Quando il contratto può dirsi concluso: necessario un accordo su tutti gli elementi dell’accordo

Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento, risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori.

Pertanto, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale, può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in Cassazione ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. Con l’ordinanza n. 13610/20, depositata il 2 luglio, resa nell’ambito di un regolamento di competenza, il S.C. definisce i criteri per poter riconoscere l’ effettiva conclusione di un contratto , ritenendo non del tutto sufficiente, ai fini del perfezionamento dell’accordo, l’intesa raggiunta solo su alcuni punti essenziali del contratto stesso, in assenza di un accordo complessivo su tutti gli elementi pattizi. Nell’ambito di un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo , la parte opponente sollevava l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania - che aveva emesso il decreto ingiuntivo opposto - ritenendo per contro competente il Tribunale di Brescia, giusta specifica pattuizione tra le parti. Tale eccezione veniva accolta all’esito del giudizio di opposizione. Avverso tale decisione il creditore ha proposto ricorso per Cassazione, ritenendo, per contro, che le parti non avevano raggiunto uno specifico accordo su tale punto, il quanto il contratto formatosi tra le parti risultava incompleto in alcuni punti sui quali le parti non concordavano, pur essendo oggetto di trattative. Il S.C., quindi, ritenendo che sulla deroga alla competenza territoriale le parti non avevano raggiunto una specifica intesa, dichiara la competenza del Tribunale di Tempio Pausania. Conclusione del contratto serve l’accordo su tutti i punti. Il legislatore, in ordine alla formazione e conclusione del contratto, prevede che il contratto si perfeziona qualora le parti raggiungano un’intesa su tutti gli elementi, sia quelli essenziali sia quelli non accessori. Di contro, il contratto non si è perfezionato quando, raggiuntasi l'intesa sui soli elementi essenziali del contratto, si rimetta la determinazione degli elementi accessori ad un momento successivo, salvo che le parti abbiano inteso considerare il contratto come formato per ininfluenza dei punti da definire sulla sostanza e validità di quelli già concordati La minuta dell’accordo non ha carattere vincolante. Diversamente, la c.d. puntuazione o minuta di contratto non ha in via di massima carattere vincolativo ma solo una funzione essenzialmente storica e probatoria della fase delle trattative contrattuali in quanto con essa le parti di solito intendono solo documentare l'intesa raggiunta su alcuni punti, rinviando la conclusione del contratto al momento successivo nel quale avranno raggiunto l'accordo anche sugli altri. Conclusione dell’accordo e contratti a formazione progressiva. Una situazione peculiare si determina nell’ipotesi – come quella richiamata nell’ordinanza in commento – di contratti a formazione progressiva, nei quali l'accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente. In tale contesto, il momento del perfezionamento del negozio è di regola quello dell'accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti, riservando la disciplina degli elementi secondari. Ne consegue che l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 1326 c.c. - secondo cui un'accettazione non conforme alla proposta equivalente a nuova proposta - ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario. La regola generale sulla conclusione del contratto. Esaminando in positivo i dettami testè riferiti, bisogna precisare che l'accordo delle parti si perfeziona se alla proposta segue un'accettazione conforme, altrimenti equivale a nuova proposta o controproposta . La norma è generalmente interpretata dalla giurisprudenza nel senso che l'oblato non è ammesso ad accettare con riserva, non potendo le parti effettivamente vincolarsi, nel regolare i propri rapporti giuridici, se non attraverso l'effettivo incontro dei consensi, con dichiarazione di volontà pienamente manifestata sopra tutti gli estremi del contratto alla cui conclusione l'offerta è diretta, essenziali e accessori. Questo a tutela delle parti in modo che non possano esservi equivoci sull’effettiva volontà dei contraenti. Trattative e punti essenziali. Da quanto riferito in precedenza deriva che l'accordo su alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative, perché, al fine di perfezionare vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, dell'accordo. Deroga alla competenza territoriale e forma scritta. Nel caso di specie, il S.C., accogliendo il ricorso, afferma che sulla deroga territoriale in favore del Tribunale di Brescia le parti non avevano raggiunto uno specifico accordo, pur se tale determinazione era stata oggetto di trattative. Il S.C., quindi, ritenendo non provato l’accordo su tale clausola, conferma la competenza del Tribunale di Tempio Pausania – che aveva emesso il decreto ingiuntivo opposto – non ritenendo perfezionatosi l’accordo che derogava la competenza territoriale in favore del Tribunale di Brescia.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 13 febbraio – 2 luglio 2020, n. 13610 Presidente Frasca – Relatore Dell’Utri Rilevato che il Consorzio Mondialpol Facility s.c.ar.l. ha convenuto la OL Securservice s.r.l. dinanzi al Tribunale di Tempio Pusania al fine di sentir accogliere l’opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla OL Securservice s.r.l. per il pagamento dei corrispettivi dei servizi di portierato e cortesia svolti dalla OL Securservice s.r.l. su incarico del Consorzio opponente costituendosi in giudizio, il Consorzio Mondialpol Facility s.c.ar.l., tra le restanti difese, ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania, avendo le parti in giudizio illo tempore convenuto la deroga convenzionale della competenza territoriale prevedendo la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Brescia con sentenza resa in data 21/3/2019, il Tribunale di Tempio Pausania, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal Consorzio, ha dichiarato l’incompetenza per territorio del tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Brescia, dichiarando conseguentemente la nullità del decreto ingiuntivo in precedenza emesso a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come, tra le parti, fosse stata espressamente convenuta per iscritto la deroga alla competenza territoriale del foro destinato a conoscere delle eventuali controversie riferite al contratto, individuando la competenza esclusiva del Tribunale di Brescia, a nulla rilevando la circostanza che le parti non avessero ancora raggiunto l’accordo su alcuni punti secondari del contratto, dovendo ritenersi che le stesse non avessero attribuito, a detta lacuna, alcuna efficacia ostativa alla piena validità ed efficacia del contratto avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, la OL Securservice s.r.l. ha proposto regolamento di competenza, sulla base di un unico articolato motivo di impugnazione il Consorzio Mondialpol Facility s.c.ar.l. si è costituito depositando memoria il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per l’accoglimento del regolamento di competenza e la conseguente affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania entrambe le parti hanno depositato un’ulteriore memoria. Considerato che con il ricorso proposto, la OL Securservice s.r.l. censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 28, 29 e 20 c.p.c. in relazione agli artt. 1321, 1322 e 1325 c.c. e all’art. 1326 c.c., comma 5, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , per avere il giudice a quo erroneamente ricostruito la vicenda contrattuale sottoposta al suo esame, trascurando di rilevare come il rapporto intercorso tra le parti fosse stato originariamente concluso attraverso lo scambio di comunicazioni in forma orale e attraverso l’invio di posta elettronica, senza l’individuazione di alcun foro competente in via esclusiva per le eventuali controversie contrattuali, e omettendo altresì di tener conto che le trattative intercorse per la successiva modificazione o razionalizzazione degli accordi originariamente raggiunti non avevano mai raggiunto alcuna effettiva definizione, sicché la clausola con la quale era stata prevista la competenza esclusiva del Tribunale di Brescia contenuta negli scritti reciprocamente scambiati tra le parti al fine di raggiungere gli accordi modificativi successivamente non conclusi non poteva ritenersi in nessun caso valida ed efficace in vista della negazione della competenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania, nella specie ritualmente investito in sede monitoria il ricorso è fondato al riguardo, osserva preliminarmente il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’accordo che le parti abbiano raggiunto su alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative, perché, al fine di perfezionare il vincolo contrattuale, è necessario che tra le stesse sia raggiunta l’intesa sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, dell’accordo Sez. 3, Sentenza n. 367 del 11/01/2005, Rv. 579123 01 , conseguentemente, l’eventuale redazione di appunti o bozze di contratto non supera di per sé la fase della puntuazione, vale a dire quella di un accordo preliminare su alcune delle condizioni del futuro contratto v. Sez. 2, Sentenza n. 2561 del 2/02/2009, non massimata tale principio deve ritenersi valido anche nell’ipotesi dei c.d. contratti a formazione progressiva, nei quali l’accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente e in cui il momento di perfezionamento del negozio è di regola quello dell’accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi agli accordi raggiunti sui singoli punti, riservando la disciplina degli elementi secondari Sez. 2, Sentenza n. 16016 del 24/10/2003, Rv. 567659 - 01 in tale ultimo caso, l’ipotesi prevista dall’art. 1326 c.c., u.c. secondo cui un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario Sez. 2, Sentenza n. 16016 del 24/10/2003, cit. tuttavia, nel caso in cui le parti abbiano inteso considerare il contratto come definitivamente formato per l’ininfluenza dei punti da definire e sulla sostanziale validità di quelli già concordati la minuta dev’essere considerata come contratto perfetto Sez. 2, Sentenza n. 11429 del 17/10/1992, Rv. 479037 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 2500 del 08/04/1983, Rv. 427364 - 01 tale minuta, infatti, può avere valore probatorio di un contratto già perfezionato là dove contenga l’indicazione dei suoi elementi essenziali e risulti che le parti abbiano voluto vincolarsi definitivamente anche in base al loro comportamento successivo, inteso a dare esecuzione all’accordo risultante da detta minuta, sempreché tale comportamento sia univoco e non consenta una diversa interpretazione Sez. 2, Sentenza n. 11429 del 17/10/1992, cit. in tale ultimo caso, tuttavia, occorrerà, sulla base degli elementi probatori complessivamente acquisiti, che la valutazione della vicenda contrattuale evidenzi gli estremi di un comportamento dei contraenti dotato di univocità significativa tale da non consentire alcuna diversa interpretazione nel senso di ritenere le stesse disposte a considerarsi definitivamente vincolate sui punti essenziali in relazione ai quali l’accordo deve ritenersi già raggiunto, salvo il prosieguo delle trattative sui punti secondari giudicati dalle stesse parti non ostativi alla piena validità ed efficacia degli accordi già raggiunti nel caso di specie, dal complesso degli elementi istruttori acquisiti al giudizio, mentre risulta evidente l’avvenuta esecuzione iniziale di taluni accordi intercorsi in modo informale tra le parti, non risulta in alcun modo definita, in termini inequivoci, la volontà delle parti di considerare già pienamente vincolanti i punti consacrati nei documenti contrattuali prodotti, con evidenza destinati a formalizzare in termini in parte ripetitivi e in parte modificativi degli originari accordi informali un nuovo assetto dei rapporti contrattuali in corso tra le parti in particolare, la circostanza che il testo dei due contratti dedotti in giudizio fosse effettivamente circolato tra le parti con continue cancellature, revisioni e proposte di emendamenti non vale ad attestare l’ulteriore circostanza che le stesse avessero mai raggiunto un pieno accordo sul contenuto integrale dei ridetti contratti in formazione o, quantomeno, sulla volontà dei contraenti di ritenersi vincolati ai relativi punti essenziali già definiti , essendo propriamente mancato il riscontro istruttorio inequivoco di detta effettiva volontà procedurale di conferire efficacia ai punti non più discussi tra i quali la clausola derogativa della competenza territoriale oggetto dell’odierno ricorso , dovendo in ogni caso ricondursi, la perdurata esecuzione dell’accordo, all’originario incontro informale della volontà delle due società, senza che detto comportamento fosse mai valso a rappresentare, con univocità di significato, la volontà dei contraenti di ritenersi vincolati ai punti modificativi di quell’originario incontro informale di volontà relativamente ai quali l’accordo era già stato raggiunto, salvo il prosieguo delle trattative sui restanti aspetti che, conseguentemente, non risultando in alcun modo la volontà delle parti di derogare al principio generale in forza del quale, al fine di perfezionare il vincolo contrattuale anche modificativo di precedenti accordi informali, come nel caso di specie , è indispensabile che tra le stesse sia stato raggiunto l’accordo su tutti i suoi elementi costitutivi tanto principali, quanto secondari , la clausola contenuta nei testi oggetto di negoziazione con la quale le parti avrebbero individuato il foro di Brescia quale foro competente in via esclusiva per le controversie riferite al rapporto in esame deve ritenersi del tutto priva di efficacia, da tanto derivando il riscontro della erroneità della decisione del giudice a quo nella parte in cui ha individuato il Tribunale di Brescia come competente in via esclusiva sull’odierna controversia sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del regolamento proposto, dev’essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania e condanna il Consorzio Mondialpol Facility s.c.ar.l. al rimborso, in favore della OL Securservice s.r.l., delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.