



compravendita | 12 Febbraio 2020
I reciproci inadempimenti delle parti contrattuali devono essere comparati ai fini della risoluzione
di La Redazione
In tema di contratti con prestazioni corrispettive, in caso di inadempienze reciproche il giudice deve comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, sia responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti tali da influire sul comportamento della controparte, con conseguente alterazione del sinallagma.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 3273/20; depositata l’11 febbraio)








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