identificazione del mezzo necessaria per il suo utilizzo e per la messa su strada, consegna avvenuta solo nel corso del giudizio. Infatti, dal momento in cui viene proposta la domanda giudiziale di risoluzione, la parte inadempiente non può più eseguire l’obbligazione. Peraltro nel valutare la gravità dell’inadempimento non è possibile tener conto degli eventi successivi alla proposizione della domanda dovendosi decidere invece in base alla situazione cristallizzata al momento della proposizione della stessa. 5. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. La sentenza impugnata si rivela difforme rispetto al principio statuito da questa Corte secondo cui, in tema di impugnazioni, qualora un’eccezione o una domanda di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso e attraverso una enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente, ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice di appello della sua cognizione, da parte della parte vittoriosa quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile, il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2 per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2 , nè sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2 con la pronuncia del 12.5.2017 n. 11799 . Nel caso in esame, pertanto, poiché il Tribunale di Siracusa aveva rigettato espressamente la domanda di garanzia per vizi, perché tardiva, erroneamente i giudici di seconde cure hanno ritenuto che potesse ritenersi formulato appello incidentale nonostante l’espresso riferimento della parte appellata alla riproposizione della domanda ex art. 346 c.p.c 5.1 All’accoglimento del primo motivo del ricorso principale segue l’esame del motivo formulato con il ricorso incidentale, in quanto lo stesso è fondato ed il suo accoglimento comporta l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale. La Corte d’Appello ha motivato l’accoglimento del motivo di appello formulato dal C. in ordine alla erronea statuizione del Tribunale circa il suo inadempimento facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità che si è formata in tema di compravendita immobiliare per la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità. Secondo il citato indirizzo giurisprudenziale, infatti, tale circostanza non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene e non potendo, pertanto, negarsi rilievo, al rilascio della certificazione predetta nel corso del giudizio relativo all’azione di risoluzione del contratto, promosso dal compratore, nonostante l’irrilevanza dell’adempimento successivo alla domanda di risoluzione stabilita dall’art. 1453 c.c., comma 3, trattandosi di circostanza che evidenzia l’inesistenza originaria di impedimenti assoluti al rilascio della certificazione e l’effettiva conformità dell’immobile alle norme urbanistiche Sez. 2, Sent. n. 3851 del 2008 . Nella sentenza, invece, nonostante l’espresso riconoscimento che il mezzo fosse privo della documentazione necessaria al suo utilizzo, non vi è alcun riferimento alla copiosa giurisprudenza di legittimità, cui il collegio intende dare continuità, che in tema di compravendita di veicoli ha ritenuto rientrante tra gli obblighi del venditore ex art. 1477 c.c., anche quello della consegna dei documenti relativi all’uso della cosa venduta. Il venditore pertanto, è inadempiente se., non consegna tempestivamente i documenti insieme al bene e nel caso non ne abbia il possesso se non si attivi per entrarne in possesso per provvedere alla consegna e in tal caso il compratore può chiedere, a norma dell’art. 1453 c.c.,la risoluzione del contratto Sez. 2, Sent. n. 9207 del 2004 . La successiva consegna della documentazione inerente il bene nel corso del giudizio non assume rilevanza, essendosi il contratto già risolto ex art. 1453 c.c Nella vendita di veicoli a motore, infatti, solo il venditore ha il possesso della documentazione inerente il mezzo e il compratore non ha altro modo di procurarsela al fine di regolarizzare l’utilizzo del bene acquistato. Nella compravendita immobiliare, invece, il certificato di abitabilità può essere ottenuto anche successivamente, dipendendo il rilascio esclusivamente dall’effettiva conformità dell’immobile alla normativa urbanistica e il suddetto documento non è richiesto per gli immobili costruiti prima del D.P.R. n. 380 del 2001. Pertanto, deve affermarsi che nella vendita di veicoli a motore la mancata consegna da parte del venditore della documentazione relativa al bene compravenduto costituisce un grave inadempimento che legittima la parte acquirente a chiedere la risoluzione del contratto e che, a norma dell’art. 1453 c.c., comma 3, non assume rilevanza la consegna tardiva, non potendo più il compratore adempiere a tale obbligazione dopo la proposizione nei suoi confronti della domanda di risoluzione. Il principio è applicabile anche alla documentazione inerente i veicoli del tipo di quelli oggetto del contratto di compravendita in esame, ovvero la targhetta identificativa contenente il numero del telaio della rotopressa, qualificabile come macchina agricola, ai sensi dell’art. 57 C.d.S 6. In conclusione la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.