



fideiussione | 16 Dicembre 2019
Obblighi del creditore e interessi del fideiussore per un’obbligazione futura
di La Redazione
Per valutare se il fideiussore si sia liberato dall’obbligazione di garanzia per un’obbligazione futura ex art. 1956 c.c., rileva che, in mancanza di apposita autorizzazione del fideiussore, il creditore abbia concesso credito al debitore nella consapevolezza del cambiamento delle condizioni patrimoniali di quest’ultimo, tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito da parte del fideiussore.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 32774/19; depositata il 13 dicembre)








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