Possibile il riconoscimento della provvigione al mediatore immobiliare anche in assenza di un incarico

Riprende vigore la richiesta avanzata da un agente nei confronti di una donna che ha concluso l’acquisto di un immobile. Irrilevante, secondo i Giudici, la mancanza di un incarico ufficiale al mediatore. Ciò che conta è il nesso tra l’operato del professionista e la chiusura del contratto.

Il mancato conferimento dell’incarico al mediatore immobiliare non è elemento sufficiente per negargli il diritto alla provvigione. Ciò che conta, difatti, è il nesso in concreto tra l’opera prestata dal professionista e la conclusione dell’affare Cassazione, ordinanza n. 7029/21, sez. II Civile, depositata il 12 marzo . Complesso e teso il rapporto tra venditore e compratore. Alla fine, però, si riesce a giungere a un accordo viene difatti stipulato il contratto immobiliare . In aggiunta una postilla viene messo nero su bianco che la compravendita è stata conclusa senza l’intervento del mediatore che, di conseguenza, vede a rischio la propria provvigione, quantificata in 5mila euro. Inevitabile l’azione giudiziaria dell’agente immobiliare nel mirino finisce la compratrice. Il Giudice di pace dà ragione al mediatore, ma questa vittoria è effimera, poiché i Giudici del Tribunale riesaminano le prove e osservano che la compratrice aveva sottoscritto la proposta di acquisto dell’immobile nella convinzione che la proprietaria aveva affidato all’agenzia immobiliare il relativo incarico di mediazione ma, in realtà, gli elementi di prova orale e documentale acquisiti in giudizio non dimostrano la sussistenza di tale accordo . La valutazione compiuta in secondo grado viene fortemente contestata, come immaginabile, dal titolare dell’agenzia immobiliare. A suo avviso, in particolare, i Giudici non hanno considerato che il diritto alla provvigione sorge quando la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’opera svolta dal mediatore, laddove la parte l’abbia accettata traendone vantaggio, a prescindere dal fatto che essa non abbia preventivamente conferito il relativo incarico all’agente . Questa osservazione è ritenuta plausibile dai Giudici della Cassazione. In particolare, viene chiarito che il diritto del mediatore alla provvigione sorge , in effetti, tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’ attività intermediatrice , pur non richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la messa in relazione delle stesse parti costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto . E ciò comporta che la prestazione del mediatore può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso . A fronte di questo quadro può trarsi la conseguenza che il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in definitiva, tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, poiché è sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse parti, così da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto . E, aggiungono i Giudici, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione non è necessaria l’esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l’attività del mediatore avvantaggiandosene. Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l’acquiescenza dell’altra, quest’ultima resta del pari vincolata verso il mediatore . Erroneamente, quindi, si è escluso il diritto dell’agente alla provvigione sul mero rilievo che la proprietaria dell’immobile non gli aveva conferito il relativo incarico . Ciò che conta, invece, è valutare – compito ora affidato nuovamente ai giudici del Tribunale – il nesso causale tra l’opera prestata dall’agente immobiliare e la conclusione dell’affare prima di decidere sul riconoscimento della provvigione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 27 gennaio – 12 marzo 2021, n. 7029 Presidente D’Ascola – Relatore Dongiacomo Fatti di causa 1.1. An. So., con atto del 30/12/2009, ha formulato proposta irrevocabile per l'acquisto dell'immobile in Catanzaro di proprietà di Ro. Pu., che lo aveva messo in vendita per il tramite dell'Agenzia immobiliare Kasadoc s.r.l 1.2. Ro. Pu., in data 29/1/2010, ha dichiarato di accettare la proposta e, contestualmente, ha ritirato l'assegno emesso in suo favore della So., per la somma di Euro. 10.000,00, a titolo di caparra. 1.3. An. So., trascorso il termine del 31/7/2010 entro il quale avrebbe dovuto essere stipulato il rogito notarile, con atto di citazione notificato il 4/10/2010 ha convenuto in giudizio Ro. Pu. per l'accertamento del suo inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare e la condanna della stessa al pagamento del doppio della caparra ricevuta. 1.4. Ro. Pu., costituendosi in giudizio, ha dedotto che l'Agenzia Zeroxcento era intervenuta nella vicenda esclusivamente per coadiuvare la So. nell'accesso ad una pratica di mutuo. 1.5. Le parti, nel corso del giudizio, in data 23/6/2011, hanno sottoscritto il contratto preliminare di compravendita dell'immobile e contestuale transazione della causa. 1.6. Il contratto definitivo è stato stipulato il 25/8/2011 con l'espresso riconoscimento che la compravendita era stata conclusa senza l'intervento del mediatore. 2.1. Fr. Se., quale titolare dell'Agenzia Immobiliare Zeroxcento, ha agito in giudizio, innanzi al giudice di pace, per la condanna di An. So. al pagamento della somma di Euro. 5.000,00, a titolo di provvigione, per la mediazione prestata in relazione all'acquisto da parte della convenuta di un immobile in Catanzaro di proprietà di Ro. Pu 2.2. Il giudice di pace, con sentenza del 15/9/2014, ha accolto la domanda. 2.3. Il tribunale, invece, con la sentenza in epigrafe, sul dichiarato rilievo che il giudice di primo grado non avesse correttamente valutato le prove raccolte in giudizio, ha accolto l'appello proposto da An. So. ed ha, quindi, rigettato la domanda proposta, nei suoi confronti, da Fr. Se 2.4. Il tribunale, in particolare, pur evidenziando come la So. avesse sottoscritto in data 9/5/2011 la proposta di acquisto dell'immobile nella convinzione che la proprietaria avesse affidato alla Agenzia Immobiliare Zeroxcento, della quale l'attore è titolare, il relativo incarico di mediazione, ha ritenuto che gli elementi di prova orale e documentali acquisiti in giudizio non dimostravano, in realtà, la sussistenza di tale accordo. 3. Fr. Se., con ricorso notificato il 6/12/2016, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata. 4. An. So. ha resistito con controricorso. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 6.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l'omessa e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, sulla falsa premessa che il giudice di pace non avesse correttamente valutato gli elementi di prova raccolti in giudizio, ha confuso l'incarico conferito all'Agenzia Zeroxcento, che è oggetto della controversia, con quelle, conferito oltre un anno prima, ad altra agenzia, e cioè Kasadoc, estraneo al giudizio, ed ha, poi, in modo illogico e contraddittorio, ritenuto dapprima che la So. avesse firmato una proposta di acquisto con l'agenzia Kasadoc e successivamente sostenuto che la Pu. non avesse mai dato l'incarico all'Agenzia Zeroxcento. 6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1754 e 1755 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la missiva inviata il 2/11/2010 da Fr. Se. a Ro. Pu. avesse valore confessorio circa il fatto che la promittente venditrice non avesse attribuito all'Agenzia Zeroxcento l'incarico per la vendita dell'immobile, senza, tuttavia, considerare che tale missiva è addirittura precedente alla proposta di acquisto del 9/5/2011 di oltre sette mesi, nessun dubbio essendo sorto al giudice circa l'eventualità che dopo oltre 7 mesi, l'agenzia abbia avuto mandato per la vendita . D'altra parte, ha proseguito il ricorrente, il tribunale non ha considerato che il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera svolta dallo stesso, ove la parte l'abbia accettata traendone vantaggio, a prescindere dal fatto che la stessa non gli abbia preventivamente conferito il relativo incarico. Il tribunale, quindi, ha aggiunto il ricorrente, avrebbe dovuto solo verificare se la convenuta aveva o meno stipulato l'atto definitivo per effetto dell'avvenuta interposizione dell'agenzia, a nulla rilevando se vi fosse stato o meno, a monte, la sottoscrizione, da parte della venditrice, di un contratto scritto di mediazione, come, in effetti, aveva accertato la sentenza di primo grado la quale, in particolare, aveva ritenuto che l'attore aveva offerto la prova di aver procurato l'affare fornendo la dimostrazione dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività mediatoria e la conclusione dell'affare. 6.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, quale giudice d'appello, ha provveduto ad una nuova valutazione circa l'attendibilità dei testimoni escussi nel giudizio di primo grado, senza, tuttavia, considerare che la valutazione delle risultanze istruttorie costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, e cioè il giudice di pace, e non era, dunque, suscettibile di censure. Il giudice d'appello, del resto, senza disporre la rinnovazione delle prove testimoniali, ha provveduto ad una illegittima valutazione delle relative dichiarazioni pur trattandosi di una valutazione che aveva già effettuato il giudice di pace, che aveva ascoltato personalmente le deposizioni rese. 7.1. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento degli altri. 7.2. Il ricorrente, infatti, al di là della intitolazione del mezzo quale denuncia di violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. ha, in sostanza, e fondatamente, come accennato censurato la sentenza impugnata li dove il tribunale, escludendo il suo diritto alla provvigione per l'attività di mediazione asseritamente svolta sul mero rilievo della mancanza di conferimento del relativo incarico da parte della proprietaria dell'immobile, ha del tutto omesso di esaminare il fatto storico, senz'altro discusso tra le parti nel corso del giudizio di merito e se accertato decisivo ai fini di una differente e a lui favorevole soluzione della controversia, costituito dal nesso causale in ipotesi esistente tra l'opera svolta e la conclusione dell'affare. Ed è noto come, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. può essere denunciato per cassazione il vizio della sentenza consistito nell'omesso esame da parte del giudice di merito di un fatto storico, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo tale, cioè, che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia Cass. n. 14014 del 2017, in motiv. Cass. n. 9253 del 2017, in motiv. Cass. n. 7472 del 2017 . 7.3. Il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in effetti, tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la messa in relazione delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. 7.4. La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata Cass. n. 3438 del 2002 conf. Cass. n. 9884 del 2008 Cass. n. 23438 del 2004 . 7.5. Il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in definitiva, tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata Cass. n. 869 del 2018 conf. Cass. n. 25851 del 2014 . 7.6. D'altra parte, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene Cass. n. 11656 del 2018 Cass. n. 25851 del 2014 . Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore Cass. n. 21737 del 2010 . 7.7. L'accertamento dell'esistenza del rapporto di causalità tra la conclusione dell'affare e l'attività svolta dal mediatore si configura come una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito cfr. Cass. n. 15880 del 2010 e, come tale, sindacabile in sede di legittimità, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. solo quando la pronuncia impugnata abbia del tutto omesso di esaminare un fatto dedotto in giudizio e decisivo ai fini della soluzione della controversia come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. 7.8. Il tribunale, infatti, come giustamente denunciato dal ricorrente, ha escluso il diritto dell'attore alla provvigione sul mero rilievo che la proprietaria dell'immobile non gli aveva conferito il relativo incarico, così omettendo del tutto di esaminare il diverso e decisivo fatto la cui trattazione da parte del giudice di primo grado dimostra l'appartenenza dello stesso al thema decidendum costituito dal nesso causale tra l'opera prestata e la conclusione dell'affare. 8. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Catanzaro che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Catanzaro che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.