



compravendita | 28 Maggio 2020
I limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano se volta ad individuare la reale portata del contratto
di La Redazione
Il divieto dell’ammissione della prova testimoniale stabilito dall’art. 2722 c.c., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solo gli accordi diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre non investe la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l’accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 9952/20; depositata il 27 maggio)








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