Il colore del divano nuovo non si abbina alla tonalità dei mobili: niente risoluzione del contratto

Respinta la richiesta del compratore rimasto insoddisfatto alla consegna del bene. La differenza di tonalità – verde marcio invece di verde smeraldo – non è sufficiente per parlare di vendita aliud pro alio.

Sacrosanto il gusto estetico, ma ritrovarsi a casa un divano nuovo con una tonalità di colore differente da quella richiesta al venditore non è elemento sufficiente per pretendere la risoluzione del contratto Cassazione, ordinanza n. 10456, sez. II Civile, depositata oggi . Pomo della discordia è un divano nuovo. Il compratore se lo vede consegnare a casa, è ovviamente pronto a goderselo, ma l’entusiasmo si spegne quando nota che il tessuto – moquette – non corrisponde a quello da lui richiesto – velluto – e che è sbagliata anche la tonalità di colore, verde marcio e non verde smeraldo da lui richiesto. L’amarezza del compratore non svanisce col passare dei giorni e porta con sé uno strascico giudiziario. Egli difatti cita in giudizio la ditta venditrice e chiede la risoluzione del contratto per vizi della cosa . A dargli ragione è il Giudice di Pace, ma la vittoria è effimera, poiché in Tribunale la sua domanda viene respinta. In particolare, il Giudice d’appello osserva che la differenza tra il tessuto ordinato, il velluto, e quello con cui è stato realizzato il divano, la moquette, è stata accettata dall’acquirente. Quanto alla differenza di tonalità tra il colore richiesto, il verde smeraldo, e quello realizzato, colore verde marcio, si tratta di elemento non essenziale nell’economia del contratto, in quanto è emerso dall’istruttoria che il compratore non aveva espressamente richiesto che il colore fosse intonato alla tonalità della mobilia . E comunque, viene aggiunto in Tribunale, pur trattandosi di difformità facilmente rilevabile al momento della consegna, il compratore non ne aveva chiesto immediatamente la sostituzione, né lo aveva fatto al momento della posa in opera mentre successivamente con fax aveva inviato alla società venditrice i dati per l’emissione della fatturazione che era stata effettuata regolarmente. Decisivo per il giudice d’appello il richiamo al Codice del consumo , poiché la differenza di tonalità integra una difformità di lieve entità, che non può dar luogo alla risoluzione del contratto , tanto più che non sono state prodotte delle foto della mobilia dell’appartamento del compratore, appartamento che, successivamente, è stato venduto unitamente ai mobili . Infruttuosa la decisione del compratore di portare il caso in Cassazione. Egli sostiene che in Tribunale si è errato nel ritenere che la consegna del divano di una tonalità diversa da quella richiesta costituisca vizio di lieve entità, mentre si tratterebbe di una ipotesi di vendita aliud pro alio E poi aggiunge che in ogni caso ha chiesto la sostituzione in occasione della consegna del divano di un tessuto diverso da quello ordinato . Peraltro, osserva ancora, il giudice d’appello non ha considerato i gravi disagi derivanti dalla consegna di un bene affetto da vizi e quelli derivanti dal contenzioso promosso nei confronti della società venditrice . Dalla Cassazione ribattono ricordando che l’ipotesi di vendita aliud pro alio ricorre quando il bene consegnato è completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti . In questo caso, invece, la consegna di un divano dello stesso colore ma di tonalità diversa da quella pattuita non costituisce un vizio tale da impedire l’utilizzo del bene secondo la sua destinazione . Corretta, quindi, l’applicazione in Tribunale della disciplina prevista dal Codice del consumo. Corretto, cioè, qualificare il vizio denunciato come un difetto di conformità , da cui deriva il diritto del consumatore a chiedere, senza spese, il ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto . Necessario, però, tenere a mente che qualora il difetto di conformità sia di lieve entità e non sia possibile, o sia eccessivamente oneroso, esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione , come in questo caso, allora non è possibile chiedere la risoluzione del contratto . E in sostanza il giudice del Tribunale ha ritenuto che il difetto di conformità fosse di lieve entità , basandosi sia su un criterio oggettivo, in quanto si trattava di diversa tonalità dello stesso colore, sia sul comportamento del compratore, che aveva inviato, subito dopo la consegna del bene, i suoi dati per l’emissione della fattura senza svolgere alcuna contestazione. Non vi era stata, pertanto, alcuna manifestazione di volontà di chiedere la sostituzione neanche successivamente, ma, al contrario, il compratore aveva alienato l’appartamento unitamente al mobilio . Di conseguenza, l’unico rimedio esperibile era la riduzione del prezzo ma il compratore costituendosi nel giudizio d’appello, non aveva riproposto la questione che, pertanto, si intendeva rinunciata , concludono dalla Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 2 luglio 2019 – 3 giugno 2020, n. 10456 Presidente San Giorgio – Relatore Giannaccari Fatti di causa 1. Il Tribunale di Milano, in sede di appello, con sentenza del 28.5.2015, riformando la decisione del Giudice di pace di Milano, rigettava la domanda proposta da Pr. Fr. nei confronti della ditta C., con la quale l'attore chiedeva la risoluzione del contratto di vendita di un divano, per vizi della cosa venduta. 1.1. Il giudice d'appello riteneva che la differenza tra il tessuto ordinato, il velluto, e quello con cui era stato realizzato il divano, la moquette, fosse stato accettato dall'acquirente quanto alla differenza di tonalità tra il colore richiesto, il verde smeraldo, e quello realizzato, di colore verde marcio, si trattava di elemento non essenziale nell'economia del contratto, in quanto era emerso dall'istruttoria che l'attore non aveva espressamente richiesto che il colore fosse intonato alla tonalità della mobilia in ogni caso, pur trattandosi di difformità facilmente rilevabile al momento della consegna, il Pr. non ne aveva chiesto immediatamente la sostituzione, né lo aveva fatto al momento della posa in opera in data 14.9.2007 al contrario, con fax del 26.9.2007, aveva inviato alla società venditrice i dati per l'emissione della fatturazione, che era stata regolarmente emessa. 1.2. Il giudice d'appello faceva applicazione del Codice del consumo ed in particolare - dell'articolo 132, il quale prevede che non sia necessaria la denuncia dei vizi entro due mesi dalla data della scoperta del difetto, se il venditore ha riconosciuto l'esistenza dei vizi nella specie, mentre il difetto di tonalità era stato riconosciuto dalla teste Bo., moglie del C., nessun riconoscimento dei vizi vi era stato per il rivestimento dei cuscini, sicché la denuncia era stata tardivamente effettuata - dell'articolo 130, il quale prevede che, in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. All'ultimo comma l'articolo 130 stabilisce che un difetto di conformità di lieve entità, per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto. 1.3. Il Tribunale riteneva che la differenza di tonalità integrasse una difformità di lieve entità, che non dava luogo alla risoluzione del contratto, tanto più che non erano state prodotte delle foto della mobilia dell'appartamento del Pr., che, successivamente, era stato venduto unitamente ai mobili. 1.4. Non avendo l'attore chiesto la sostituzione del divano, né la restituzione ed avendo proceduto all'alienazione del bene, l'unico rimedio esperibile era la riduzione del prezzo ma, il Pr., costituendosi nel giudizio d'appello, non aveva riproposto tale richiesta, che si intendeva, pertanto, rinunciata. 2. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso Pr. Fr. sulla base di un unico motivo, corredato da memoria illustrativa depositata in prossimità dell'udienza. 3. Ha resistito con controricorso la ditta individuale C Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 129 e 130, commi 7 e 10, del D.lgs. 206/2005, dell'articolo 115 c.p.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Afferma il ricorrente che il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere che la consegna del divano di una tonalità diversa da quella richiesta costituisca vizio di lieve entità, mentre si tratterebbe di una ipotesi di vendita aliud pro alio. In ogni caso, egli avrebbe chiesto la sostituzione in occasione della consegna del divano di un tessuto diverso da quello ordinato, si da rendere superflua un'ulteriore richiesta di sostituzione. Il giudice d'appello non avrebbe considerato, infine, i gravi disagi derivanti dalla consegna di un bene affetto da vizi e dai disagi derivanti dal contenzioso promosso nei confronti della società venditrice. 2. Il motivo non è fondato. 2.1. L'ipotesi di vendita alitici pro alio ricorre quando il bene consegnato è completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti Cassazione civile sez. II, 24/04/2018, n. 10045 . 2.2. Nella specie, la consegna di un divano dello stesso colore ma di tonalità diversa da quella pattuita non costituisce un vizio tale da impedire l'utilizzo del bene secondo la sua destinazione. 2.3. Il Tribunale, applicando la disciplina prevista dal Codice del Consumo, ha qualificato il vizio denunciato sulla base dell'articolo 130, ritenendo che fosse ipotizzabile un difetto di conformità, da cui derivava il diritto del consumatore a chiedere, senza spese, il ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. 2.4. Qualora, però, il difetto di conformità di lieve entità e non sia possibile, o sia eccessivamente oneroso, esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, l'articolo 130, ultimo comma, prevede che non sia possibile chiedere la risoluzione del contratto. 2.5. Il Tribunale ha ritenuto che il difetto di conformità fosse di lieve entità, basandosi sia su un criterio oggettivo, in quanto si trattava di diversa tonalità dello stesso colore, sia sul comportamento del compratore, che aveva inviato, subito dopo la consegna, i suoi dati per l'emissione della fattura senza svolgere alcuna contestazione. Non vi era stata, pertanto, alcuna manifestazione di volontà di chiedere la sostituzione neanche successivamente, ma, al contrario, il ricorrente aveva alienato l'appartamento unitamente al mobilio. 2.6. Non viene censurato, pertanto, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ma l'apprezzamento del giudice di merito sulle ragioni in base alle quali ha ritenuto che il difetto di conformità fosse di lieve entità a tali valutazioni, il ricorrente contrappone diverse motivazioni fattuali, estranee al sindacato di legittimità. 2.7. Non vi è stata, pertanto violazione dell'articolo 115 c.p.c. ma una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, dalle quali era emerso che l'attore non aveva chiesto la sostituzione del divano, né la restituzione del bene, ma aveva proceduto all'alienazione del medesimo, sicché l'unico rimedio esperibile era la riduzione del prezzo tuttavia, egli, costituendosi nel giudizio d'appello, non aveva riproposto la questione ai sensi dell'articolo 346 c.p.c. che, pertanto, si intendeva rinunciata. 3. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 5. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1300,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese vive, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cap come per legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.