La competenza territoriale del foro del consumatore nei rapporti fideiussori

La persona fisica che s’impegna a garantire le obbligazioni assunte da una società commerciale, nei confronti di un istituto bancario, può beneficiare della qualifica di consumatore, sulla scorta di una valutazione che, prescindendo dal carattere di accessorietà che lega i due contratti, si concentra sulla valutazione del fatto che il rapporto fideiussorio sia prestato da un soggetto estraneo all’attività d’impresa.

Ciò significa che, per qualificare il garante come consumatore , si dovranno esclusivamente prendere in considerazione le sue condizioni personali, quali, ad esempio, la sua attività professionale ed il suo eventuale collegamento quella svolta dal soggetto garantito, sia esso persona fisica o giuridica. Con l’ordinanza n. 8662/20, depositata l’8 maggio, la Corte Suprema di Cassazione enuncia alcuni importanti principi, in tema di prescrizione del credito, oggetto di pignoramento. Il fatto. L’origine della vicenda si ha nella stipula, da parte di un imprenditore agricolo , di un contratto di mutuo con un istituto bancario, che veniva garantito, con apposite fideiussioni , da due persone fisiche, estranee all’impresa e da un ente pubblico economico. Quest’ultimo, a seguito del mancato adempimento, da parte del debitore principale, veniva chiamato a corrispondere, all’istituto bancario, l’intero importo garantito, salvo poi rivolgersi al debitore principale e agli altri fideiussori, per ottenere il pagamento di quanto da loro dovuto, ma invano. Pertanto, l’ente pubblico chiedeva ed otteneva, dal Tribunale di Roma, un decreto ingiuntivo , avverso il quale i fideiussori proponevano opposizione, eccependone l’incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Matera, quale foro del consumatore, dovendosi essi qualificare come tali. Il Tribunale di Roma accoglieva l’eccezione e disponeva la prosecuzione del giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di Matera. A fronte di siffatta decisione, l’ente pubblico proponeva ricorso per regolamento di competenza, innanzi alla Corte di Cassazione, che tuttavia ne dispone il rigetto. Il rapporto accessorio fra obbligazione principale e fideiussione. La Suprema Corte interviene sulla questione della competenza del foro del consumatore , confermando il più recente orientamento che, nel sostituire il precedente, ha esteso l’applicazione della disciplina consumeristica anche alla figura del garante, nel contratto di fideiussione in favore di una società commerciale. Secondo l’orientamento vigente fino al 2016, la natura accessoria del contratto di fideiussione, rispetto all’obbligazione principale, limitava la possibilità di essere qualificato come consumatore alla sola figura del debitore principale, mente i rapporti accessori, vi si sarebbero dovuti comunque uniformare, anche ai fini dell’applicazione delle norme in materia di competenza territoriale del foro del consumatore, indipendentemente dalle caratteristiche soggettive dei relativi titolari, che non erano oggetto di valutazione sentenza n. 24846/16 . La possibilità di qualificare il garante come consumatore. Tale orientamento, tuttavia, è stato attualmente abbandonato dalla Corte di Cassazione che, nelle sue più recenti pronunce, si è uniformata alle decisioni della Corte di Giustizia Europea che, nel fornire un’interpretazione vincolante della direttiva n. 93/13, ha chiarito che la persona fisica che s’impegna a garantire le obbligazioni assunte da una società commerciale, nei confronti di un istituto bancario, può beneficiare della qualifica di consumatore, sulla scorta di una valutazione che, prescindendo dal carattere di accessorietà che lega i due contratti, si concentra, invece, sulla valutazione del fatto che il rapporto fideiussorio sia prestato da un soggetto estraneo all’attività d’impresa. Ciò significa che, per qualificare il garante come consumatore, si dovranno esclusivamente prendere in considerazione le sue condizioni personali , quali, ad esempio, la sua attività professionale ed il suo eventuale collegamento quella svolta dal soggetto garantito, sia esso persona fisica o giuridica sentenze nn. 28162/19 e 25914/19 . Viene completamente capovolto, pertanto, il precedente punto di vista, che operava tale qualificazione con riferimento alle sole caratteristiche del soggetto garantito, prescindendo del tutto da quelle del garante, in ragione del rapporto di accessorietà del contratto di garanzia, rispetto all’obbligazione principale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 23 gennaio - 8 maggio 2020, n. 8662 Presidente Frasca – Relatore Rubino Rilevato che 1.- l’ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - propone ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., nei confronti di C.M. , P.L. e P.C. , avverso l’ordinanza n. 2657/2019 del Tribunale di Roma in data 14.3.2019, comunicata in pari data, con la quale, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il tribunale ha separato le posizioni dell’obbligato principale e quella dei garanti, rimettendo per queste ultime al Tribunale di Matera quale foro del consumatore - gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede - il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 2. - Questi i fatti, per quanto ancora qui rilevanti - nel 2010, l’imprenditore agricolo C.F. otteneva un cospicuo finanziamento di Euro 1.100.000,00 stipulando un contratto di mutuo agrario con il Monte dei Paschi di Siena, garantito da fideiussioni personali di C.M. , P.L. e P.C. fino a concorrenza dell’importo di 1.320.000,00 Euro, nonché da fideiussione prestata da SGFA, incorporata nell’Ismea, in misura pari all’80 % del debito -nel 2014, la banca, preso atto del mancato pagamento di alcune rate scadute, comunicava al mutuatario e ai fideiussori la risoluzione del contratto di mutuo, la decadenza dal beneficio del termine e chiedeva la restituzione del residuo dovuto -escussa la garanzia, l’ISMEA pagava al creditore l’intero importo garantito dall’istituto, pari ad Euro 880.000,00, quindi invitava il debitore principale e gli altri fideiussori al pagamento nei suoi confronti, e, non avendo ottenuto il pagamento spontaneo, chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma, rispetto al quale i debitori proponevano opposizione - con l’opposizione, i fideiussori eccepivano preliminarmente l’incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del Tribunale di Matera, che indicavano quale foro del consumatore, qualificandosi tali. 3. Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza impugnata, separava i giudizi, disponendo la prosecuzione dinanzi a sé del giudizio nei confronti del debitore principale, e rimettendo i fideiussori dinanzi al Tribunale di Matera, in accoglimento della eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente proposta. 4. L’Ismea propone ricorso per regolamento di competenza, e segnala, secondo la linea ricostruttiva uniformemente seguita dalla giurisprudenza di questa Corte fino al 2016, con percorso analogo a quello svolto a proposito del contratto autonomo di garanzia da ultimo, con Cass. n. 24846 del 2016 la natura accessoria del rapporto di fideiussione rispetto alla obbligazione principale, e quindi la necessità di guardare alla figura dell’obbligato principale per individuare la condizione o meno di consumatore e le altre qualità rilevanti ai fini della individuazione della competenza territoriale. 4.1. Osserva che il debito agrario era stato contratto dal C. , imprenditore agricolo, a finanziamento delle attività della sua impresa, che esso era superiore al milione di Euro, e che i parenti che avevano prestato la garanzia non potevano comunque, dato l’elevatissimo importo, non essere coinvolti con i loro interessi personali e patrimoniali nell’affare e nella gestione della azienda agricola. 4.2. Richiama anche l’art. 122, comma 1, lett. A del TUB, che prevede che le norme sul credito ai consumatori non si applicano per i finanziamenti di importo superiore a 75.000 Euro, norma che prevarrebbe sul codice del consumo. 4.3. Segnala altresì che la diversa affermazione della Corte di giustizia, risalente al 2015, è precedente alla pronuncia di legittimità richiamata, e che l’eccezione relativa al foro del consumatore non può essere fatta valere dagli altri fideiussori nei suoi confronti, perché tra le parti non esiste nessun contratto, tanto meno di consumo. 4.4.Conclusivamente ritiene che, sia prendendo in considerazione la condizione del debitore principale che prendendo in considerazione la condizione dei fideiussori, non possa ritenersi che essi avessero sottoscritto il contratto di garanzia in qualità di consumatori. 5. Il Procuratore generale conclude per il rigetto del ricorso, affermando che la ricostruzione giurisprudenziale alla base del ricorso, che si fonda sul richiamo a Cass. n. 24846 e 16827 del 2016, deve considerarsi superata dal più recente orientamento, emerso a seguito della giurisprudenza Eurounitaria richiama in particolare Cass. n. 32225 del 2018 , secondo cui i requisiti soggettivi della applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un soggetto in favore di una società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, e non già del distinto contratto principale, dando rilievo, alla stregua della giurisprudenza comunitaria, alla entità della partecipazione al capitale sociale nonché all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore. 6. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 7. Il ricorso per regolamento di competenza deve essere rigettato. Rettamente è stata indicata, quanto alla causa tra l’istituto ricorrente e i fideiussori del C. , la competenza territoriale del Tribunale di Matera quale foro del consumatore. 7.1. La corte territoriale ha fondato le sue valutazioni sulla ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa il 19 novembre 2015 nella causa C-74/15 Tarcau contro Banca Comercialà Intesa Sanpaolo Romania SA e altri, cui ha fatto seguito l’ordinanza sez. X, 14/09/2016, n. 534 . Le due pronunce forniscono l’interpretazione - come è ben noto, vincolante per il giudice nazionale - degli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lettera b , della direttiva 93/13, secondo la quale tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società così nella motivazione della ordinanza del 2015, § 30 . E già in precedenza, nei § § 26- 29 della medesima ordinanza del 2015 si era precisato che quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un consumatore ai sensi dell’art. 2, lettera b , della direttiva 93/13, occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di consumatore , ai sensi dell’art. 2, lettera b , della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo v. sentenza Costea,3 settembre 2015, C-110/14, punto 21 . Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell’ambito delle attività estranee all’esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come consumatore ai sensi della suddetta direttiva v., in tal senso, sentenza Costea, 3 settembre 2015, C-110/14,punti 22 e 23 . Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata . 7.2. Le due pronunce richiamate hanno indotto a modificare l’orientamento precedente di questa Suprema Corte, secondo il quale, per determinare la qualità di consumatore, occorreva invece rapportarsi alla natura della obbligazione garantita v. Cass. sez. 3, 29 novembre 2011 n. 25212 e Cass. sez. 1, 9 agosto 2016 n. 16827 , riconoscendo dunque che il parametro identificativo della qualità di consumatore non si colloca nella obbligazione in sé che il soggetto assume. 7.3. Si inseriscono nel nuovo orientamento, al quale non può in questa sede che darsi seguito, Cass. n. 28162 del 2019,Cass. n. 25914 del 2019 e Cass. sez. 3, ord. 13 dicembre 2018 n. 32225, che ha puntualizzato I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso e non già del distinto contratto principale , dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all’entità della partecipazione al capitale sociale nonché all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore. . 7.4. La giurisprudenza della Corte di giustizia, con interpretazione vincolante resa in sede di rinvio pregiudiziale, ha inteso dare una tutela rafforzata al garante, soggetto che viene rappresentato in condizioni di disparità di trattamento con la banca, ed ha indicato chiaramente, in sede di rinvio pregiudiziale, che è alle condizioni personali del garante e non del garantito che bisogna guardare per vedere se definirlo come consumatore o meno, con le necessarie ricadute anche procedurali. Altrettanto chiaramente, però, la Corte di giustizia demanda al giudice di merito di accertare se, nel caso concreto, il garante abbia prestato la garanzia per ragioni meramente personali, estranee alla sua attività professionale. Preclude comunque di poter escludere la qualità di consumatore solo in ragione dei legami personali con il debitore principale. Correttamente, il Tribunale è pervenuto all’accertamento che C.M. , L.P. e P.C. non potevano che qualificarsi consumatori in relazione alla loro assunzione della garanzia de qua, non essendo emerso che essa fosse connessa allo svolgimento di loro attività professionali ovvero funzionalmente collegate alla società. Il ricorso deve essere pertanto rigettato a va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Matera per la causa tra le parti. Attesa la relativa novità della questione, le spese di lite possono essere compensate. P.Q.M. Dichiara la competenza del Tribunale di Matera. Compensa le spese di giudizio tra le parti.