



diritto bancario | 31 Dicembre 2020
Conto corrente: è legittimo il recesso della banca se l’attività del correntista non è coerente con le proprie convinzioni etiche
di Giuseppina Satta - Avvocato
Il Tribunale di Pescara, con ordinanza dell’11 dicembre 2020, ha rigettato il ricorso cautelare avanzato da una società, esercente attività di gestione di un centro scommesse, nei confronti della propria banca per avere questa esercitato il recesso dal rapporto di conto corrente in ragione del settore merceologico della cliente. Il Tribunale ha stabilito che l’esercizio del diritto di recesso da parte della banca trova fondamento e legittimità nell’art. 41 della Costituzione e che in assenza di una specifica limitazione legislativa deve ritenersi che ciascuna delle parti possa, per proprie convinzioni etiche, decidere di avvalersi del diritto di recesso riconosciutole nel regolamento contrattuale.

(Tribunale di Pescara, ordinanza n. 3859/20; depositata l’11 dicembre)








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