Impugnazione del contratto di conto corrente e distribuzione dell’onere della prova

Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di parte degli estratti conto, laddove il primo di quelli disponibili riporti un saldo a debito del cliente, ai fini della distribuzione dell’onere della prova occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto in giudizio da quello in cui rivesta la posizione attorea.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25373/19, depositata il 9 ottobre. Il caso. Il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda proposta da un correntista nei confronti dell’Istituto bancario con cui aveva stipulato un contratto di conto corrente, dichiarandone la nullità riguardo alle clausole di determinazione degli interessi, all’anatocismo e alle commissioni di massimo scoperto. Nel giudizio di seconde cure, la decisione veniva riformata solo parzialmente con la riduzione della somma al cui pagamento era stata condannata la Banca. Quest’ultima ha dunque proposto ricorso in Cassazione dolendosi per la violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova. Secondo la ricorrente infatti l’onere di dimostrare il proprio credito non incombeva su di essa, bensì era il correntista ad essere gravato dall’onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere. Onere della prova. La censura risulta fondata. Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell’indebito ha l’onere di fornire la prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi Cass. Civ. nn. 30822/18 24948/17, 20693/16 . Gli estratti conto prodotti dalla banca possono costituire prova contro la stessa, fermo restando che non è necessaria la loro integrale acquisizione. La domanda dovrà però essere considerata sfornita di prove quanto alle pretese restitutorie relative al periodo non coperto dagli estratti. Viene poi precisato che il saldo iniziale da prendere in considerazione ai fini del calcolo del dovuto è quello risultante dal primo degli estratti acquisiti. Il Collegio aggiunge inoltre che nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di parte degli estratti conto, laddove il primo di quelli disponibili riporti un saldo a debito del cliente, occorre distinguere due situazioni. Nel caso in cui il correntista sia convenuto, l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei, potendo valorizzarsi anche quegli elementi idonei quantomeno ad escludere che con riferimento al periodo non documentato il correntista abbia maturato un imprecisato credito. I conteggi verranno quindi rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti. Laddove invece la domanda sia stata proposta dal correntista, l’accertamento del dare e avere può attuarsi con prove che forniscano indicazioni certe e complete a sostegno del saldo maturato potendosi qui avvalere di quegli elementi che consentono di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di evidenziare il maturare di un credito per il cliente stesso. In caso contrario, i conteggi dovranno essere elaborati a partire dal primo saldo debitore documentato. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 10 maggio – 9 ottobre 2019, n. 25373 Presidente De Chiara – Relatore Caiazzo Rilevato che Con sentenza del 30.6.2010 il Tribunale di Lecce accolse la domanda proposta da M.L. nei confronti della Banca Popolare Pugliese, coop. p.a., dichiarando la nullità del contratto di conto corrente stipulato, riguardo alle clausole relative alla determinazione degli interessi, all’anatocismo e alle commissioni di massimo scoperto, con condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro 936.415,43 a titolo di indebito, oltre agli interessi legali. La Banca propose appello che, con sentenza del 9.6.15, fu accolto parzialmente dalla Corte d’appello di Lecce che, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannò la banca appellante al pagamento della somma di Euro 935.961,47 oltre agli interessi legali dal 15.11.2004, confermando per il resto la sentenza di primo grado. La Banca Popolare ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resistono gli eredi di M.L. come indicati in epigrafe con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. Ritenuto che Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per aver la Corte d’appello ritenuto che l’omessa produzione, da parte della banca, degli estratti-conto dall’accensione del rapporto di conto corrente imponesse di considerare pari a zero il saldo di apertura del primo estratto prodotto, nonché violazione dell’art. 112, art. 113, comma 1, art. 115, comma 1, per aver la Corte d’appello ritenuto che l’enunciazione di un criterio di ricalcolo del rapporto fondato su tale presupposto azzeramento del saldo, in mancanza di produzione dei restanti estratti-conto dovesse essere contestato dalla banca con la comparsa di costituzione o comunque nelle memorie ex art. 183 c.p.c., nella previgente versione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. In particolare, la ricorrente lamenta che la decisione impugnata avrebbe fatto un’erronea applicazione del principio dell’onere della prova in quanto nella fattispecie non era la banca a dover dimostrare il proprio credito, bensì il correntista era gravato dall’onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere gli addebiti ritenuti illegittimi, i pagamenti effettuati indebitamente sicché, in tal caso, il ricalcolo del credito della banca deve muovere dal primo estratto-conto risultante agli atti non sussisteva la ritenuta tardività della contestazione delle modalità di ricalcolo del credito della banca, non trattandosi di fatti. Con il secondo motivo in subordine al primo è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2946 c.c., per aver la Corte d’appello ritenuto, sulla base dei calcoli del c.t.u., che non si erano verificati pagamenti solutori in mancanza di sconfinamenti rispetto al fido, escludendo, di conseguenza, il maturare della prescrizione in ordine all’indebito oggettivo. Il primo motivo è fondato. Invero, in applicazione del consolidato orientamento di questa Corte, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito ha l’onere di fornire la prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi Cass. 30822/2018, 24948/2017, 20693/2016 . Gli estratti-conto, in quanto redatti dalla banca, ben possono costituire prova da far valere contro la medesima e non è indispensabile la loro acquisizione integrale, essendo sufficiente anche quella parziale, fermo restando, per un verso, che la domanda è sfornita di prova quanto alle pretese restitutorie relative al periodo non coperto dagli estratti, e, per altro verso, che il saldo iniziale da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del dovuto, è quello risultante dal primo degli estratti acquisiti, del quale sarebbe arbitrario l’azzeramento in mancanza di chiare indicazioni istruttorie in tal senso. Questa Corte ha infatti di recente avuto occasione di chiarire che nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo , così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato Cass., n. 11543/2019 . Il secondo motivo di ricorso, subordinato al primo, è assorbito. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce che dovrà conformarsi al suddetto principio di diritto, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del grado di legittimità.