La Cassazione sull’annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso

L’art. 1395 c.c. recante Contratto con sé stesso contiene una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi, superabile esclusivamente mediante la dimostrazione, in via alternativa, di una delle due condizioni tassativamente previste, vale a dire l’autorizzazione specifica da parte del rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali.

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 29959/19 depositata il 19 novembre. Il caso. Il giudizio trae origine dalla richiesta di annullamento, avanzata dal rappresentato, dell’atto pubblico stipulato della rappresentante in violazione dell’art. 1395 c.c. recante Contratto con sé stesso , nonché della condanna della stessa al risarcimento dei danni per violazione dell’art. 1710 c.c. recante Diligenza del mandatario . Soccombente in appello, la rappresentante ricorre per cassazione. Il contratto con sé stesso e la presunzione iuris tantum di conflitto di interessi. La Corte di legittimità ha qui l’occasione di ribadire il principio giurisprudenziale secondo cui in tema di conclusione del contratto del rappresentante con sé stesso, l’art. 1395 c.c. contiene una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi, superabile esclusivamente mediante la dimostrazione, in via alternativa, di una delle due condizioni tassativamente previste, vale a dire l’autorizzazione specifica da parte del rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali, mentre resta irrilevante il profilo della sussistenza di un concreto rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante . Annullabilità. Per ciò che concerne, poi, l’annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso, la Cassazione afferma che tale rimedio è escluso nelle due ipotesi previste in via alternativa dall’art. 1395 c.c., quali l’autorizzazione specifica e la predeterminazione del contenuto del contratto. In tal senso, l’autorizzazione può ritenersi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi e, dunque, l’annullabilità del contratto, laddove sia accompagnata da una puntuale determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato. Viceversa, tale autorizzazione non sarà idonea quando risulterà generica e priva di ogni qualsivoglia indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca l’eventuale abuso da parte del rappresentante. Superare la presunzione è onere del rappresentante. Infine, conclude la Corte di legittimità, in tema di contratto concluso dal rappresentante con sé stesso, è onore di quest’ultimo superare la presunzione iuris tantum di conflitto di interessi, mediante la dimostrazione delle condizioni assunte dal legislatore come idonee ad assicurare la tutela del rappresentato per via del ruolo attivo che egli assume nella fase prodromica del contratto . Nella fattispecie in esame, gli Ermellini ritengono che la Corte di merito abbia fatto corretta applicazione di tali principi, pertanto, rigettato il ricorso, condannano la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 11 luglio – 19 novembre 2019, n. 29959 Presidente Frasca – Relatore Scrima Fatti di causa G.C. , premesso che, nell’ambito di rapporti negoziali intrattenuti con la società OIKOS S.r.l., volti ad ottenere un finanziamento, aveva rilasciato, con atto notarile, in favore di Z.M. , legale rappresentante della predetta società, una procura speciale avente ad oggetto l’amministrazione e la vendita della quota di cui era titolare di un proprio immobile sito nel Comune di Lonato, alla località Barcuzzi, facultando la rappresentante, con il ricavato della vendita, ad estinguere il debito contratto con il finanziatore OIKOS S.r.l. ed a restituirgli l’eccedenza e che la procuratrice Z. , con atto del 14 febbraio 2008, per Notaio C. , aveva venduto la quota di proprietà dell’immobile in parola alla società Live Group S.r.l. - della quale la Z. era legale rappresentante - per un corrispettivo inferiore al valore di mercato, corrisposto, peraltro, con modalità di pagamento anomale, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Brescia, la Live Group S.r.l. e la Z. , chiedendo l’annullamento dell’atto pubblico del 14 febbraio 2008, stipulato in violazione del disposto di cui all’art. 1395 c.c., nonché la condanna della mandataria Z.M. al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, per violazione del disposto di cui all’art. 1710 c.c Le convenute si costituirono e chiesero il rigetto della domanda, deducendo che 1 con dichiarazione del 25 giugno 2007, l’attore aveva affermato . autorizzo espressamente fin d’ora la mandataria Z.M. alla vendita a terzi ed anche a sé stessa medesima tutte le mie proprietà e relative pertinenze ad un prezzo non inferiore ad Euro 50.000,00 . consapevole di quanto sopra espresso, dello stato dei locali e delle iscrizioni ipotecarie ancora in essere 2 conferendo mandato, con atto del 24 luglio 2007, il G. aveva autorizzato la Z. a vendere la quota del 50% dell’immobile già indicato, stabilendo che la vendita avrebbe dovuto effettuarsi . al prezzo minimo complessivo in corso di valutazione in quanto trattasi di immobili attualmente soggetti ad ipoteche di 1 e 2, nonché soggetti a regolarizzazioni sanzionatorie per mancati adempimenti catastali, comunali e relative normative di sicurezza pertanto di difficile collocazione sul mercato 3 nel gennaio 2009 l’attore aveva incassato, sottoscrivendo relativa quietanza, la somma di Euro 12.100,00, relativamente alla vendita della quota dell’immobile alienato con atto del 14 febbraio 2008. Essendo deceduto l’attore nel corso del giudizio, questo venne proseguito dai figli G.W. e G.M. . Il Tribunale adito accolse la domanda e annullò l’atto di compravendita immobiliare del 14 febbraio 2008, per notaio C. condannò, altresì, la convenuta Z.M. al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore di G.W. e G.M. , e regolò le spese di lite secondo il principio della soccombenza. In particolare, il primo Giudice, pur rilevando che nella dichiarazione e successiva procura, sopra indicate, fosse stata contemplata l’autorizzazione alla Z. a vendere l’immobile in questione anche a sé medesima - interpretando le due scritture armonicamente l’una per mezzo dell’altra - ritenne che se ne dovesse inferire che il prezzo di vendita non avrebbe potuto essere fissato al di sotto di Euro 50.000,00 o, comunque, in un valore superiore ne conseguiva che la valutazione dell’immobile, contenuta nella procura, doveva ritenersi insufficiente ed indeterminata, sicché l’incarico di vendita, in quanto non specifico, risultava violare il disposto di cui all’art. 1395 c.c Ritenne, altresì, il Tribunale che, non essendo stato il mandato assolto nell’interesse del mandante, dalla sua esecuzione era derivato un pregiudizio per quest’ultimo, di cui doveva rispondere la mandataria, che, pertanto, doveva essere condannata a risarcire il danno, da liquidarsi in separata sede. Avverso tale decisione Z.M. , in proprio e quale legale rappresentante della società Agricola Factory Point S.r.l. già LIVE GROUP S.r.l. , propose gravame del quale gli appellati, costituendosi, chiesero il rigetto. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 504/18, pubblicata in data 26 marzo 2018, rigettò l’impugnazione, condannò la parte appellante a rimborsare agli appellati le spese di quel grado, diede atto della sussistenza dei presupposti ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, del pagamento doppio del contributo unificato a carico dell’appellante. Avverso la sentenza della Corte di merito Z.M. , in proprio e quale legale rappresentante della società Agricola Factory Point S.r.l., ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui hanno resistito G.W. e G.M. con controricorso. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c Ragioni della decisione 1. Non sussiste la lamentata improcedibilità del ricorso alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 25/03/2019, n. 8312, evidenziandosi che i controricorrenti non hanno disconosciuto specificamente la conformità della copia notificata della sentenza impugnata in questa sede, essendosi essi limitati a rilevare la mancata menzione della conformità della copia analogica agli originali digitali, confermando peraltro espressamente che la sentenza qui gravata è stata notificata a mezzo pec dalla scrivente difesa in data 23/05/2018 . 2. Con il primo motivo, lamentando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1395 c.c., comma 1, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver la Corte territoriale reputato incontroverso che per l’atto di compravendita del 14 febbraio 2008, di cui è stato chiesto l’annullamento, il G. non avesse determinato puntualmente il prezzo e che, essendo la puntuale determinazione degli elementi negoziali funzionale a tutelare gli interessi del rappresentato, laddove essa risulti generica, deve ritenersi che il contratto che il rappresentante stipuli con sé stesso avvenga in conflitto di interessi e ciò anche in presenza, come nel caso all’esame, di autorizzazione espressa contenuta nella procura. Secondo la ricorrente, l’art. 1395 c.c. non farebbe alcun riferimento, nemmeno implicito, alla predeterminazione del contenuto del contratto da parte del rappresentato e contesta che la predetta norma preveda una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi, evidenziando, tra l’altro, che il conflitto di interessi non potrebbe essere scongiurato dalla predeterminazione di alcuni elementi contrattuali, essendo, invece, ad avviso della Z. , rilevante solo la valutazione oggettiva ex post. 2.1. Il motivo è infondato alla luce del principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui In tema di conclusione del contratto del rappresentante con sé stesso, l’art. 1395 c.c. contiene una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi, superabile esclusivamente mediante la dimostrazione, in via alternativa, di una delle due condizioni tassativamente previste, vale a dire l’autorizzazione specifica da parte del rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali, mentre resta irrilevante il profilo della sussistenza di un concreto rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante Cass. 21/11/2008, n. 27783 Cass. 15/05/2009, n. 11321 . Questa Corte ha pure avuto modo di precisare che l’annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso è esclusa nelle due ipotesi, previste in via alternativa dall’art. 1395 c.c., dell’autorizzazione specifica e della predeterminazione del contenuto del contratto peraltro, l’autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con sé stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi l’annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato con la conseguenza che tale autorizzazione non è idonea quando risulti generica, non contenendo, tra l’altro come nella specie , alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante Cass. 21/03/2011 n. 6398 . Inoltre, nel ribadire che, in tema di contratto concluso dal rappresentante con sé stesso, l’art. 1395 c.c. contiene una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi, ha pure questa Corte stabilito che è onere del rappresentante superare tale presunzione mediante la dimostrazione delle condizioni assunte dal legislatore come idonee ad assicurare la tutela del rappresentato per via del ruolo attivo che egli assume nella fase prodromica del contratto Cass. 20/08/2013, n. 19229 . La Corte di merito risulta aver fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati, che vanno ribaditi in questa sede, sicché il motivo all’esame va rigettato. 3. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 , lamentandosi che la Corte di appello non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che con la scrittura del 25 giugno 2007 il Gorino aveva autorizzato espressamente la Z. alla vendita a terzi e anche a sé stessa delle sue proprietà ad un prezzo inferiore ad Euro 50.000,00 3.1. Il motivo è inammissibile ex art. 348-ter c.p.c., u.c Si evidenzia al riguardo che, nell’ipotesi di c.d. doppia conforme , prevista dall’articolo del codice di rito appena richiamato - applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 e/ quindi, sicuramente applicabile al caso di specie, risultando l’atto di citazione in appello notificato in data 10 aprile 2015 v. sentenza impugnata, p. 1 -,il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo riformulato dal citato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012 , deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse Cass. 10/03/2014, n. 5528 Cass. 22/12/2016, n. 26774 , il che non è avvenuto nella specie, evidenziandosi che la Corte di merito v. p. 8 della sentenza impugnata ha espressamente affermato che la sentenza impugnata è, in conclusione, immune da censure, avendo fatto il primo giudice buon governo degli atti del giudizio e corretta applicazione delle norme di legge, fornendo motivazione adeguata sotto il profilo logico e giuridico . 4. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.