Gli sposi possono non pagare il pranzo nuziale se insoddisfatti del banchetto

Confermato il no al decreto ingiuntivo a cui ha fatto ricorso il ristoratore per ottenere dagli sposi 3mila e 500 euro. Decisiva la constatazione che non è stato provato l’esatto adempimento da parte del ristoratore. Ciò rende giustificato il mancato pagamento da parte degli sposi.

Sposi delusi per la qualità del pranzo di nozze. Legittima la decisione di non pagare il ristoratore Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 3009/21 depositata il 9 febbraio . Scenario del ricevimento che porta poi alla querelle giudiziaria è uno splendido agriturismo in Sicilia. Lì una coppia festeggia, nell’autunno del 2008, il matrimonio , con tanto di pranzo, ovviamente, per amici e parenti. La qualità e il servizio però non soddisfano appieno gli sposi, che decidono perciò di non pagare il ristoratore. Quest’ultimo reagisce prontamente, ricorrendo a un decreto ingiuntivo con cui viene ordinato alla coppia di provvedere al pagamento della somma di 3mila e 500 euro a titolo di corrispettivo del servizio di ristorazione espletato in occasione del matrimonio . A sorpresa, però, il decreto ingiuntivo viene revocato dal Giudice di pace, e questa decisione viene confermata dai giudici del Tribunale. Tirando le somme, moglie e marito non debbono nulla al ristoratore. Ultima speranza per il ristoratore è il ricorso in Cassazione. Nel contesto del ‘Palazzaccio’ egli, tramite il proprio legale, osserva che in secondo grado ci si è limitati ad affermare che gli sposi hanno eccepito l’ inesatto adempimento del ristoratore e allegato molteplici difformità delle prestazioni da lui eseguite rispetto a quelle dovute, mentre il ristoratore non ha dato prova del suo esatto adempimento . A queste considerazioni, però, il ristoratore ribatte sostenendo di avere invece fornito la prova dell’ esattezza e della correttezza del suo adempimento attraverso le risposte date dagli sposi in sede di interrogatorio formale e quanto riferito da un testimone , mentre aggiunge che è mancato il giudizio di comparazione in ordine al comportamento di entrambe le parti, volto a stabilire quale di esse fosse responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e, conseguentemente, causa del comportamento della controparte e dell’alterazione del sinallagma , così come è mancato il giudizio di proporzionalità tra le prestazioni rispetto alla funzione economico-sociale del contratto . Inoltre, secondo il ristoratore, i Giudici del Tribunale non hanno spiegato in alcun modo in che misura le asserite inadempienze a lui contestate abbiano influito sul complesso delle obbligazioni assunte nei confronti degli sposi, tenuto conto che quanto meno su alcune di esse vi è la certezza della loro infondatezza . Per i Giudici della Cassazione, però, va confermato il diritto della coppia a non versare nulla al ristoratore. In premessa viene ricordato che nei contratti con prestazioni corrispettive , in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma . In questo caso specifico, in base ad un accertamento in fatto, si è ritenuto non provato l’esatto adempimento da parte del ristoratore , e ciò è sufficiente, chiariscono dalla Cassazione, per ritenere sostanzialmente giustificato l’inadempimento degli sposi.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 12 novembre 2020 – 9 febbraio 2021, numero 3009 Presidente Graziosi – Relatore Scrima Considerato che El. Sa. ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, nei confronti di Mi. Ci. e Co. Cu. e avverso la sentenza numero 500/2018, depositata il 26 settembre 2018, del Tribunale di Caltagirone, che ha rigettato l'appello, proposto dall'attuale ricorrente, avverso la sentenza numero 546/2011 del Giudice di pace di Caltagirone, che aveva accolto l'opposizione proposta dal Ci. e la Cu. ed aveva revocato il d.i. numero omissis /2010, con il quale era stato ingiunto agli opponenti il pagamento della somma di Euro 3.500,00, in favore dell'opposto, a titolo di corrispettivo del servizio di ristorazione espletato da El. Sa. in occasione del loro matrimonio gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. Rilevato che il primo motivo è così rubricato Nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1454, 1460 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, numero 3 c.p.c. Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2, numero 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 52, comma 5 della L. 18.06.2009, numero 69, sotto il profilo della inesistenza, contraddittorietà ed apparenza della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, comma primo, numero 4 c.p.c. con tale mezzo il ricorrente sostiene che il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che, in primo grado, Mi. Ci. e Co. Cu. avevano eccepito l'inesatto adempimento del Sa. e allegato molteplici difformità delle prestazioni da quest'ultimo eseguite rispetto a quelle dovute mentre il Sa. non avrebbe dato prova del suo esatto adempimento il ricorrente sostiene di aver, invece, fornito la prova dell'esattezza e della correttezza del suo adempimento attraverso le risposte date dagli attuali intimati in sede di interrogatorio formale e quanto riferito da Ni. Ca. in sede di escussione testimoniale lamenta che mancherebbe, nel percorso motivazionale del Tribunale, il giudizio di comparazione in ordine al comportamento di entrambe le parti, volto a stabilire quale di esse fosse responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e, conseguentemente, causa del comportamento della controparte e dell'alterazione del sinallagma , così come mancherebbe il giudizio di proporzionalità tra le prestazioni rispetto alla funzione economico-sociale del contratto deduce che il Tribunale non avrebbe spiegato in alcun modo in che misura le asserite Inadempienze contestate al ricorrente avessero influito sul complesso delle obbligazioni assunte nei confronti dei resistenti, tenuto conto che quanto meno su alcune di esse vi sarebbe la certezza della loro infondatezza, alla luce delle già richiamate risultanze istruttorie, e che, pertanto, sarebbe evidente la violazione delle norme indicate nella rubrica e l'inesistenza, la contraddittorietà e l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata il secondo motivo è così rubricato Violazione dell'art. 132, comma 2, numero 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 52, comma 5 della L. 18.06.2009, numero 69, sotto il profilo dell'inesistenza, contraddittorietà ed apparenza della motivazione risultante dal testo d[e]lla sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, comma primo, numero 4 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma primo, numero 5, c.p.c, in relazione alla omessa valutazione della testimonianza del teste Ca. Ni. in relazione alla prova dell'inadempimento dei resistenti Ci. Mi. e Cu. Co. alle obbligazioni assunt[e] nei confronti del ricorrente in occasione del ricevimento del 13.09.2008 presso l'Azienda agrituristica Gi. ed in relazione all'inesistenza dell'inadempimento contrattuale del ricorrente in relazione alle obbligazioni assunte nei confronti di Ci. Mi. e Cu. Co. in occasione del ricevimento del 13.09.2008 presso l'azienda agrituristica Gi. in particolare, con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che dall'istruttoria espletata in primo grado sarebbe emersa la palese fondatezza delle domande da lui proposte già in sede monitoria e la manifesta infondatezza delle domande e delle eccezioni proposte nell'atto di opposizione a d.i. dagli opponenti lamenta che il Tribunale, con motivazione illogica e carente, abbia attribuito valenza neutra all'interrogatorio formale reso dai coniugi Ci. - Cu. che avrebbe, invece, a suo avviso, messo in luce la pretestuosità e l'infondatezza delle loro domande ed eccezioni, ed assume che quel medesimo Giudice avrebbe considerato, senza una plausibile ragione e con motivazione insufficiente, inattendibile il teste Ni. Ca., laddove, secondo il Sa., sarebbero, invece, scarsamente attendibili e credibili proprio i testi degli attuali intimati, Sa. Ni. e Ca. Nu. Di Li., il cui racconto sarebbe sicuramente inverosimile entrambi i motivi di ricorso proposti sono inammissibili va evidenziato che, nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se motivato Cass. 30/05/2017, numero 13627 Cass. 26/10/2005, numero 20678 Cass. 1/06/2004, numero 10477 nel caso all'esame il Tribunale, in base ad un accertamento in fatto, ha ritenuto non provato l'esatto adempimento da parte del Sa., motivando al riguardo, e ha sostanzialmente ritenuto giustificato l'inadempimento degli attuali intimati Cass. 12/02/2010, numero 3373 Cass., ord., 12/10/2018, numero 25584 inoltre, si osserva che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, i mezzi in scrutinio mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità Cass., sez. unumero , 27/12/2019 numero 34476 v. anche Cass., ord., 8/11/2019, numero 28887 Cass., sez. unumero , 7/04/2014, numero 8053 peraltro, come già evidenziato, la sentenza impugnata è supportata da motivazione che non è apparente né intrinsecamente contraddittoria e consente di seguire il ragionamento logico seguito dal Tribunale neppure è stato indicato specificamente quale sia il fatto storico di per sé decisivo di cui sarebbe stata omessa la valutazione da parte del Tribunale, evidenziandosi che nella specie non è applicabile ratione temporis l'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ. risalendo la notifica dell'atto di appello al 2011 e che costituisce un fatto , agli effetti dell'art. 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., non una questione o un punto , ma un vero e proprio fatto , in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante Cass., ord., 6/09/2019, numero 22397 Cass. 8/09/2016, numero 17761 Cass., sez. unumero , 23/03/2015, numero 5745 Cass. 4/04/2014, numero 7983 Cass. 5/03/2014, numero 5133 non costituiscono, viceversa, fatti , il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive Cass., ord., 18/10/2018, numero 26305 Cass. 14/06/2017, numero 14802 gli elementi istruttori Cass., sez. unumero , 7/04/2014, numero 8053 una moltitudine di fatti e circostanze, o il vario insieme dei materiali di causa Cass. 21/10/2015, numero 21439 v. in particolare Cass., ord., 29/10/2018, numero 27415 , sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano - come nel caso all'esame - il paradigma normativo a questi ultimi profili le ulteriori doglianze relative a vizi motivazionali non risultano proposte nel rispetto del paradigma legale di cui ai novellato numero 5 dell'art. 360 del codice di rito, applicabile nella specie ratione temporis, per il quale non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza v. Cass., sez. unumero , 7/04/2014, numero 8053 Cass., ord., 6/07/2015, numero 13928 Cass., ord., 16/07/2014, numero 16300 Cass., ord., 8/10/2014, numero 21257 v. anche Cass. 12/10/2017, numero 23940 Cass, ord., 07/12/2017, numero 29404 e Cass., ord., 25/09/2018, numero 22598 conclusivamente il ricorso è inammissibile non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 Cass., sez. unumero , 20/02/2020, n, 4315 , evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame v. Cass. 13 maggio 2014, numero 10306 . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta, Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 novembre 2020.