ISEE precompilata: istruzioni del Ministero

Nella G.U. del 4 ottobre 2019, n. 233 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro del 9 agosto 2019, con il quale vengono fornite le modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata.

Il Ministero del Lavoro ha definito le modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS decreto ministeriale del 9 agosto 2019 . Il decreto. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 233/2019 il testo del decreto 9 agosto 2019 con il quale il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito le modalità di accesso alla DSU precompilata, alla quale possono accedere tutti i soggetti che ne facciano richiesta direttamente o tramite il CAF delegato. Il dichiarante accede direttamente alla DSU precompilata mediante un sistema di autenticazione l'accesso è riservato ai possessori di una credenziale rilasciata dall’INPS o dall’Agenzia delle Entrate, oppure di identità SPID di livello 2. In presenza di altri componenti il nucleo familiare, sarà necessario fornire altre informazioni su reddito e patrimonio. Non tutte le informazioni saranno precompilate. Restano infatti auto dichiarate dal dichiarante, tra le altre - la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza - l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive dell'ISEE, nonché le altre informazioni necessarie - la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo - l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare - il reddito complessivo, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ed assenza di certificazione unica trasmessa dai sostituti di imposta ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali - le componenti reddituali limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa arti o professioni, ovvero al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca. Nel caso il dichiarante non intenda avvalersi della facoltà di accesso alla DSU precompilata ovvero nei casi di cui all'art. 2, comma 4,la dichiarazione è presentata nelle modalità di cui all'art. 10 del Regolamento ISEE. Fonte lavoropiu.info

Decreto_Ministero_del_Lavoro_9_agosto_2019