Contratto autonomo di garanzia: quando il garante può opporsi alla richiesta di pagamento?

Il garante c.d. autonomo” è tenuto a pagare immediatamente al creditore quanto richiesto, salvo le ipotesi di nullità del rapporto di provvista per contrarietà a norme imperative, d’inesistenza del rapporto garantito, di nullità del contratto di garanzia stesso, ovvero di escussione dolosa e fraudolenta della garanzia da parte del creditore.

In questi termini si è espresso il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 893 del 5 marzo 2020, dichiarando inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo avanzata da un garante c.d. autonomo. Il caso. Un correntista ed il proprio garante proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca con la quale il primo aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente. Entrambi deducevano che il rapporto di conto corrente assistito da fido era stato interrotto dalla banca senza preavviso e giustificazione con diniego di rilascio del carnet di assegni e conseguente impossibilità per il correntista di continuare ad esercitare la propria attività imprenditoriale. Nel merito gli opponenti contestavano l’illegittima applicazione di commissioni, ivi inclusa quella di massimo scoperto, spese, valute fittizie nonché interessi usurari ed anatocistici. Si costituiva la banca nel giudizio di opposizione affermando la correttezza del proprio operato ben potendo essa sospendere immediatamente l’utilizzazione del credito, salvo l’obbligo di concedere un termine di almeno 15 giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. La banca contestava nel merito le avverse censure rilevando come il rapporto di conto corrente fosse stato acceso in data successiva all’entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 risultando per l’effetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi del tutto legittima. La banca eccepiva, infine, l’inammissibilità dell’opposizione del garante avendo questo perfezionato un contratto autonomo di garanzia ed essendo tenuto a pagare a semplice” o a prima richiesta”, senza poter sollevare eccezioni circa il rapporto principale garantito. La lite veniva istruita mediante consulenza tecnica d’ufficio. Sull’opposizione del garante. Il Tribunale di Salerno accoglie in primo luogo l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione del garante formulata dalla banca. Rileva, difatti, il Giudice che qualora il contratto di garanzia contenga la clausola di impegno al pagamento a prima richiesta”, a semplice richiesta” o senza eccezioni”, questo è qualificabile come contratto autonomo di garanzia, salvo che dal contesto complessivo delle pattuizioni ivi contenute non risulti una diversa volontà delle parti Cass. S.U. n. 3947/2010 . La causa di tale contratto consiste proprio, in una logica indennitaria, nel trasferimento del rischio dell’inadempimento del debitore principale in capo ad un altro soggetto, il garante autonomo, e tale scopo pratico si realizza attraverso la rottura del nesso di accessorietà tra rapporto principale ed obbligazione di garanzia – tipico della fideiussione – e, dunque, realizzando la c.d. autonomia” della garanzia rispetto al rapporto garantito sottostante. Di conseguenza, il garante c.d. autonomo” è tenuto a pagare illico et immediate” al creditore quanto da questi richiesto, fatte salve le seguenti eccezioni nullità del rapporto di provvista per contrarietà a norme imperative, inesistenza del rapporto garantito, nullità del contratto di garanzia stesso, e la c.d. exceptio doli generalis”, per il caso in cui vi sia un’escussione dolosa e fraudolenta della garanzia da parte del creditore. Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Giudice che l’opposizione del garante sia ammissibile limitatamente all’eccezione di nullità del rapporto di conto corrente per presunta applicazione di interessi anatocistici e usurari, in violazione del disposto di cui agli artt. 1283 e 1815 c.c. nonché 644 c.p. aventi natura di norme imperative. Sull’opposizione del correntista. Il Tribunale di Salerno, entrando poi nel merito dell’opposizione, richiama gli esiti della Consulenza Tecnica d’Ufficio ritenendola immune da vizi logici e metodologici, oltre che pienamente rispettosa della documentazione contrattuale e contabile in atti e delle norme ratione temporis” applicabili. Segnatamente il Giudice, dopo aver rilevato che il contratto di conto corrente risulta completo di tutte le condizioni economiche tasso di interesse, commissioni di massimo scoperto, valute, pari periodicità della capitalizzazione trimestrale , ritiene di condividere il ricalcolo del saldo del conto corrente effettuato dal CTU il quale ha a applicato i tassi di interesse e le spese contrattualmente pattuite b riconosciuto la medesima periodicità di capitalizzazione degli interessi c eliminato gli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto, in quanto non ritenuta determinata, essendo stata stabilita solo l’aliquota percentuale e non anche le modalità di calcolo, la base ed i periodi di applicazione d escluso che la banca avesse applicato interessi. Conclusioni. In ragione di quanto sopra il Giudice i conferma il decreto ingiuntivo nei confronti del garante avendo questo sottoscritto un contratto autonomo di garanzia ed avendo il rapporto principale un profilo di illegittimità soltanto relativamente alla clausola che prevede la commissione di massimo scoperto in violazione del requisito della determinatezza e/o determinabilità dell’oggetto ex articolo 1346 c.c., dunque non per contrasto con norme di carattere imperativo ii accoglie l’opposizione del correntista, condannandolo però al pagamento a favore della banca del saldo del conto nella misura rideterminata dal CTU iii rigetta ogni altra domanda degli opponenti rilevando come la banca avesse esercitato il recesso dal rapporto di conto corrente secondo le previsioni di legge e di contratto, non risultando provato alcun danno subito dal correntista. Sulla differenza tra fideiussione e contratto autonomo di garanza. La sentenza in esame offre l’occasione di ricordare i caratteri differenziali che il contratto autonomo di garanzia presenta rispetto al contratto di fideiussione ex artt. 1936 ss. c.c Al riguardo le Sezioni Unite Cass. S.U. n. 3947/2010 , nell’esaminare la causa concreta” del contratto autonomo di garanzia, hanno avuto modo di chiarire che a il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale b il contratto di fideiussione, invece, ha la funzione di garantire l’adempimento della medesima obbligazione principale attesa la perfetta identità tra la prestazione del debitore principale e la prestazione dovuta dal garante . Se allora la causa concreta” del contratto autonomo di garanzia è quella di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, con la fideiussione nella quale soltanto ricorre l’elemento dell’accessorietà , è invece tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione. Ne deriva – secondo l’insegnamento della richiamata pronuncia della Suprema Corte – che, mentre il fideiussore è nella sostanza un vicario del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, poiché non necessariamente sovrapponibile a essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì a indennizzare” il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Quanto invece ai caratteri distintivi delle due fattispecie contrattuali le menzionate Sezioni Unite hanno altresì statuito che l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia c.d. Garantievertrag , in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione , precisando, però, come tale presunzione valga a condizione che non vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale Cass. S.U. n. 3947/2010, cit. . In buona sostanza – al fine di qualificare o meno il contratto in termini di garanzia autonoma – non è affatto sufficiente la verifica della sussistenza, o meno, della previsione dell’esigibilità della prestazione a semplice o prima richiesta, bensì occorre una valutazione ermeneutica complessiva di tutte le pattuizioni negoziali cfr. Cass. 19 febbraio 2019, n. 4717 . Per un approfondimento in dottrina sull’argomento, cfr. Portale, Fideiussione e Garantievertrag nella prassi bancaria, in Le operazioni bancarie, Milano, 1978, 1044 ss. Id., Nuovi sviluppi del contratto autonomo di garanzia, in Banca Borsa tit. cred., 1985, I, 169 Id., Le sezioni unite e il contratto autonomo di garanzia causalità e astrattezza nel Garantievertrag , in Dir. banc. merc. fin., 1988, I, 504 Navarretta, Il contratto autonomo di garanzia, in I contratti per l'impresa. Produzione, circolazione, gestione, garanzia, a cura di Gitti, Maugeri e Notari, Bologna, 2012, 553 Frigeni, Riflessioni sul contratto autonomo di garanzia, in Vita not., 2013, 565 Tartaglia, Il contratto autonomo di garanzia e la giurisprudenza di legittimità, in Liber amicorum per Angelo Luminoso, a cura di Corrias, Milano, 2013, 967 Corrias, Spunti in tema di garanzie personali del credito, in Riv. dir. impresa, 2014, 432 Stella, Il contratto autonomo di garanzia, in Trattato dei contratti, Opere e servizi, diretto da Roppo e Benedetti, Milano, 2014, 937 Montanari, Il contratto autonomo di garanzia, in I contratti bancari, a cura di Piraino e Cherti, Torino, 2016, 391.

Tribunale di Salerno, sez. I Civile, sentenza 3 – 5 marzo 2020, n. 893 Giudice Caputo Motivi della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato C e M, hanno proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1637/2012 con cui sono stati ingiunti in solido tra loro al pagamento, in favore del CREDITO SALERNITANO S.C.P.A., il primo quale titolare della ditta individuale Allegra Fattoria e la seconda quale garante, di pagare la somma di € 28.128,48 quale saldo del conto corrente n. , oltre interessi al tasso legale e spese della procedura monitoria, deducendo che il sig. C. ha intrattenuto con la Banca opposta il rapporto di conto corrente n. su cui veniva successivamente concessa un'apertura di credito di € 20.000,00 e poi i € 25.000,00, per cui la Banca aveva chiesto il rilascio di garanzia da parte della sig.ra M.R.M. madre del sig. C. che nel mese di Luglio del 2011, senza preavviso e senza alcuna motivazione, al sig. sarebbe stato negato il carnet di assegni, tanto che dopo aver utilizzato l'ultimo dei 10 già rilasciati dalla Banca nel mese di Aprile, si sarebbe visto costretto a chiudere la propria attività commerciale, non avendo alcuna liquidità per affrontare il mercato e per sostenere gli impegni economici già assunti che con nota del 15/12/2011 l'Avv. C.V. chiedeva alla sig.ra M. l'immediato versamento della somma di € 25.994,14 quale scoperto sul conto corrente indicato e conseguente operazione di sconto finanziario che, dunque, la Banca opposta non avrebbe eseguito il contratto secondo buona fede, negando il rilascio del carnet di assegni in modo imprevisto ed arbitrario e recedendo senza alcun preavviso e senza alcuna motivazione dal contratto che il recesso esercitato dalla Banca opposta sarebbe illegittimo, poiché assunto in violazione delle più elementari regole di correttezza e buona fede, in quanto esercitato in modo illegittimo, imprevisto e comunque arbitrario che l'illegittima richiesta al garante del pagamento immediato della debitoria maturata e l'assenza di una preventiva comunicazione formale di recesso nei confronti del sig. avrebbero impedito a quest'ultimo di esercitare la sua attività imprenditoriale che inoltre la Banca opposta avrebbe inopinatamente girato a sofferenza il sig. , segnalandolo nel sistema creditizio, con conseguente ulteriore pregiudizio per non avere così potuto ottenere risorse finanziarie neanche da altri Istituti di credito, così subendo danni patrimoniali e non patrimoniali che, ad ogni modo, il credito azionato in via monitoria dalla Banca opposta avrebbe consistente diversa rispetto a quella di cui al Decreto Ingiuntivo che, infatti, dalla documentazione prodotta in sede monitoria la Banca risulterebbe creditrice di € 28.128,48, ma in realtà tale somma costituirebbe l'esito dell'addebito di commissioni e spese non giustificati nella loro entità, di commissioni di massimo scoperto non previste dalla normativa vigente, di valute fittizie, del calcolo di interessi anatocistici in violazione dell'articolo 1283 c.c. e dell'applicazione di interessi usurari che, ad ogni modo, il certificato ex art. 50 T.U.B. non sarebbe sufficiente per l'emissione del Decreto Ingiuntivo. In virtù di quanto innanzi esposto C M e M R M hanno formulato le seguenti conclusioni accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1637/2012 condannare la Banca opposta alla restituzione delle somme illegittimamente percepite condannare la Banca opposta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da essi patiti con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato M. G , dichiaratosi anticipatario. Si costituiva in giudizio la BANCA deducendo che parte opponente non ha contestato l'esistenza dei rapporti bancari di conto corrente e di garanzia e, dunque, che ai sensi dell'articolo 115, co. 1, c.p.c., essi devono ritenersi provati nella loro esistenza che le doglianze circa l'illegittimità e l'imprevedibilità del recesso da essa esercitato sarebbero infondate che, infatti, le norme in materia prevederebbero che il recesso operato dalla Banca sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, salvo l'obbligo per la Banca di concedere un termine di almeno 15 giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori, nonché che in caso di apertura di credito a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di 15 giorni che nel caso di specie essa avrebbe concesso il termine di 15 giorni ancorché fosse previsto contrattualmente quello di 5 giorni al debitore ed al garante per rientrare dell'esposizione debitoria che tra l'invio della raccomandata a/r al debitore ed alla garante con richiesta di rientro dell'esposizione e la data di iscrizione a ruolo del ricorso monitorio sarebbero trascorsi 5 mesi che, peraltro, già il rifiuto della Banca nel Luglio del 2011 di rilasciare il carnet di assegni al cliente costituirebbe manifestazione di volontà di non voler proseguire nel rapporto bancario che le contestazioni circa le presunte illegittimità delle condizioni economiche e contrattuali, nonché circa i presunti addebiti illegittimi in conto corrente sarebbero infondate, in quanto essa avrebbe operato nel pieno rispetto delle norme vigenti e delle pattuizioni contrattuali, anche considerato che il contratto di apertura di credito è stato concluso nel 200, dunque dopo l'entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. del 9/2/2000 che, quanto alla domanda di risarcimento dei danni proposta dall'opponente, quest'ultima non avrebbe neanche fornito la prova dell'esistenza e/o dell'ammontare dei pregiudizi patiti che la sig.ra M R M , avendo sottoscritto un contratto autonomo di garanzia, sarebbe tenuta a pagare a semplice o a prima richiesta , senza poter sollevare eccezioni circa il rapporto fondamentale garantito. In virtù di quanto innanzi esposto la BANCA ha concluso per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, per la conferma integrale del Decreto Ingiuntivo n. 1637/2012 con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge. Durante il giudizio veniva espletata Consulenza Tecnica d'ufficio contabile inoltre con comparsa depositata telematicamente in data 26/5/2018 interveniva la S.R.L. assumendo che in data 27/12/2017 Banca S.P.A. aveva ceduto pro soluto , ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 385 del 1993, a INVESTMENT S.R.L. già S.R.L. , con effetti economici a decorrere dal 6/11/2017, un pacchetto di crediti, individuabili in blocco, aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione che dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - Parte Seconda - n. 153 del 30/12/2017 che nell'ambito di tale cessione, S.R.L. ha conferito l'incarico di gestore del portafoglio a S R.L. per lo svolgimento delle attività operative concernenti l'amministrazione, la gestione, il recupero dei crediti e l'escussione dei debitori ceduti che S.R.L. ha conferito procura speciale alla S.R.L. affinchè quest'ultima provveda a compiere, in nome e per conto della INVESTMENT S.R.L., ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti, giusto atto a rogito Notaio dott. di Roma, in data 7/8/2017, Rep. n. crediti è compreso quello oggetto del presente giudizio nei confronti del sig. che, dunque, essa interviene nel presente giudizio in sostituzione della BANCA S.C.P.A. facendo proprie le conclusioni già formulate da quest'ultima. Pertanto legittimata a stare nel presente giudizio è la S.R.L. Fermo quanto innanzi esposto, è ora possibile decidere la controversia. SULL'OPPOSIZIONE PROPOSTA DALLA GARANTE Costituitasi in giudizio, la Banca opposta ha eccepito che l'opposizione proposta da M R M sarebbe inammissibile, poiché questa avrebbe sottoscritto garanzia con clausola di pagamento c.d. a prima richiesta e, pertanto, sarebbe tenuta a pagare immediatamente al creditore quanto da questi richiesto, senza alcuna facoltà di opporre al creditore beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli articoli 1936,1941 e 1945 c.c., stante l'autonomia del contratto di garanzia rispetto al rapporto sottostante garantito, nel senso che nello stesso viene meno la relazione di accessorietà tra garanzia e obbligazione garantita. L'eccezione è fondata e va accolta nei termini che seguono. Come chiarito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 3947/2010, con orientamento seguito dalla costante giurisprudenza successiva, la garanzia che contiene la clausola con cui il garante si impegna al pagamento di quanto richiesto a prima richiesta , a semplice richiesta o senza eccezioni ha natura di contratto autonomo di garanzia, salvo che dal contesto contrattuale risulti una diversa volontà delle parti. La causa di tale contratto, come chiarito dalle Sezioni Unite Civili, consiste proprio, in una logica indennitaria, nel trasferimento del rischio dell'inadempimento del debitore principale in capo ad un altro soggetto, il garante autonomo, e tale scopo pratico si realizza attraverso la rottura del nesso di accessorietà tra rapporto principale ed obbligazione di garanzia - tipico della fideiussione - e, dunque, realizzando la c.d. autonomia della garanzia rispetto al rapporto garantito sottostante. Di conseguenza, il garante c.d. autonomo è tenuto a pagare illico et immediate al creditore quanto da questi richiesto, fatte salve alcune eccezioni, individuate dalla Suprema Corte nei seguenti casi nullità del rapporto di provvista per contrarietà a norme imperative, inesistenza del rapporto garantito, nullità del contratto di garanzia stesso, e la c.d. exceptio doli generalis , per il caso in cui vi sia un'escussione dolosa e fraudolenta della garanzia da parte del creditore. Applicando tali principi al caso di specie, ne deriva che le contestazioni sollevate dall'opponente M R M in merito alla presunta nullità delle clausole che prevedono interessi in misura ultralegale in quanto in violazione dell'articolo 1284 c.c., alla presunta nullità della commissione di massimo scoperto ed alle valute c.d. fittizie sono inammissibili e, pertanto, sotto questi profili l'opposizione va rigettata. Di contro l'opponente, pur avendo sottoscritto garanzia autonoma ben possono sollevare contestazioni relative alla nullità dei rapporti di provvista, cioè quelli bancari, i cui saldi creditori sono stati azionati in via monitoria, laddove le relative eccezioni vertono intorno alla presunta violazione del disposto dell'articolo 1283 c.c. e degli articoli 644 c.p. e 1815 c.c. che hanno pacificamente natura di norme imperative, essendo volte a tutelare interessi di carattere generale e sovraindividuale. Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione proposta da M R M è inammissibile, ad eccezione delle doglianze circa la presunta applicazione di interessi anatocistici in spregio al disposto dell'articolo 1283 c.c. e di usurarietà degli interessi. SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE Fermo quanto innanzi esposto, è ora possibile esaminare nel merito l'opposizione. Gli opponenti hanno dedotto che il saldo creditore azionato dalla Banca opposta in via monitoria sarebbe eccessivo, in quanto risultante da addebiti illegittimi per interessi ultralegali mai pattuiti in contrasto con il disposto dell'articolo 1284 c.c., per voci di costo mai pattuite, per la capitalizzazione di interessi anatocistici in violazione dell'articolo 1283 c.c., per la c.m.s. illegittima, per l'applicazione di valute c.d. fittizie e per interessi usurari. L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono. Innanzitutto occorre rilevare che, come accertato anche dal C.T.U. nominato, risulta depositato agli atti il contratto originario di conto corrente n. 1000302/8 del 28/8/2007 sottoscritto tra il sig. quale titolare della ditta individuale e la Banca opposta cfr. all. 2 della produzione della fase monitoria completo di tutte le condizioni economiche tasso di interesse, commissioni di massimo scoperto, valute, pari periodicità della capitalizzazione trimestrale , confermate dal documento di sintesi, validamente sottoscritte dal sig. Inoltre la Banca ha prodotto in giudizio tutti gli estratti conto - ordinari e scalari - dall'1/10/2007 fino al 12/4/2012 in cui risulta un saldo debitore a carico del sig. pari ad € 27.969,44 girato a sofferenza, oltre competenze per € 159,03 volturate a sofferenza per un totale di € 28.128,48 . In base a tale documentazione il C.T.U. nominato ha provveduto a rideterminare il saldo del conto corrente n. dal 2007 al 2012 applicando i tassi di interesse e le spese contrattualmente pattuite, riconoscendo la medesima periodicità di capitalizzazione contrattualmente stabilita ed escludendo la commissione di massimo scoperto, in quanto non ritenuta determinata, essendo stata stabilita solo l'aliquota percentuale e non anche le modalità di calcolo, la base ed i periodi di applicazione. Il C.T.U. ha poi verificato che la Banca non ha mai applicato interessi usurari. Di conseguenza il professionista nominato ha provveduto a rideterminare il saldo del conto corrente n. 1000302/8 alla data del 12/4/2012 in complessivi € 25.185,18 a debito del sig. in luogo del saldo negativo pari ad € 28.128,48 come risultante dall'ultimo estratto conto. Orbene, questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il C.T.U., in quanto esse costituiscono l'esito di un'analisi che appare immune da vizi logici e metodologici, oltre che pienamente rispettosa della documentazione contrattuale e contabile in atti e delle norme ratione temporis applicabili. Da ciò consegue che il saldo del conto corrente n. 1000302/8 va rideterminato in complessivi € 25.185,18 a debito del sig. - quale titolare della ditta Individuale in luogo del saldo negativo di € 28.128,48 risultante dall'ultimo estratto conto. Per ciò che riguarda la posizione della sig.ra , avendo questa sottoscritto un contratto autonomo di garanzia cfr. all. 3 della produzione della fase monitoria ed avendo il rapporto principale un profilo di illegittimità soltanto relativamente alla clausola che prevede la commissione di massimo scoperto in violazione del requisito della determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto ex articolo 1346 c.c., dunque non per contrasto con norme di carattere imperativo , ne consegue che l'opposizione da questa proposta è infondata e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1637/2012 va integralmente confermato nei suoi confronti, Quanto al sig. , debitore principale e correntista, l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1637/2012 va revocato nei suoi confronti e quest'ultimo va condannato al pagamento in favore di B2 KAPITAL S.R.L. dell'importo pari ad € 25.185,18 quale saldo debitore del conto corrente n. 1000302/8 alla data del 12/4/2012 oltre interessi come da domanda fino all'effettivo soddisfo. Ne deriva altresì l'infondatezza della domanda di parte opponente diretta ad ottenere la condanna della Banca opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, poiché non vi è alcun saldo creditore in favore del correntista sig. . Per quanto concerne la presunta illegittimità del recesso esercitato dalla Banca rispetto ai contratti di conto corrente n. e dall'apertura di credito su di esso regolata, il motivo di opposizione è infondato e va rigettato. Infatti, dalla documentazione prodotta dalla Banca cfr. all. 7 della produzione della fase monitoria risulta provato che l'opposta ha provveduto a mettere regolarmente in mora il debitore principale e la garante con raccomandata a/r inviata il 15/12/2011 ricevuta dagli opponenti, in cui veniva concesso a questi ultimi il termine di 15 giorni laddove il contratto di conto corrente all'articolo 29 prevede il termine minimo di 5 giorni di pravviso - cfr. all. 2 della produzione della fase monitoria per il rientro dall'esposizione debitoria maturata a quella data. Pertanto la Banca ha receduto dal contratto di conto corrente e dal relativo affidamento tenendo una condotta conforme alle regole di buona fede e correttezza, nonché ossequiosa delle pattuizioni contrattuali. La legittimità e correttezza del comportamento tenuto dalla Banca opposta comporta altresì l'infondatezza della domanda di parte opponente di condanna dell'Istituto di credito al risarcimento dei danni - patrimoniali e non patrimoniali - che avrebbe subito per effetto della condotta di quest'ultimo nella fattispecie concreta, infatti, difetta il presupposto indefettibile per la configurabilità della responsabilità civile e della conseguente obbligazione risarcitoria, cioè la condotta non iure e contra ius del soggetto che si assume danneggiante. Ne consegue che la domanda di risarcimento dei danni proposta da parte opponente è infondata in fatto ed in diritto e va rigettata. SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che l'opposizione proposta da è stata rigettata e che quella proposta da è stata accolta solo in minima parte con riduzione del credito azionato in via monitoria da € 28.128,48 ad € 25.185,18 , sono poste a carico di quale titolare della ditta individuale e di in solido tra loro e, considerate la natura, il valore € 25.185,18, pari al saldo a credito Banca opposta come rideterminato dal C.T.U. e la complessità delle questioni media , si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 così come modificato con D.M. n. 37/2018 in complessivi € 4.835,00 a titolo di compensi professionali di cui € 875,00 per la fase di studio € 740,00 per la fase introduttiva € 1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione € 1.620,00 per la fase decisionale , oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. Per effetto del principio di soccombenza anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di titolare della ditta individuale e di P.Q.M. Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide 1 Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma nei suoi confronti il Decreto Ingiuntivo n. 1637/2012 2 Accoglie l'opposizione proposta da quale titolare della ditta A e, per l'effetto, revoca nei suoi confronti il Decreto Ingiuntivo n. 1637/2012 3 Condanna C. M. quale titolare della ditta individuale al pagamento, in favore di S.R.L. dell'importo pari ad € 25.185,18, quale saldo creditore del contratto di conto corrente n. alla data del 12/4/2012 oltre interessi come da domanda fino all'effettivo soddisfo 4 Condanna quale titolare della ditta individuale e in solido tra loro al pagamento, in favore di S.R.L., delle spese di lite, pari ad € 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. 5 Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di , quale titolare della ditta A e di .