La Cassazione sulla contestazione di conformità di una copia all’originale vs il disconoscimento della scrittura privata

Circa la dedotta nullità del contratto di negoziazione titoli per difetto di forma scritta, la Cassazione ha chiarito che mentre il disconoscimento della scrittura privata, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della stessa, la contestazione della copia all’originale non impedisce al giudice di accertarne la conformità anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Così con ordinanza n. 8213/20 depositata il 27 aprile. Il caso. La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado con cui era stata dichiarata la nullità dei due ordini di acquisto di obbligazioni, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme, per difetto di forma scritta del contratto di negoziazione titoli, a seguito del disconoscimento da parte dei contraenti di conformità della copia all’originale. La banca ricorre per cassazione censurando l’affermazione secondo cui non erano stati indicati gli indizi gravi, precisi e concordanti di conformità e la statuizione secondo cui la produzione dei contratti originali era inammissibile in sede di appello. Disconoscimento vs contestazione. Secondo la Cassazione il motivo è fondato, in quanto la contestazione di conformità di una copia all’originale ex art. 2719 c.c. non produce gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c Infatti, chiarisce la Corte, mentre il disconoscimento in mancanza di richiesta di verificazione preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni . A tal riguardo, secondo il recente indirizzo delle Sezioni Unite, prova nuova indispensabile è quella idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margine di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie di primo grado . Pertanto, secondo i Giudici di legittimità, la statuizione di inammissibilità dell’esibizione del contratto originale ai fini della valutazione di conformità della copia già prodotta in primo grado non è conforme a diritto, trattandosi di documento decisivo ai fini della dedotta nullità del contratto per carenza di forma scritta. In accoglimento del ricorso, la Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 15 gennaio – 27 aprile 2020, n. 8213 Presidente De Chiara – Relatore Federico Fatti di causa La Banca popolare di Vicenza scpa propone ricorso per cassazione, con cinque motivi, nei confronti di F.V. e Z.G. , avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 423/2014, pubblicata il 21 febbraio, con la quale, confermando la sentenza di primo grado, rilevato il difetto di forma scritta del contratto di negoziazione titoli, in ragione del disconoscimento da parte degli attori di conformità della copia all’originale, ex art. 2719 c.c., dichiarava la nullità dei due ordini di acquisto di obbligazioni omissis del 21.7.2000, per complessivi 258.000,00 Euro, condannando la banca alla restituzione del relativo importo. La Corte territoriale, in particolare, disattesa l’eccezione di tardività dell’eccezione di nullità del contratto di negoziazione in considerazione della rilevabilità d’ufficio della nullità da parte del tribunale, evidenziava che, a fronte della specifica contestazione degli attori ex art. 2719 c.c., la banca non aveva assolto all’onere di provare la conformità della copia del contratto di negoziazione rispetto all’originale. Il giudice di appello deduceva inoltre l’inammissibilità della produzione dell’originale in sede di impugnazione. I signori F. e Z. hanno resistito con controricorso, mentre B.A. non ha svolto difese. In prossimità dell’odierna adunanza entrambe le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso, la banca denuncia violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 TUF , art. 2719 c.c. e art. 215 c.p.c., in relazione alla statuizione che ha affermato la nullità del contratto di negoziazione per non avere la banca assolto all’onere di provare la conformità della copia del contratto di negoziazione all’originale. La ricorrente censura sia l’affermazione secondo cui non erano stati indicati indizi gravi e precisi e concordanti di conformità, sia la statuizione secondo cui la produzione dei contratti originali era inammissibile in sede di appello. Deve in via pregiudiziale disattendersi l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla controricorrente nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c Si osserva al riguardo che la inammissibilità è stata dichiarata soltanto in sentenza e la stessa parte controricorrente non deduce che la Corte di merito avesse anche pronunciato una ordinanza istruttoria di inammissibilità in ricorso inoltre si precisa che il documento costituisce il documento n. 4 del fascicolo di appello, il che consente di ritenere che fosse stato prodotto con l’atto di appello. Ciò posto, il motivo è fondato. Come questa Corte ha già rilevato, infatti, la contestazione di conformità di una copia all’originale ex art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2. Mentre infatti il disconoscimento, in mancanza di richiesta di verificazione preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell’art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni Cass. 7522 del 2007 . Di conseguenza, non è conforme a diritto la statuizione di inammissibilità della esibizione del contratto originale ai fini della valutazione di conformità della copia già prodotta in primo grado, trattandosi di documento decisivo ai fini della dedotta nullità del contratto per carenza di forma scritta. Ed invero, secondo il recente indirizzo delle SS.UU. di questa Corte, prova nuova indispensabile, di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b , conv. dalla L. n. 134 del 2012, è quella idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margine di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie di primo grado Cass. 10790/2017 . Il secondo e terzo motivo denunciano, rispettivamente, violazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 6 e degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, censurando la statuizione secondo cui la nullità del contratto era in ogni caso rilevabile d’ ufficio dal giudice. Ad avviso della ricorrente la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, integra una nullità relativa, che può essere fatta valere dal solo investitore e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. I motivi che per la loro connessione vanno unitariamente esaminati sono infondati. Ed invero come questa Corte ha già affermato la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una species del più ampio genus rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato art. 41 Cost. e l’uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli art. 3 Cost. - che trascendono quelli del singolo Cass. Sez. U. 26242 del 2014 Cass. 26614 del 2018 . L’accoglimento del primo motivo determina invece l’assorbimento del quarto e quinto motivo, aventi ad oggetto, rispettivamente, gli effetti della nullità del contratto di negoziazione ed il regime delle spese nei rapporti tra la banca ed il suo dipendente. In conclusione, accolto il primo motivo, va respinto il secondo e terzo mezzo, assorbiti il quarto e quinto. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, respinti il secondo e terzo, assorbiti quarto e quinto mezzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese, al la Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.