Il contratto di cessione di ramo d’azienda può essere risolto per inadempimento

In tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine, entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione pena la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio della norma è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento.

Il caso. La s.r.l. 1 veniva dichiarata fallita. I lavoratori depositavano istanza di insinuazione al passivo che veniva parzialmente rigettata, in particolare, venivano escluse parte delle voci di T.F.R. ed indennità sostitutiva per mancato preavviso. I creditori hanno impugnato il provvedimento di esclusione. La corretta comprensione della vicenda presuppone la ricostruzione dei fatti storici. - 2013, SRL1 cedeva, mediante contratto di affitto, in favore di SRL2, ramo di azienda comprendente i contratti dei lavoratori. - 2015, SRL1 ed SRL2 sottoscrivevano un contratto che prevede la cessione, in favore della SRL2 della proprietà del ramo d’azienda. SRL2 si obbligava a corrispondere in favore dei lavoratori le quote di TFR. - MEDIO TEMPORE, interveniva dichiarazione di fallimento anche della SRL2. - 2016, i dipendenti comunicavano dimissioni per giusta causa in favore di SRL2. - 2016, la curatela SRL2, rilevato l’inadempimento di SRL1, comunicava risoluzione del contratto avente ad oggetto la cessione in proprietà del ramo d’azienda 2015 . - 2016, successivamente ai fatti esposti, il ramo d’azienda veniva ceduto in fitto in favore di SRL3. - 2017, Dichiarazione di fallimento SRL 1. - I lavoratori si insinuavano al passivo fallimentare della SRL1. Il Tribunale, interessato della opposizione formulata dai lavoratori, rilevava che il contratto di cessione del ramo d’azienda 2015 era stato effettivamente risolto per inadempimento art. 1454 c.c. . Sul punto In tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine, entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione pena la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio della norma è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento – Cass. n. 3477/2012. Risoluzione e rientro dei lavoratori. L’intervenuta risoluzione, ha spiegato il Tribunale, non oggetto di contestazione, ha implicato il rientro dei lavoratori” in carico alla SRL1, conseguentemente, anche gli impegni assunti dalla SRL2 sono decaduti, compresi quelli aventi ad oggetto il pagamento delle somme dovute ai dipendenti. Le dimissioni dei lavoratori erano intervenute nel momento in cui erano in carico alla SRL2, motivo per cui l’indennità di preavviso non poteva essere richiesta alla SRL1, per le stesse ragioni, il giudice ha ritenuto corretta l’esclusione dallo stato passivo anche della quota parte del TFR.

Tribunale di Como, sez. I Civile, decreto 29 gennaio 2020 Presidente Ceron – Relatore Pedronzi Gli opponenti, premesso di avere svolto attività lavorativa presso la società Automation s.r.l., dichiarata fallita in data 14.07.2017 dal Tribunale di Como, hanno lamentato la parziale esclusione dallo stato passivo dei crediti rispettivamente vantati per indennità sostitutiva di mancato preavviso, tfr relativo al periodo 6/2013-12/2016 ed ante 2013 e hanno formulato opposizione avverso il decreto emesso dal G.D. in data 28.01.2019. A sostegno della opposizione, hanno esposto che - in data 03.05.2013, con decorrenza 01.06.2013, era intervenuto tra le società Elehydra s.p.a. ed Automation s.r.l. un contratto di affitto avente ad oggetto il ramo d’azienda ove erano occupati tutti i lavoratori odierni opponenti - il rapporto di lavoro degli opponenti era proseguito, ai sensi dell’art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità con Automation s.r.l. - in data 29.05.2015 era intervenuto tra le medesime imprese Elehydra nel frattempo dichiarata fallita dal Tribunale di Verona ed Automation s.r.l., un contratto di cessione con riserva di proprietà del ramo d’azienda, nel quale Automation s.r.l. si obbligava a corrispondere ai lavoratori opponenti anche la quota di TFR da essi maturata alle pregresse dipendenze delle società Elettro Imi s.p.a. in liquidazione e Tecno Imi Spa poi divenuta Elehydra s.p.a. , nonché ogni altro eventuale loro credito vantato nei confronti della medesima da tale rapporto derivante cfr. docomma 1 fascomma opponente - in data 23.12.2016 il curatore del fallimento Elehydra s.p.a., stante l’inadempimento reiterato al pagamento dei corrispettivi pattuiti della società Automation s.r.l., che aveva onorato solo alcune rate del prezzo, e nonostante una rimodulazione dei termini di pagamento, aveva presentato al Giudice Delegato del Tribunale di Verona una istanza per la stipulazione urgente di un nuovo contratto di affitto del ramo d’azienda cfr. docomma 2 fascomma opponente - nel frattempo l’impresa Za. Elettroimpianti s.r.l., aveva formulato una offerta per l’acquisto del ramo di azienda con previsione, inter alios, di una deroga all’applicazione dell’art. 2112 c.comma secondo il disposto dell’art. 47, comma 5, L. 428/1990 e l’obbligazione di Za. Elettroimpianti s.r.l. ad assumere con nuovo contratto tutti i dipendenti che operano e lavorano nel ramo d’azienda oggetto della proposta e, pertanto, dovranno essere sottoscritti dai lavoratori individualmente i verbali di conciliazione ex art. 411 c.p.comma con i quali si disporrà in deroga alla disciplina dell’art. 2112 c.comma con la conseguenza che non potranno essere trasferiti in capo alla proponente affittuaria gli eventuali crediti maturati dai lavoratori, nessuno escluso, ivi comprese, a titolo indicativo e non esaustivo le eventuali spettanze di fine rapporto, ratei di ferie, permessi, tredicesime mensilità e rol” - il curatore fallimentare di Elehydra aveva nelle more così provveduto a diffidare formalmente Automation s.r.l., intimando, con comunicazione inviata a mezzo PEC datata 23.12.2016, la risoluzione del contratto di cessione del ramo di azienda, con effetti a decorrere dal giorno 30.12.2016 - ottenuta, in data 23.12.2016, la autorizzazione del G.D., su conforme istanza del curatore fallimentare, che ne avevano valutato la convenienza per i creditori del fallimento Elehydra, in data 30.12.2016 veniva stipulato un nuovo contratto di affitto di azienda alla società Za. Elettroimpianti s.r.l., alle condizioni proposte senza accollo dei crediti dei lavoratori - nelle more, in data 28.12.2016, i lavoratori opponenti avevano rassegnato in blocco le proprie dimissioni per giusta causa da Automation s.r.l., stante il mancato pagamento da parte della società odierna fallita delle mensilità di ottobre, novembre e 13ma mensilità 2016 cfr. docomma 3 fascomma opponente - in data 30.12.2016 veniva così a prodursi l’effetto della risoluzione del contratto di cessione di ramo d’azienda tra il fallimento Elehydra S.p.a. ed Automation S.r.l., in forza della missiva inviata dal curatore del fallimento Elehydra S.p.a. in data 23.12.2016 - i lavoratori opponenti, successivamente alle proprie dimissioni da Automation S.r.l., venivano poi assunti con un nuovo contratto di lavoro presso la affittuaria Za. Elettroimpianti S.r.l. alcuni in data 29.12.2016 – nello specifico Be., Ga., Ma., Tr., altri in data 02.01.2017 – nello specifico Al., Ba., Bo., Br., Ci., Dal Be., Ma., Mo., Ra., Sa., Sa., Su., To., Tr., Tr., Za., altri ancora in data 05.01.2017 – nello specifico Li. e Ma., altri in data 19.01.2017 – Ru. altri in data 21.02.2017 – Da. Di., altri invece in data 03.04.2017 – ovvero Ma. . Hanno pertanto lamentato la ingiusta ed erronea esclusione dei propri crediti dallo stato passivo della fallita Automation s.r.l. in quanto - il diritto a percepire la indennità sostituiva del preavviso spetta ai sensi dell’art. 2119 c.comma avendo i lavoratori rassegnato le dimissioni per giusta causa rappresentata dai gravi inadempimenti di al pagamento delle retribuzioni , in data anteriore 28.12.2016 al passaggio alle dipendenze di Za. Elettroimpianti s.r.l. sicché la cessione dell'azienda a Za. Elettroimpianti S.r.l. risulta avvenuta solo successivamente alle dimissioni dei dipendenti, peraltro priva dei rapporti di lavoro in essere - gli importi richiesti a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché per omesse contribuzioni ai fondi di previdenza complementare, sono comunque dovuti sia perché l'assunzione di tali oneri da parte di Automation S.r.l. era prevista dal contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato con il Fallimento Elehydra S.p.a., e comunque ai sensi dell'art. 2112 c.c., sia perché la risoluzione del contratto di cessione del ramo d'azienda è intervenuta solo successivamente alle dimissioni rassegnate dai lavoratori dell'azienda, sia infine perché sarebbe in ogni caso dovuta la parte di T.F.R. maturata nel periodo in cui i dipendenti erano in forza di Automation s.r.l Il fallimento Automation s.r.l., costituitosi in giudizio, con estesa allegazione, ha chiesto la conferma del decreto di parziale esclusione dallo stato passivo dei crediti vantati dai lavoratori, evidenziando, in buona sostanza, che l’assunto fondamentale su cui la opposizione poggia, vale a dire la anteriorità delle dimissioni dei lavoratori alla intervenuta risoluzione del contratto di cessione con riserva di proprietà tra il fallimento Elehydra e la società Automation s.r.l., per cui le dimissioni dei lavoratori sarebbero intervenute quando era ancora efficace il contratto di cessione del ramo di azienda del 27.05.2015, e quindi gli obblighi a carico di Automation s.r.l. ivi previsti, risulta smentita per tabulas, essendosi l’effetto risolutivo del richiamato contratto già prodotto in conseguenza dell’invio, in data 15.12.2016, da parte del curatore del fallimento Elehydra alla società cessionaria Automation s.r.l docomma 8 fascomma opposta di una diffida ad adempiere, ove si intimava la decadenza al beneficio del termine in relazione alle rate concordate per il saldo prezzo per l’acquisto dell’azienda, con immediato pagamento entro il termine perentorio di sette giorni ossia entro il 22.12.2016 . La curatela ha dunque sostenuto che la risoluzione del contratto di cessione dell’azienda ad Automation s.r.l. sarebbe intervenuta in data 22.12.2016, e dunque in data antecedente le proclamate dimissioni in blocco dei dipendenti, intervenute solo in data 28.12.2016, con la conseguenza che, scioltosi in maniera automatica tale contratto di cessione dell’azienda, tutti i lavoratori sarebbero tornati in carico alla cedente Elehydra in fallimento, per poi passare subitaneamente in carico alla nuova affittuaria Za. Elettroimpianti s.r.l., sicché i crediti dai medesimi vantati non potrebbero essere fatti valere nei confronti della fallita Automation s.r.l. La opposizione è infondata e merita rigetto per le seguenti ragioni. Risulta per tabulas cfr. docomma 8 fascomma opposta , come dimostrato dal fallimento Automation s.r.l., che, con comunicazione datata 14.12.2016, ma trasmessa a mezzo PEC ad Automation s.r.l. in data 15.12.2016, il Curatore del Fallimento Elehydra s.p.a., nel constatare il perdurante inadempimento della cessionaria agli obblighi assunti con il contratto del 29.05.2015 ha dichiarato la decadenza di quest’ultima dal beneficio del termine in relazione alle rate concordate per il saldo prezzo per l’acquisto dell’azienda ed intimato il pagamento dell’importo residuo Euro 140.000,00 oltre interessi 4% sul totale immediatamente e comunque entro il termine perentorio di giorni 7 sette dalla presente” ossia entro il 22 dicembre 2016 . Tale missiva ha, con tutta evidenza, natura giuridica di diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c.c., che, come noto, è atto a forma libera, dal contenuto non predeterminato, purché sia chiaro, come nella specie, l’intento del creditore di intimare al debitore l’adempimento dell’obbligazione inevasa entro il termine concesso che può essere inferiore a quello prescritto dalla norma, cfr. Cass. 22002/2019 , ma che ha pacificamente natura essenziale e perentoria, pena lo scioglimento automatico ex lege del contratto stesso in argomento Cass. 3477/2012 in tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine, entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione pena la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio della norma è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento” . L’istituto della risoluzione automatica del contratto, nelle ipotesi di cui agli artt. 1454 c.comma che qui ricorre , 1456 e 1457 c.comma ha, in altre parole, la funzione di imprimere certezza ai rapporti giuridici, tanto che l’eventuale accertamento giudiziale che attesta il verificarsi delle ipotesi di risoluzione ex lege ha solo natura dichiarativa. E’ dubbio che possa opinarsi, come pure parte opponente sostiene, che sia consentito al creditore, nel cui interesse l’istituto è delineato, di rinunciare all’effetto risolutivo già prodottosi, ad esempio accettando un adempimento tardivo cfr. Cass. 23315/2007 citata da parte opponente ma contra le più recenti Cass. 20768/2015 e Cass. 7313/2017, che opportunamente sottolineano come l’istituto della risoluzione è improntato anche alla tutela dell'affidamento legittimo del debitore sulla dissoluzione del contratto . Ma ciò che non può consentirsi, in ragione della finalità dell’istituto, volto a concretizzare la certezza dei rapporti giuridici, è di modulare a piacimento del creditore gli effetti della risoluzione che opera, come ricorda l’art. 1454 u.comma c.c., di diritto, vale a dire automaticamente. Sulla scorta di tali considerazioni, la risoluzione del contratto di cessione di ramo di azienda con patto di riservato dominio stipulato in data 27.05.2015 tra il fallimento Elehydra e la società Automation s.r.l. si è risolto, in maniera automatica, in data 22.12.2016, per effetto della diffida ad adempiere inoltrata dal curatore fallimentare del fallimento Elehydra a mezzo PEC in data 15.12.2016, ove si intimava un termine per l’adempimento di sette giorni, scadenti, per l’appunto, il 22.12.2016 cfr. docomma 8 fascomma opposta . Alla stregua di tali elementi, risulta corretta la affermazione del fallimento opposto secondo cui la successiva missiva a mezzo PEC del 23 dicembre 2016 docomma 9 fascomma opposta risulta avere mero valore ricognitivo di un fatto giuridico già verificatosi, non più nella disponibilità delle parti e comunque non più modificabile attraverso una dichiarazione unilaterale di una parte. Lo scioglimento automatico, ai sensi dell’art. 1454 c.c., del contratto di cessione del ramo di azienda del 29.05.2015, inadempiuto, ha pertanto comportato che, alla data del 22.12.2016, tutti i lavoratori sono tornati in capo alla cedente Elehydra già fallita, ed è venuto meno l’accollo di Automation s.r.l. verso i lavoratori previsto nelle clausole contrattuali. Ne consegue che, alla data delle dimissioni massive di tutti i dipendenti, avvenute il 28.12.2016, tali lavoratori non erano più alle dipendenze di Automation S.r.l., essendo già risolto il contratto di cessione di ramo d'azienda, per cui le dimissioni non hanno prodotto effetti nei confronti di Automation S.r.l., anche in punto di obblighi di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso ed ancora, i dipendenti non potevano più vantare nei confronti di Automation S.r.l. i crediti verso dipendenti che quest'ultima si era assunta, essendo venuto meno l'accollo liberatorio dei debiti aziendali nei confronti dei dipendenti previsto nel contratto del 29.05.2015, ormai già risolto. Poiché il provvedimento di esclusione dallo stato passivo qui impugnato ha fatto buona applicazione di tali principi, la opposizione deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e sono liquidate facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta, aumentando, nel caso di specie, i valori medi per lo scaglione di riferimento da 520.000,00 a 1.000.000,00 Euro , ad esclusione di quelli relativi alla fase istruttoria, di fatto non espletata, stante la particolare complessità della controversia ed il numero delle parti coinvolte. Il rigetto della opposizione giustifica l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.05.2002, n. 115 e, pertanto, la parte opponente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. P.Q.M. a rigetta la opposizione b condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore del Fallimento, in persona del Curatore p.t., delle spese di lite che si liquidano in Euro 20.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa, come per legge c visto l’art. 13, c.1-quater, D.P.R. 30.05.2002, n. 115, dichiara tenuta la parte opponente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002.