Centro estetico chiuso per emergenza sanitaria: il Tribunale ordina di non incassare gli assegni per il canone di locazione

La titolare di un centro estetico si è ritrovata nell’impossibilità di procedere al pagamento dei canoni di locazione dell’immobile in cui svolge la propria attività, chiusa a causa dell’emergenza sanitaria. Il Tribunale di Bologna ha accolto la sua istanza disponendo di non mettere all’incasso gli assegni bancari emessi a garanzia del pagamento.

Così il Tribunale di Bologna con il decreto n. 4976/20, del 12 maggio scorso. Il Tribunale era stato investito della richiesta della titolare di un centro estetico di emanare un decreto inaudita altera parte per bloccare l’incasso di alcuni assegni bancari emessi a garanzia del pagamento dei canoni locatizi dell’immobile in cui svolgeva l’ attività per il periodo aprile-luglio 2020. L’istante rappresentava l’impossibilità di procedere al pagamento a causa delle misure restrittive in vigore per il contrasto dell’epidemia da Covid-19 che l’hanno costretta alla chiusura dell’attività dal 24 febbraio 2020 fino a, presumibilmente, il 18 giugno 2020. Veniva inoltre sottolineata la pendenza di concrete trattative con la controparte per la pattuizione di una temporanea riduzione del canone locatizio . La ricorrente deduce inoltre ragioni di urgenza per i potenziali effetti pregiudizievoli che potrebbe subire laddove, dopo che i titoli posti all’incasso non fossero pagati per difetto di provvista, fosse segnalata al CAI. Il Tribunale accoglie l’istanza e ordina ai sensi dell’art. 669- sexies , comma 2, c.p.c., salva conferma o revoca con successiva ordinanza, di non mettere all’incasso gli assegni. Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

Tribunale di Bologna, decreto del 12 maggio 2020, n. 4976 Giudice Gattuso Letto il ricorso della società omissis , con sede in omissis , in via omissis , pervenuto a questo giudice in data 12 maggio 2020 richiamato il comma settimo dell'art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per cui i capi degli uffici giudiziari possono adottare misure dirette a prevenire il pericolo di contagi e richiamato il provvedimento del Presidente del Tribunale di Bologna di autorizzazione alla tenuta delle udienze mediante trattazione scritta ai sensi della lettera h del menzionato art. 83 DL 18/2020 in forza del quale lo svolgimento delle udiente civili che non richiedono la presenta di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istante e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice” e ritenuto che nella specie possa trovare applicazione la detta lettera h ritenuto che sussistano nella specie i presupposti per l'emanazione di decreto inaudita altera parte, atteso che la ricorrente ha allegato la dazione da parte della conduttrice di un immobile condotto a titolo di locazione a uso non abitativo adibito a Centro Fitness ed Estetica” di assegni bancari a garanzia del pagamento dei canoni locatizi relativi al periodo aprile-luglio 2020, i rappresentando l'impossibilità di procedere al pagamento atteso che a causa delle misure restrittive in vigore per il contrasto alla pandemia da Covid 19 è stata ordinata la chiusura dell'attività imprenditoriale a decorrere dal 24 febbraio 2020 e, verosimilmente, sino al 18 giugno 2020 osservato che la ricorrente ha pure allegato la pendenza di concrete trattative con la trasmissione da parte della conduttrice di una proposta transattiva consistente nella pattuizione di una temporanea riduzione del canone locatizio nel periodo da aprile 2020 a settembre 2020 osservato che la ricorrente ha dedotto al riguardo specifiche ragioni di urgenza in ragione degli effetti pregiudizievoli che potrebbe subire qualora i titoli vengano posti all'incasso e non pagati per difetto di provvista, quali la segnalazione al CAI e conseguentemente a norma dell'art. 9 L. n. 386/1990 anche il divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno ed il divieto di emissione di assegni, nonché l'iscrizione del protesto da parte del pubblico ufficiale”, sicché, fatta salva ogni valutazione in dettaglio delle argomentazioni svolte sui profili giuridici e di fatto e sulle ipotesi ricostruttive in diritto, anche alla luce di quanto sarà esposto dalla controparte, appare allo stato opportuno provvedere d'urgenza ai sensi dell'art. 669 sexies, secondo comma c.p.c., P.Q.M. Ordina ai sensi dell'art. 669 sexies, secondo comma c.p.c, e salva conferma o revoca con successiva ordinanza, alla resistente omissis S.r.l. di non mettere all'incasso gli assegni bancari n. omissis Fissa per la discussione l'udienza del 26 maggio 2020 ore 9,00, disponendo che il ricorso ed il presente decreto siano notificati a controparte resistente entro il 15 maggio 2020, Assegnando alla parte resistente termine sino al 21 maggio 2020 per il deposito di memoria di costituzione, nella quale prenda posizione anche in ordine alle prospettive transattive Dispone lo svolgimento dell'udienza mediante il deposito in via telematica, entro le ore 9,00 della data di udienza sopra indicata, di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, invitando le parti a escludere ogni ripetizione di argomentazioni già svolte negli atti introduttivi, riservando all'esito l'adozione fuori udienza del provvedimento del giudice Avverte le parti che il mancato deposito di note entro le ore 9,00 della data fissata per l'udienza avrà valore di mancata comparizione Manda alla Cancelleria per comunicazione al procuratore di parte ricorrente.