Al cliente incombe l’onere della contestazione specifica delle singole annotazioni in conto corrente

La Suprema Corte di Cassazione si occupa dell’applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. nell’ambito del contenzioso bancario avente ad oggetto l’accertamento della legittimità o meno degli addebiti in conto corrente.

In particolare, ritiene la Corte di Cassazione ordinanza n. 28877/19, depositata l’8 novembre che sia onere del correntista contestare specificatamente le singole annotazioni dei versamenti e degli addebiti di cui alla documentazione depositata dalla banca concernente lo svolgimento integrale del conto corrente. Il caso. Un correntista proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Latina avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dalla banca ed avente ad oggetto il pagamento delle somme di cui allo scoperto del proprio conto corrente. Il Tribunale di Latina, revocato il decreto ingiuntivo, accoglieva parzialmente l'opposizione e rideterminava l’importo dovuto dal correntista alla banca con applicazione del tasso di sostituzione ex articolo 117 TUB. La Corte di Appello di Roma confermava la decisione di primo grado ed il correntista ricorreva per cassazione formulando quattro motivi di impugnazione. Segnatamente, e per quanto qui rileva, il correntista contestava da un lato, e con tre distinti motivi di ricorso, le modalità di assolvimento dell'onere della prova da parte della banca ed ai suoi effetti dall’altro, e con separato motivo, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 117 TUB, nonché della normativa antiusura e dell’articolo 2697 c.c. assumendo che, una volta accertata la nullità della clausola relativa alla pattuizione convenzionale di interessi in misura ultralegale, la Corte d’Appello di Roma avrebbe dovuto escludere integralmente l’applicazione di interessi, neppure al tasso legale. La Corte di Legittimità ha rigettato tutti i motivi di ricorso formulati. Sul principio di non contestazione ex articolo 115 c.p.c I Giudici di Legittimità rilevano, in primo luogo ed in ordine ai primi motivi di impugnazione del correntista, come la Corte di Appello avesse motivatamente ritenuto che l'onere probatorio fosse stato assolto dalla banca mediante la produzione del contratto di conto corrente e dello svolgimento integrale del conto ciò aveva consentito l'espletamento della CTU, facendo applicazione del principio di non contestazione in relazione alle singole poste dell'elaborazione prodotta dalla banca. Relativamente al principio di non contestazione, precisa la Corte, a mente della costante giurisprudenza di legittimità il convenuto, ai sensi dell'articolo 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'articolo 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica cfr. Cass. S.U. 23 febbraio 2002, n. 761 Cass. 6 ottobre 2015 n. 19896 Cass. 20 novembre 2008, n. 27596 Cass. 22 ottobre 2018 n. 26624 . I Giudici di Appello dando – ad avviso della Corte di Cassazione – corretta applicazione a siffatto principio, hanno dunque ritenuto che lo svolgimento integrale del rapporto riproducesse dei fatti, e cioè le singole poste” in cui si era sviluppato il rapporto di conto corrente. Fatti, questi, concernenti le voci dei versamenti, dei prelevamenti e degli addebiti per spese operati sul conto corrente in questione, con l'indicazione della relativa data, sui quali il correntista aveva la possibilità e l'onere di procedere alla contestazione specifica. Quest’ultimo, invece, si era limitato, nel corso del primo giudizio, ad una contestazione generica della validità probatoria del documento depositato dalla banca, senza tuttavia contestare specificatamente le annotazioni dei versamenti e degli addebiti in esso contenuti. Sul corretto assolvimento dell’onere probatorio in capo alla banca. Ciò chiarito, la Corte di Legittimità precisa ulteriormente come la banca, nel giudizio di opposizione, avesse correttamente assolto al proprio onere probatorio attraverso la produzione di copia del contratto di conto corrente e dello svolgimento integrale del conto. Da un lato, infatti, la completezza degli estratti-conto assolve indubbiamente alla necessità di un accertamento fattuale, la ricostruzione del rapporto di dare/avere tra correntista e banca, ma non si tratta di una prova legale esclusiva, atteso che possono concorrere, all'individuazione del saldo finale, anche altre evidenze probatorie, non solo documentali, ed argomenti di prova possono anche essere suggeriti al giudice dalla stessa condotta del correntista Cass. 4 aprile 2019, n. 9526 cfr. anche Cass. 11 giugno 2018, n. 15148 Cass. 9 agosto 2019, n. 21227 . Dall’altro, risponde poi a noto orientamento di legittimità che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza e le prove relative della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria Cass. 24 maggio 2004, n. 9927 del 24/05/2004 . Sull’applicazione dell’articolo 117 TUB. Da ultimo la Corte di Cassazione rileva come nel giudizio di primo grado non fosse stata accertata alcuna applicazione di tassi usurari da parte della banca, ma solo la nullità della clausola di pattuizione degli interessi in misura ultralegale, avendo, per l’effetto, la Corte di Appello correttamente applicato la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con i tassi soglia applicabili in relazione ai diversi periodi ex articolo 117, comma 7, TUB Cass. 11 gennaio 2013, n. 602 Cass. 26 giugno 2019, n. 17110 Alcuni precedenti sul principio di non contestazione ex articolo 115 c.p.c Quanto ai limiti temporali di applicazione dell’articolo 115 c.p.c., cfr. Cass. 21 gennaio 2015 n. 1045 secondo cui il giudizio in esame risulta instaurato in data anteriore alla entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e pertanto ai sensi della disposizione transitoria di cui all’articolo 58, primo comma, ad esso non si applica l’articolo 115 primo comma c.p.c. il quale consente espressamente al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, in tal modo esonerando la controparte dalla relativa prova. Nella specie, trovava dunque applicazione l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, sviluppatosi in epoca anteriore all’entrata in vigore della predetta disposizione e dell’articolo 167 primo comma c.p.c. nel testo introdotto dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 secondo cui, non essendo previsto un onere di contestazione specifica a carico della parte, un fatto poteva essere considerato pacifico e quindi posto a fondamento della decisione anche in mancanza di prova, soltanto se esso fosse stato esplicitamente ammesso dalla controparte oppure quest’ultima avesse impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento cfr. anche Cass. 11 aprile 2014, n. 8591 Cass. 16 novembre 2012, n. 20211 Cass., 8 giugno 2004, n. 10815. Quanto ai limiti oggettivi di applicazione dell’articolo 115 c.p.c., cfr. Cass. 8 agosto 2019, n. 21210, ove chiarito che l'onere di contestazione, previsto dall'articolo 115, comma 1, in fine, del Cpc, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, deve ritenersi adempiuto non soltanto quando il convenuto abbia specificamente contestato i fatti allegati dall'attore, ma anche quando lo stesso abbia tuttavia assunto una posizione difensiva che, in termini oggettivi, è incompatibile con la loro affermazione, così implicitamente negandone la esistenza . V. anche Cass. 19 agosto 2019 , n. 21460 il principio di non contestazione opera rispetto ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non anche in relazione a fattispecie, come quella del diritto al risarcimento danno nella specie danno biologico da esposizione all'amianto , il cui accertamento, richiedendo un riscontro sulla condotta, sul nesso di causalità, sull'evento e sul pregiudizio, ha carattere fortemente valutativo, e che, pertanto, devono essere necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall' articolo 2697 c.c., la cui verificazione spetta al giudice . Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680 nel vigore del novellato articolo 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ad onere probandi , spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte . Quanto alla deduzione in sede di legittimità della violazione del principio di non contestazione, cfr. Cass. 5 marzo 2019, n. 6330 per dedurre la violazione del paradigma dell'articolo 115 c.p.c. da parte del giudice del merito è necessario denunciare che il giudice non ha posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma. Ciò significa che per realizzare la violazione dell'articolo 115 c.p.c. il giudice deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte, invece, di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 c.p.c. . Detta violazione non può, quindi, ravvisarsi nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'articolo 116 c.p.c., rubricato valutazione delle prove .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 13 settembre – 8 novembre 2019, n. 28877 Presidente Scaldaferri – Relatore Tricomi Ritenuto che M.F. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1723/2003 emesso dal Tribunale di Latina e notificato il 30/1/2004, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di Euro 46.263,89, oltre accessori, per lo scoperto di conto corrente bancario intrattenuto presso la filiale di [] di Capitalia SPA. La Banca contestava le avverse richieste. Revocato il decreto ingiuntivo, l’opposizione, veniva parzialmente accolta in primo grado, con rideterminazione dell’importo dovuto dal M. in Euro 38.005,30, oltre interessi calcolati applicando il tasso di sostituzione di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, e la capitalizzazione trimestrale dal 1/7/2000, sulla considerazione che la banca si era adeguata alle direttive impartite con la Delib. CICR 9 febbraio 2000, e che doveva trovare applicazione il meccanismo di integrazione contrattuale predisposto dall’art. 117, comma 7, per le ipotesi di nullità della clausola relativa alla misura del saggio di interesse. La Corte di appello di Roma, con la decisione in epigrafe indicata, ha confermato tale decisione. M. propone ricorso con quattro mezzi, corroborati da memoria doBank SPA nuova denominazione assunta da UniCredit Credit Managment Bank SPA, quale mandataria di Arena NPL one SRL replica con controricorso e memoria con la quale dichiara di avere assunto la nuova denominazione doValue SPA è rimasta intimata Unicredit SPA. Sono da ritenersi sussistenti i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c Considerato che 1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della ripartizione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., assumendo che la banca non avrebbe allegato gli estratti del conto corrente completi in sede monitoria e che la Corte di appello avrebbe errato nel riconoscere il credito della banca, in assenza della produzione di tutta la documentazione relativa al rapporto di conto corrente, ed in particolare degli estratti conto. 1.2. Con il secondo motivo si lamenta, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117, TUB , della L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 4, e dell’art. 2697 c.c., e si assume che, una volta che era stata accertata la nullità della clausola relativa alla pattuizione convenzionale di interessi in misura ultralegale, i giudici di merito ne avrebbero dovuto far discendere l’esclusione della doverosità degli interessi, ovvero la corresponsione al saggio legale senza alcuna ricapitalizzazione. La doglianza ripropone in premessa la questione della mancata produzione degli estratti conto e dell’omesso adempimento dell’onere probatorio da parte della banca. 1.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., sostenendo, sulla premessa che la banca non avrebbe assolto l’onere probatorio sulla stessa gravante, che la Corte di appello non avrebbe valutato la richiesta istruttoria di esibizione degli estratti conto completi dal sorgere del rapporto. 1.4. Con il quarto motivo, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in tema di prova presuntiva. Il ricorrente critica la statuizione con cui la Corte distrettuale ha affermato che non vi era stata una specifica contestazione delle singole poste dell’estratto conto si da rendere necessari per la banca la produzione della relativa documentazione, essendosi genericamente attestata la difesa del M. sulla sua ritenuta incapacità di intendere e di volere fol. 8 della sent. imp. e sostiene che la difesa era stata articolata su due distinti ordini di ragioni, il primo relativo all’incapacità naturale ed il secondo relativo alla formazione del preteso saldo azionato dalla banca, sul quale era incentrato anche il ricorso per cassazione. Si duole quindi che la Corte di appello abbia fatto discendere dall’omessa contestazione di un documento estratti conto completi non depositato dalla Banca la presunzione di correttezza della rigenerazione del rapporto effettuata dalla Banca stessa , applicando erroneamente anche la norma sulle presunzioni semplici ed insiste sul fatto che era stata contestata la mancata produzione degli estratti conto completi. 2.1. I motivi primo, terzo e quarto attengono tutti al tema delle modalità di assolvimento dell’onere della prova da parte della banca ed ai suoi effetti possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi partendo, sul piano logico, dal quarto e vanno respinti. 2.2. Quanto al quarto motivo si deve osservare che la censura è infondata perché alcuna applicazione della prova presuntiva è stata fatta dalla Corte di appello. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte distrettuale non ha ignorato le critiche portate al compendio probatorio versato in atti dalla banca, ma ha motivatamente ritenuto che l’onere probatorio fosse stato adeguatamente assolto da quest’ultima mediante la produzione del contratto di conto corrente e dello svolgimento integrale del conto che aveva consentito l’espletamento della CTU, facendo applicazione del principio di non contestazione in relazione alle singole poste dell’elaborazione prodotta dalla banca, dovendosi interpretare in questo senso il riferimento contenuto in sentenza all’estratto di conto corrente - indiscutibilmente non versato in atti -, alla stregua del chiaro sviluppo logico ed argomentativo. In disparte dalla circostanza che il motivo è inammissibile laddove formulato come vizio motivazionale - posto che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive cfr. Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053 Cass. n. 14802 del 14/06/2017 Cass. n. 26305 del 18/10/2018 -, va osservato che non ricorre alcuna violazione della disciplina delle presunzioni, avendo la Corte di appello fatto applicazione del diverso principio di non contestazione. Invero, il principio di non contestazione risulta già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 761 del 23/2/2002, Il convenuto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l’accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica. Cass. n. 19896 del 6/10/2015 cfr. anche Cass. n. 27596 del 20/11/2008 Cass. n. 26624 del 22/10/2018 . Ciò posto, si deve osservare che la decisione impugnata ha dato corretta applicazione al principio enunciato, laddove ha considerato che lo svolgimento integrale del rapporto riproduceva dei fatti, e cioè le singole poste in cui si era sviluppato il rapporto, cioè ragionevolmente le voci concernenti i versamenti, i prelevamenti e gli addebiti per spese operati sul conto con l’indicazione della relativa data, come presumibilmente registrati contabilmente negli estratti conto della banca, fatti sui quali il cliente aveva la possibilità e l’onere di procedere alla contestazione specifica, attesa l’irrilevanza del modello utilizzato per la trascrizione in luogo della riproduzione meccanica degli estratti conto. Nè tale assunto appare errato, considerato che, come questa Corte ha già affermato, la completezza degli estratti-conto assolve indubbiamente alla necessità di un accertamento fattuale, la ricostruzione del rapporto di dare/avere tra correntista e banca, ma non si tratta di una prova legale esclusiva, atteso che possono concorrere, all’individuazione del saldo finale, anche altre evidenze probatorie, non solo documentali, ed argomenti di prova possono anche essere suggeriti al giudice dalla stessa condotta del correntista. Cass. n. 9526 del 4/4/2019 . Correttamente, la Corte territoriale ha, quindi, focalizzato l’attenzione sulle poste, costituenti per l’appunto i fatti su cui la banca ha fondato la sua pretesa ed oggetto della dialettica processuale, poste che avrebbero consentito al M. di contestare le voci controverse, ed ha rimarcato di contro la mancanza di contestazione specifica da parte del correntista, circoscritta piuttosto al tema estraneo al presente giudizio della condizione di incapacità naturale dello stesso ed al tema, formale, della mancata produzione degli estratti conto. In definitiva la banca aveva indicato i fatti costitutivi del diritto ed era dunque onere del cliente contestarli specificamente non avendoli quest’ultimo contestati riferendosi la contestazione al documento utilizzato dalla banca svolgimento integrale del conto , piuttosto che copia degli estratti conto e non già alle annotazioni dei versamenti e degli addebiti - tali fatti sono stati ritenuti provati dalla Corte di appello in applicazione del principio di non contestazione, senza ricorrere affatto ai criteri di prova presuntiva. 2.3 Tornando quindi alla prima censura, osserva la Corte che la questione dell’insufficienza della documentazione bancaria prodotta in fase monitoria è inammissibile perché priva di decisività, poiché la Corte di appello ha accertato che Nel giudizio di opposizione la banca ha prodotto copia del contratto di conto corrente e lo svolgimento integrale del conto, che ha consentito l’espletamento di CTU contabile. fol.8 assolvendo così all’onere probatorio gravate sulla stessa Cass. n. 15148 del 11/06/2018 v. anche Cass. n. 21227 del 9/8/2019, in motivazione , e ne ha tratto le conseguenze di cui sopra in applicazione del principio di non contestazione in tal modo ha sancito il pieno e rituale assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla banca, atteso che, come già affermato da questa Corte Con l’opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l’emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza e le prove relative della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l’accertamento dell’esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria. Cass. n. 9927 del 24/05/2004 . 2.4. Infine il terzo motivo è infondato perché la richiesta di produzione degli estratti conto appare implicitamente respinta perché incompatibile con quanto accertato dalla Corte di appello in merito all’avvenuto assolvimento dell’onere probatorio da parte della banca ed alla mancata contestazione delle poste riportate nello svolgimento del rapporto . 3.1. Una volta respinti i motivi sin qui esaminati, va affermata l’infondatezza anche del secondo motivo che trova la sua non condivisibile premessa nel denunciato mancato assolvimento della prova da parte della banca. Premesso che dalla sentenza impugnata non emerge che sia stata accertata l’applicazione di tassi usurari, ma solo la nullità della clausola di pattuizione degli interessi in misura ultralegale, va osservato che la Corte territoriale ha correttamente applicato la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con i tassi soglia applicabili in relazione ai diversi periodi del TUB, ex art. 117, comma 7, Cass. 11 gennaio 2013, n. 602 Cass. 17110 del 26/6/2019 e la capitalizzazione trimestrale. Su tale ultimo specifico profilo va rimarcato che la questione posta in relazione alla capitalizzazione trimestrale non si confronta per nulla con l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di appello circa l’avvenuto adeguamento della banca alla Direttiva CICR cit. 4. In conclusione, andando di diverso avviso dalla proposta del relatore, il ricorso va rigettato integralmente. Le spese seguono la soccombenza in favore della controparte costituita non si provvede in favore della parte rimasta intimata. Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. - Rigetta il ricorso - Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 4.500,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge - Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.