Leasing traslativo: la restituzione delle rate riscosse presuppone la riconsegna del bene al concedente

Ove il bene concesso in locazione finanziaria non sia stato restituito dall’utilizzatore al concedente non è possibile calcolare l’eventuale equo compenso di cui all’art. 1526 c.c., norma applicabile al caso in esame trattandosi di leasing traslativo e non finanziario, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto.

Premessa. Il Tribunale di Alessandria nella pronuncia in commento ha avuto modo di occuparsi dell’applicazione analogica al leasing traslativo dell’articolo 1526 c.c. andando di fatto ad evidenziare, ancorché in forma implicita, la differenza di causa tra il leasing finanziario e quello traslativo ed in ragione della quale trova giustificazione l’applicazione analogica in parola. Può dirsi infatti che mentre nel primo, si prevede che il bene concesso in leasing esaurisca la sua utilità economica entro un determinato periodo di tempo, nel secondo il bene conserva, alla scadenza del rapporto, un valore residuo superiore al prezzo di riscatto, motivo per cui il riscatto non costituisce un’eventualità marginale ed accessoria, ma rientra nella funzione che le parti hanno inteso conferire al contratto. Il fatto. Il Tribunale Piemontese è stato chiamato a decidere una controversia promossa da una Società concedente avverso altra Società utilizzatrice e relativa alla domanda di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento della seconda. L’attrice domandava altresì il rilascio del bene concesso in leasing libero da cose e persone, nonché la condanna dell’utilizzatrice al pagamento di una somma di denaro determinata nel caso di violazione dell’ordinanza di rilascio e per il ritardo connesso all’inadempimento dell’emanando provvedimento. A supporto della propria richiesta allegava anche decreto ingiuntivo definitivo con cui era ingiunto il pagamento di un consistente importo a titolo di canoni per la locazione finanziaria. La convenuta nel costituirsi eccepiva l’incompetenza per territorio del Giudice adito, nonché l’inadempimento della locatrice collegato a delle dedotte gravi infiltrazioni che avrebbero compromesso l’utilizzo del bene oggetto della locazione. Proponeva quindi domanda riconvenzionale con cui chiedeva il risarcimento dei danni. Inoltre formulava domanda di restituzione dei canoni di locazione pagati in caso di accoglimento della domanda principale di risoluzione del contratto, fermo il diritto della concedente all’equo compenso previsto dall’art. 1526 c.c Il Tribunale, disattendendo l’eccezione d’incompetenza per territorio in quanto non formulata nel rispetto dei criteri di collegamento previsti dalle condizioni del contratto, accoglieva la domanda di risoluzione per inadempimento ritenendo provato il grave inadempimento della convenuta con obbligo su di lei gravante d’immediata restituzione dell’immobile. In ordine alla domanda di risarcimento del danno per infiltrazioni la stessa era rigettata, in quanto non provata, stessa sorte toccava alla domanda di restituzione dei canoni già pagati. L’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo. Il Giudice di primo grado sotto questo ultimo profilo specificava che trattandosi di leasing traslativo sarebbe stato applicabile al caso di specie l’art. 1526 c.c., previsto nelle ipotesi di vendita con riserva di proprietà, a norma del quale, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo, una volta restituita la cosa, matura il diritto alla restituzione delle rate riscosse, mentre il concedente matura il diritto al risarcimento del danno e ad un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto. In questo quadro giuridico la giurisprudenza ha ritenuto che l'obbligo di restituzione della cosa sia fondamentale nell'equilibrio del contratto poiché mentre da un lato il concedente, rientrato nel possesso del bene, con la possibilità quindi di poter trarre dalla cosa utilità maggiori nel prosieguo dall'altro lato, solo a restituzione avvenuta sarà possibile determinare l'equo compenso per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto, salva la prova del danno ulteriore in tal senso Cass. Civ. n. 21895/2017 . Concludendo. In buona sostanza il Tribunale riteneva di non poter emettere alcuna condanna alla restituzione dei canoni pregressi in assenza della preventiva restituzione del bene alla conduttrice. Con la medesima pronuncia il Giudice fissava la misura economica della penale per ogni ritardo derivante dalla mancata esecuzione del provvedimento. La somma stabilita dal Giudice del merito teneva in debito conto la gravità dell’inadempimento, la natura del contratto, il valore della causa ed il danno prevedibile.

Tribunale di Alessandria, sez. I Civile, sentenza 3 ottobre 2019 Giudice Moltrasio Fatto La omissis S.p.A. agisce in giudizio per ottenere pronunzia di accertamento della risoluzione di diritto, ovvero di dichiarazione di risoluzione per inadempimento, di contratto di leasing immobiliare per omesso pagamento dei canoni da parte del conduttore. Conseguentemente, domanda condannarsi omissis s.r.l. al rilascio immediato dell’immobile e al pagamento di somma ai sensi dell’art. 614-bis cod. proc. civ. per l’ipotesi di omesso adempimento. Omissis S.p.A., a sostegno della domanda, ha prodotto copia del contratto e copia del decreto ingiuntivo, divenuto definitivo, di condanna di omissis al pagamento, per canoni scaduti e insoluti, di € 50.082,91. Omissis resiste alla domanda e, in via preliminare e pregiudiziale, eccepisce l’incompetenza per territorio di questo Tribunale, in favore del tribunale di Udine, in forza di specifica clausola contrattuale nel merito eccepisce la presenza di vizi, costituiti da gravi e reiterati fenomeni infiltrativi ”, tali da minare concretamente il godimento dell’immobile, e a tal fine formula domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni pari ad € 47.000,00 infine, nel merito ed in via riconvenzionale, rilevato trattarsi di c.d. leasing traslativo, domanda, in caso di pronunzia di risoluzione del contratto, la condanna di omissis S.p.A. alla restituzione dei canoni pagati pari ad € 287.140,00, salvo il diritto dell’attrice all’equo compenso previsto dall’art. 1526 cod. civ. Diritto L’eccezione di incompetenza per territorio deve darsi per non proposta, in quanto la contestazione alla competenza territoriale di questo tribunale, non è stata, dalla convenuta, effettuata in base a tutti i possibili criteri di collegamento derivanti dalla clausola di cui all’art. 10 delle condizioni generali di contratto Tribunale di Udine e, comunque, criteri stabiliti dall’art. 20 e segg. del codice di rito civile . L’inadempimento della convenuta è fuor di dubbio è la stessa difesa della convenuta, ancora oggi nel possesso dell’immobile, che ammette di aver onorato i canoni solo sino a dicembre 2011. Comunque, l’inadempimento è attestato dal decreto ingiuntivo, definitivo, con il quale è stato ingiunto alla convenuta il pagamento di € 50.082,91 per canoni scaduti e non pagati. Trattasi di inadempimento di non scarsa importanza che, attesa la regolare costituzione in mora e richiesta di adempimento, comporta l’accoglimento della domanda di declaratoria di risoluzione del contratto per fatto e colpa di omissis , con conseguente obbligo, in capo alla convenuta, di immediata restituzione dell’immobile oggetto del contratto. Le eccezioni di merito sollevate dalla convenuta sono infondate. Nessuna prova è stata fornita circa la presenza di infiltrazioni tali da impedire o, comunque, menomare grandemente l’utilizzo del bene immobile invero, i capitoli di prova dedotti sono stati giudicati generici e documentali . I canoni pagati, ai sensi degli artt. 7 e 8 delle condizioni generali di contratto, restano acquisiti in favore della locatrice. Detta pattuizione è vincolate anche a carico di omissis s.r.l., posto che è stata richiamata espressamente in sede di cessione clausola D . Non sono state esplicitate valide ragioni in base alle quali disporre la riduzione della penale. Poiché il bene concesso in locazione finanziaria non è stato restituito da omissis s.r.l., non è possibile calcolare l’eventuale equo compenso di cui all’art. 1526 cod. civ., norma applicabile al caso in esame trattandosi di leasing traslativo e non finanziario in tal senso Cass., sez. VI-III, ord. 20.9.2017, n. 21895 al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto” . Avuto riguardo alla condanna alla restituzione del bene concesso in locazione finanziaria, deve fissarsi, tenuto conto del valore della causa, della natura della prestazione, del protrarsi dell’inadempimento e del danno prevedibile dalla ulteriore mancata consegna, ai sensi dell’art. 614-bis cod. proc. civ., il versamento, a carico di omissis s.r.l. ed in favore di omissis S.p.A., dell’importo di € 3.000,00 mensili. La soccombenza regola le spese. P.Q.M. il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunziando, così dispone 1 rigetta le eccezioni preliminari formulate da omissis s.r.l. 2 accertato l’inadempimento di omissis s.r.l. al pagamento delle obbligazioni nascenti dal contratto n. omissis , dichiara la risoluzione di detto contratto per fatto e colpa di omissis s.r.l. 3 conseguentemente, dichiara tenuta e condanna omissis s.r.l. al rilascio immediato, in favore di omissis dell’immobile, libero da persone e da cose, sito in omissis 4 rigetta le domande riconvenzionali proposte da omissis s.r.l. 5 fissa, ai sensi dell’art. 614-bis cod. proc. civ., per ogni mese di ritardo nell’esecuzione dell’obbligo di restituzione dell’immobile di cui al superiore punto 3 , a carico di * s.r.l. ed in favore di omissis , la somma di € 3.000,00 6 condanna omissis s.r.l. a rimborsare a * S.p.A. le spese processuali che liquida in € 286,00 per anicipazioni ed in € 10.000,00 per onorari, oltre spese generali, CPA ed IVA.