Le surroghe nei mutui per ristrutturazione

Ex facto oritur ius. La congiuntura economica rende appetibili, se non decisamente allettanti, ridefinizioni dei piani di pagamento di mutui in corso di ammortamento. Rinegoziazione non è surroga. Acquisto non è ristrutturazione.

Da consumatori, scettici o delusi, raramente fiduciosi, non dobbiamo dimenticare che le operazioni bancarie sottendono spesso logiche elementari. Nell’attuale congiuntura, dove l’andamento del mercato è tutt’altro che incerto, è facile ragionare di categorie a tutto tondo. Gli indici di riferimento dei finanziamenti più genericamente le condizioni del pagamento di un prestito e/o le possibilità di affrontarne la restituzione, invogliano ad un ammodernamento dei rapporti rinegoziazione o surroga. La prima opzione è più praticabile con la propria banca, se c’è un rapporto di fiducia, atteso che il mutuatario non ha bisogno di dare conto della propria storia creditizia e della propria affidabilità al contempo, il margine di risparmio è decisamente minore, atteso che al momento della stipula la banca ha acquistato denaro a un tasso più elevato di quello disponibile nell’attualità, il che assottiglia il margine di profitto della mutuante, con ricaduta inevitabile sul margine di sconto” per il cliente. Nella surroga, al contrario, si deve conquistare” la fiducia di un nuovo istituto - è il primo passo - per poter comprare i soldi necessari ad estinguere il proprio mutuo. Anche l’Istituto dovrebbe fare del suo per corteggiare ed accogliere un nuovo cliente dovrebbe, perché l’attualità dice di una prevalente diffidenza verso il nuovo. A sodalizio concluso, tuttavia, il finanziamento della banca surrogante consentirà di rimborsare il capitale residuo del mutuo da estinguere il nuovo piano dei pagamenti sarà elaborato in una situazione di costi del denaro molto vantaggiosi, dal che trarranno facile beneficio sia la banca sia il mutuatario. A queste premesse devono seguire opportuni approfondimenti qui, oggi, quello riguardante la distanza tra la stipula del mutuo e la richiesta di una surroga, che è scelta di elezione in termini di risparmio rispetto alla rinegoziazione . Ceteris paribus , la data di stipula del mutuo per acquisto casa non vive particolari criticità in sede di surroga l’ossatura è il conferimento di una somma destinata all’acquisto di un immobile precisato l’importo del finanziamento, definito per tabulas il valore del bene, ci si può muovere con estrema disinvoltura. Gli schemi ordinari non patiscono torsioni lo scrutinio sulla fattibilità dell’operazione di surroga è saldamente ancorato all’importo del debito residuo e al valore dell’immobile acquistato la percentuale può essere quella riconosciuta per i mutui fondiari LTV pari all’80% del valore dell’immobile o altra, decisa dalla banca, auspicabilmente quella del 70%, prevista dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 legge di conversione del d.l. n. 124/2019 , che presto entrerà in funzione. Il decorso del tempo non incide sul funzionamento del modello. Ben diversa è la vicenda del mutuo per ristrutturazione. La logica dei dati certi si infrange, perché l’impegno assunto in sede di stipula del mutuo - spendere le somme chieste alla banca per un utile maquillage del proprio appartamento - sfocia talvolta del mare dell’ impossibilia . In passato, l’impiego del finanziamento non era tracciato, né operavano le puntuali limitazioni dei benefici fiscali, escluse nei casi di mancata o incompleta documentazione delle spese oggi, il percorso è rigido e l’etichetta non mente ristrutturazione è ristrutturazione la formula” del mutuo è e resta diversa al momento della stipula di un mutuo non ci sono che dati prognostici, sui quali è difficile, talvolta impossibile, muovere le variabili economiche la somma conferita è misurata su un costo al momento dell’erogazione del prestito, poi, chissà. Nasce qui il tema del collegamento tra mutuo e valutazione dei lavori che va a finanziare più correttamente, che è andato a finanziare. Lo scenario del fieri risente della difficile stima dei lavori edili. In concreto, dopo che il mutuatario avrà impegnato tutte le somme e portato a termine la ristrutturazione gli resterà l’ammortamento del finanziamento, capitale e accessori. Come istruire la richiesta di surroga? Subordinare l’operazione alla condizione che il debito residuo in conto capitale debba essere parametrato al costo della ristrutturazione è pittoresco, null’altro, nel caso in cui la spesa sia già stata sostenuta. In termini generali, occorre verificare un rapporto di congruità tra debito residuo e impiego delle somme, per avallare la surroga o respingere la richiesta. La valutazione non può essere espressa effettuato un confronto tra somma erogata e costi della ristrutturazione, bensì, auspicabilmente, tra importo del finanziamento e valore del bene gravato da ipoteca, anche quando il mutuatario non effettui l’acquisto. Su questo sarebbe cosa buona che le banche attestassero prassi efficaci e non impossibili. Due le conseguenze la surroga è un diritto compresso da talune politiche di accesso al credito questo diritto non può essere subordinato ad una prognosi postuma. Per concludere, non serve elencare documenti che possano dare concretezza a queste note dando riferimenti puntuali alle scelte di alcuni Istituti al di là di modelli rigidi, è tempo di guardare in faccia chi vende denaro e dismettere posizioni di soggezione. Il bisogno di soldi, come ogni bisogno, comprime la libertà dell’individuo, e le scelte liberticide, prima o poi, si pagano.