La tempestività della prova del superamento della franchigia

Essendo il superamento della franchigia un fatto costitutivo della domanda, la prova di tale elemento costitutivo deve essere data dalla parte onerata al più tardi entro il secondo termine di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. con facoltà della controparte di offrire prova contraria con la memoria di cui al terzo termine di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c

La vicenda. Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30524/19, depositata il 22 novembre, decidendo sul ricorso proposto da una compagnia assicurativa avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la condanna della stessa a rimborsare alla AUSL Valle d’Aosta quanto pagato a seguito di affermazione di responsabilità professionale per i danni subiti da una coppia di genitori e dalla figlia per la setticemia sopraggiunta alla donna a seguito del parto. La società ricorrente lamenta il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della franchigia, richiesta fin dalla costituzione in giudizio in primo grado, producendo la polizza assicurativa stipulata dalle parti. Franchigia. In primo luogo, sottolinea la S.C., correttamente la Corte territoriale ha affermato che il superamento della franchigia è un fatto costitutivo della domanda poiché la circostanza attiene agli elementi che consentono alla parte assicurata di giovarsi della manleva pattuita, esclusa contrattualmente se inferiore ad un certo importo. Precisa dunque la Corte che ove le conclusioni della compagnia chiamata in causa indichino, come nel caso di specie sia pur in via subordinata , che la eventuale condanna tenga conto dei limiti della franchigia, la corretta dialettica processuale impone che venga data prova di tale elemento costitutivo dalla parte onerata, al più tardi entro il secondo termine di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. con facoltà della controparte di offrire prova contraria con la memoria di cui al terzo termine di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. . Nella vicenda in esame il principio non risulta correttamente applicato. La ricorrente deduce inoltre la violazione dell’art. 345 c.p.c. affermando che la decisione impugnata risulta viziata per erronea applicazione delle norme in tema di preclusioni processuali nel giudizio d’appello. La norma invocata circoscrive le ipotesi in cui possono essere prodotti in appello nuovi documenti all’impossibilità di produrli prima. La doglianza risulta però infondata in quanto la Corte ha escluso la possibilità di produrre documenti a formazione successiva comprovanti fatti che potevano essere documentati tempestivamente. Spese processuali. Analizzando il ricorso incidentale con cui viene censurata la decisione di compensare le spese di CTU, il Collegio ribadisce che in tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese giudiziali al cui pagamento l’assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell’obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell’art. 1917 c.c., gravano sull’assicurazione se e nei limiti in cui comportino superamento del massimale di polizza. In conclusione, la Corte cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Torino la causa.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 17 ottobre – 22 novembre 2019, n. 30524 Presidente Vivaldi – Relatore Di Florio Ritenuto che 1. La QBE Insurance Europe Limited da qui QBE ricorre, affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva rigettato l’impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Aosta la quale, per ciò che qui interessa, dopo aver riconosciuto la responsabilità professionale della Azienda USL Valle D’Aosta per i danni subiti da G.A. e Re.De. , nonché dalla figlia G.C. , derivanti da setticemia sopraggiunta a seguito del parto, aveva dichiarato che la QBE era tenuta a rimborsare alla AUSL quanto pagato ai danneggiati, oltre alle spese di lite, compensando quelle di CTU, senza alcun riconoscimento della dedotta franchigia. 2. Hanno resistito le parti intimate e la AUSL ha proposto altresì ricorso incidentale sulla scorta di due motivi illustrati anche da memoria rispetto al quale la QBE si è difesa. Considerato che Sul ricorso principale. 1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, error in procedendo per violazione dell’art. 345 c.p.c Lamenta il vizio di motivazione in quanto era stato affermato, da una parte, che incombeva sull’assicurato l’onere di provare il superamento della franchigia poiché rappresentava un fatto costitutivo della domanda e, dall’altra, che la questione inerente alla prova della erosione di essa era un argomento nuovo ed inammissibile in appello. 1.1. Assume, al riguardo, che fin dalla costituzione in giudizio in primo grado, conseguente alla chiamata in causa, la QBE aveva concluso chiedendo che la condanna tenesse conto della franchigia prevista, producendo la polizza assicurativa stipulata dalle parti da ciò non poteva certo desumersi che, come erroneamente affermato dalla Corte, la questione rappresentasse un argomento nuovo, in quanto la precisazione in sede di conclusioni riguardante la questione configurava una mera difesa che poteva essere proposta senza preclusioni e reiterata anche in grado d’appello. 1.2. Contesta, infine, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva affermato che incombeva alla assicurata ASL di provare il superamento della soglia fissata, trattandosi di un elemento costitutivo della domanda e che era stato omessa ogni verifica sull’adempimento dell’onere probatorio attribuito all’azienda sanitaria, in quanto la decisione era fondata sulla inesistenza di una tempestiva contestazione, con contraddittoria applicazione dell’art. 115 c.p.c 1.3. Con il secondo motivo, sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente deduce, ancora, la violazione dell’art. 115, 116 e 183 c.p.c 2. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente, in quanto sono intrinsecamente connessi essi sono entrambi fondati. Preliminarmente, sulla qualificazione delle censure proposte - che, ad avviso della controricorrente, dovrebbero essere ricondotte ad un inammissibile vizio di contraddittorietà della motivazione - il Collegio ritiene che le critiche formulate, incentrate sulla logicità delle statuizioni della Corte territoriale e quindi sulla apparenza della motivazione, abbiano colto il segno nel richiamare l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. 2.1. Le censure, pertanto, sono ammissibili. 2.2. Nel merito, si osserva che risulta corretta la premessa argomentativa della Corte territoriale secondo cui il superamento della franchigia è un fatto costitutivo della domanda, perché la circostanza attiene agli elementi che consentono alla parte assicurata nel caso di specie ASL di giovarsi della manleva pattuita, esclusa contrattualmnete al di sotto di un certo importo. Ove le conclusioni della compagnia chiamata in causa indichino,come nel caso di specie sia pur in via subordinata , che la eventuale condanna tenga conto dei limiti della franchigia, la corretta dialettica processuale impone che venga data prova di tale elemento costitutivo dalla parte onerata, al più tardi, entro il secondo termine di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, con facoltà della controparte di offrire prova contraria con la memoria di cui al terzo termine di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6. 2.3. Nel caso in esame, il Collegio ritiene che la Corte territoriale, pur essendosi correttamente pronunciata in punto di ripartizione dell’onere di allegazione e prova fra le parti, non abbia dato corretto seguito a tale enunciazione di principio, avendo articolato una motivazione fondata sul reciproco rilancio del principio di non contestazione che, invece, in presenza di un documento tempestivamente prodotto nel caso di specie il docomma 39 dalla ASL ne avrebbe imposto l’esame senza rimettere alle parti il compito, riservato al giudice, di interpretare e valutare un’evidenza processuale corrispondente alle già palesate posizioni sostanziali. 2.4. Il percorso argomentativo della Corte risulta, pertanto, apparente in quanto, attraverso il formalistico richiamo all’art. 115 c.p.c., non consente di apprezzare l’effettiva valutazione del documento prodotto dal quale risultavano i sinistri già rimborsati e, quindi, idonei o meno ad essere ricompresi nella soglia della franchigia pattuita. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, error in procedendo, per violazione dell’art. 345 c.p.c. assume che la decisione della Corte risultava viziata per una erronea applicazione delle norme in tema di preclusioni processuali nel giudizio d’appello. 3.1. Il motivo è infondato. La nuova formulazione dell’art. 345 c.p.c., ratione temporis applicabile al caso in esame, che ha circoscritto le ipotesi in cui possono essere prodotti in appello nuovi documenti alla l’impossibilità di produrli prima è stata ben interpretata dalla Corte territoriale e, con motivazione corretta e logica, sono stati esclusi i documenti a formazione successiva comprovanti fatti che potevano essere documentati tempestivamente. 3.2. E, del resto, il precedente richiamato come contrario a tale interpretazione cfr. Cass. 12086/2018 rievocata a pag. 21 del ricorso , ne costituisce, invece, conferma in quanto è precisato, da una parte che la deroga è collegata all’impossibilità di produrli prima e non è questo il caso, visto che le fatture risultano essere relative a sinistri già liquidati all’epoca della domanda e, dall’altra, che in quel caso si trattava di documenti di cui non si contestava la formazione successiva alla costituzione in giudizio degli appellati cfr. Cass. 12086/2018 in motivazione . Sul ricorso incidentale. 4. Con il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente, si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 c.c 4.1. In particolare, si lamenta che la decisione della Corte di compensare le spese di CTU era erronea in quanto a. tale esborso doveva essere ricompreso interamente nella posta risarcitoria complessiva oggetto di manleva così come le spese di lite, anche in relazione all’art. 19 del testo di polizza, conforme alle previsioni dell’art. 1917 c.c. b. mostrava l’omesso esame del testo di polizza prodotto con particolare riferimento all’art. 19 che era stato ignorato. 4.2. Entrambe le censure sono fondate. Questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato che in tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese giudiziali al cui pagamento l’assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell’obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell’art. 1917 c.c., gravano sull’assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza cfr. Cass. 24159/2018 Cass. 10595/2018 di cui si richiama la motivazione . 4.3. Premesso che la decisione sulle spese del giudizio ricomprende implicitamente quelle di consulenza cfr. ex multis Cass. 25817/2017 , si osserva che nel caso in esame, oltre alla non corretta applicazione dell’art. 1917 c.c., nella parte in cui è stato ritenuto che non vi fosse copertura di polizza per le spese di CTU e le spese di lite, risulta non esaminato l’art. 19 della polizza assicurativa prodotta che prevedeva la copertura del risarcimento per capitale, interessi e spese docomma 3 richiamato a pag. 25 del ricorso incidentale e prodotto in questa sede , con ciò prevedendo la garanzia anche per tale ultima voce che, erroneamente, è stata disconosciuta. 5. La sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione per il riesame della controversia in relazione ai motivi accolti ed alla luce del principio di diritto sopra evidenziato. La Corte di rinvio dovrà decidere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il terzo motivo di ricorso principale accoglie il secondo ed il terzo nonché il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione delle spese del giudizio di legittimità.