La cessione della proprietà non può essere qualificata come preliminare di donazione

Con la sentenza n. 6080/20, depositata il 4 marzo, la Suprema Corte ribadisce che la cessione di proprietà di un bene non può essere legittimamente qualificata come preliminare di donazione, pena la sua insanabile nullità, essendo la donazione actus legitimus che non ammette preliminare .

Una promessa di donazione non produce giuridicamente l’obbligo a contrarre, in quanto la coazione all’adempimento, cui il promittente sarebbe soggetto, contrasta con il requisito della spontaneità della donazione, che deve sussistere al momento del contratto. La vicenda. L’attore conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale, suo fratello per ottenere il trasferimento di proprietà di un immobile, sostenendo che il convenuto si era impegnato a trasferirgli il bene con atto nel quale aveva dichiarato di donare al fratello tale bene, realizzato nel periodo in cui i germani vivevano fuori Italia con l’apporto di entrambi. Il Giudice del merito considerava l’atto come un atto preliminare unilaterale di vendita. In secondo grado, la Corte d’Appello censurava tale qualificazione giuridica dichiarando che non poteva trattarsi di donazione o promessa di donazione perché carente dei requisiti formali richiesti dalla legge. Intervengono così i Giudici della Cassazione. L’intervento della Suprema Corte. Anche per gli atti unilaterali va esteso il principio secondo cui, nell’interpretazione delle clausole contrattuali, il giudice del merito, qualora le espressioni utilizzate fanno emergere la comune volontà delle parti, deve attenersi al significato letterale delle parole senza far ricorso a ulteriori criteri ermeneutici. E nel caso in esame, la Corte territoriale ha attribuito rilevanza decisiva al criterio letterale della dichiarazione, nella parte in cui il fratello dichiarava di donare al germano l’appartamento oggetto di causa, ravvisandosi però una donazione del bene nulla per assenza dei requisiti di forma richiesti dalla legge, trattandosi di scrittura privata e non di atto pubblico, privo dell’accettazione del donatario e della presenza di due testimoni. Ha poi escluso che si trattasse di un preliminare di donazione, poiché incompatibile con lo spirito di liberalità, elemento essenziale nella donazione e ha escluso anche che detta dichiarazione contenesse l’impegno a trasferire il bene per l’assenza del prezzo di vendita. La mancanza di tali dati non era superabile con la generica dichiarazione fatta dal germano. A ciò consegue il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 20 settembre 2019 – 4 marzo 2020, n. 6080 Presidente Manna – Relatore Giannaccari Fatti di causa 1. Il processo trae origine dalla domanda ex art. 2932 c.c., proposta da I.G. , innanzi al Tribunale di Chieti, nei confronti del fratello I.M. , avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile, sito in omissis e di un locale garage l’attore esponeva che il convenuto si era impegnato a trasferirgli il bene, con atto dell’11.6.1989, nel quale aveva dichiarato di donare al fratello detto immobile, realizzato nel periodo in cui i germani vivevano in con l’apporto di entrambi. 1.2. I.M. si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda nel corso del giudizio, veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di V.A. , che si costituiva, chiedendo di essere estromessa dal giudizio. La causa veniva istruita attraverso le prove orali e documentali, e, all’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Chieti accoglieva a domanda. Il giudice di primo grado qualificava la dichiarazione dell’11.6.1989 come atto preliminare unilaterale di vendita, il cui corrispettivo era costituito dal pagamento dei materiali e dei lavori per la realizzazione dell’immobile da parte dell’attore. 2. I.M. proponeva appello, censurando la qualificazione giuridica della dichiarazione unilaterale attribuita dal primo giudice perché proveniente da una sola delle parti, priva dell’indicazione del prezzo e dei dati identificativi dell’immobile da trasferire. 2.1. Instauratosi il contraddittorio, la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 14.11.2014, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda. 2.2. In primo luogo, la corte distrettuale escludeva che la dichiarazione dell’11.6.1989 configurasse una donazione o una promessa di donazione perché carente dei requisiti formali richiesti dalla legge ad substantiam. Non era nemmeno configurabile un preliminare di vendita, in quanto mancante del corrispettivo del trasferimento del bene e dei dati identificativi dell’immobile, costituiti dai confini, dai riferimenti catastali e dalla planimetria, ancor più necessaria trattandosi di un’unità immobiliare compresa in un’altra unità di maggiore estensione. 3.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.M.T. , in qualità di erede di I.G. , sulla base di tre motivi. 3.1. Hanno resistito con controricorso I.M. e V.A. . 3.2. Il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Corrado Mistri ha chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito escluso che la scrittura privata dell’11.6.1989, contenente una dichiarazione unilaterale, fosse suscettibile di esecuzione specifica mentre la giurisprudenza di legittimità ammette il rimedio di cui all’art. 2932 c.c., in ogni fattispecie dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto e, conseguentemente, anche da dichiarazione unilaterale. 2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il termine donare avrebbe dovuto essere interpretato non come atto di liberalità ma come trasferimento a titolo oneroso in quanto il convenuto avrebbe ammesso, in sede di interrogatorio formale, di aver contribuito alla realizzazione dell’appartamento e la circostanza sarebbe stata confermata anche dall’ascolto dei testimoni. 3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la corte di merito attribuito valore probatorio alla circostanza, non contestata dal convenuto, relativa alla partecipazione dell’attore alle spese di realizzazione dell’immobile, ammessa dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale. 4. I motivi, che potrebbero essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, in quanto attenenti all’interpretazione della scrittura dell’11.6.1989, non sono fondati. 4.2. Le norme in tema di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., in ragione del rinvio ad esse operato dall’art. 1324 c.c., si applicano anche ai negozi unilaterali, nei limiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di tali negozi in particolare, nell’atto unilaterale, non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti ma solo all’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, resta fermo il criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto Cassazione civile sez. I, 06/05/2015, n. 9127 Cass. Civ., sez. 02, del 20/01/2009, n. 1387 Cass. Civ., sez. LL, del 14/11/2013, n. 25608 . 4.3. L’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c. e segg., con la conseguenza che la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione. La censura non può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. D’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni plausibili, non è consentito - alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006 conf. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009 e Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014 . 4.4. Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi, già dallo stesso esaminati. 4.5. Anche per gli atti unilaterali, va esteso il principio, secondo cui, nell’interpretazione delle clausole contrattuali, il giudice di merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune volontà delle medesime, deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, se non previa rigorosa dimostrazione dell’insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale Cass. n. 20791 del 2004 Cass. n. 18191 del 2007 Cass. n. 23142 del 2014 . 4.6. Nella specie, il ricorrente si limita a censurare l’interpretazione, plausibile, che la corte distrettuale ha fornito alla dichiarazione di I.G. dell’11.6.1989, contrapponendo una diversa interpretazione, basata su elementi esterni al contenuto dell’atto, come l’interrogatorio formale e le deposizioni testimoniali. 4.7. La corte di merito ha attribuito rilevanza decisiva al criterio letterale della dichiarazione, nella parte in cui I.M. dichiarava di donare a I.G. l’appartamento oggetto di causa, ravvisandovi una donazione del bene, nulla per l’assenza dei requisiti di forma richiesti dalla legge, trattandosi di scrittura privata e non di atto pubblico, privo dell’accettazione del donatario e della presenza di due testimoni. 4.8. Ha escluso che fosse ipotizzabile un preliminare di donazione, perché incompatibile con lo spirito di liberalità, che è elemento essenziale della donazione la presenza di un futuro obbligo negoziale a contrarre comporta, in capo al donante, l’obbligo di manifestare in un successivo definitivo atto la propria determinazione alla liberalità che, viceversa, nel contratto di donazione è frutto di una volontà spontaneamente ed istantaneamente manifestata. 4.9. La giurisprudenza di questa Corte, già da tempo si è espressa nel senso che una promessa di donazione non è giuridicamente produttiva di obbligo a contrarre, perché la coazione all’adempimento, cui il promittente sarebbe soggetto, contrasta con il requisito della spontaneità della donazione, il quale deve sussistere al momento del contratto Cassazione civile, sezioni unite, 18 dicembre 1975 n. 4153 da ultimo, Cassazione civile, sezione III, 8 giugno 2017 n. 14262 a mente della quale la cessione della proprietà non può essere legittimamente qualificata preliminare di donazione pena la sua insanabile nullità, essendo la donazione actus legitimus che non ammette preliminare . 4.8. La corte di merito ha, inoltre, escluso che detta dichiarazione contenesse l’impegno a trasferire il bene per l’assenza del prezzo di vendita, per l’indicazione dei confini, dei dati catastali, delle misure e delle planimetrie di riferimento, trattandosi di un’unità ammobiliare ricompresa in altra più ampia. L’indeterminatezza di tali dati, secondo l’apprezzamento della corte di merito, non era superabile con la generica dichiarazione, contenuta nell’atto, secondo cui I.M. avrebbe contribuito alla realizzazione dell’immobile, nè con le ammissioni che l’attore avrebbe fatto in sede di interrogatorio formale o con le dichiarazioni dei testimoni pag. 5 della sentenza impugnata . 4.9 L’interpretazione dell’atto che il giudice di merito ha fornito nella sentenza impugnata risulta, quindi, senz’altro conforme alle norme di ermeneutica e non è, quindi, censurabile per violazione di tali disposizioni, in quanto ha attribuito primaria importanza al senso letterale della parola donare , estendendo l’area della propria indagine all’intero contenuto della dichiarazione unilaterale. Una volta escluso che il testo in esame presentasse una residua ambiguità, la corte d’appello ha correttamente evitato di dare rilievo, al fine di procedere alla sua interpretazione, ad elementi estranei all’atto negoziale. 5. Il ricorso va pertanto rigettato 6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.