



compensi professionali | 20 Gennaio 2021
La Cassazione spiega come va calcolata la provvigione dell'agente sportivo
di Andrea Greco - Avvocato
«Gli artt. 18, comma 2, e 21, comma 6, del Regolamento Agenti FIGC, costituente atto di autonomia organizzativa contrattuale, vanno interpretati nel senso che all’agente sportivo è dovuto integralmente il compenso convenuto con il calciatore al momento del conferimento dell’incarico, anche nel caso in cui quest’ultimo stipuli un contratto di prestazione sportiva senza l’assistenza dell’agente o con l’assistenza di un agente diverso da quello incaricato, a meno che il calciatore non abbia revocato l’incarico, con lettera raccomandata a.r. (o con comunicazione ad essa equiparata), almeno trenta giorni prima della stipulazione del contratto, ed abbia depositato o inviato copia della comunicazione di revoca alla segreteria della Commissione Agenti».

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 835/21; depositata il 19 gennaio)








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