La commissione di estinzione anticipata è rilevante per la verifica dell’usura?

Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 697 del 25 giugno 2019, è stato chiamato a risolvere una lite avente ad oggetto la presunta applicazione, da parte di una banca, di interessi usurari applicati al contratto di mutuo stipulato col proprio cliente.

Il Giudice, dopo aver escluso la rilevanza della c.d. usura sopravvenuta, appunta l’attenzione sulla commissione di estinzione anticipata interrogandosi sulla possibilità di computarla ai fini della rilevazione antiusura. A siffatto quesito viene fornita risposta negativa posto che detta commissione, pattuita tra le parti anticipatamente nel suo esatto ammontare, ha la sola funzione di quantificare il compenso per la banca a fronte del guadagno perduto nel caso di estinzione anticipata del mutuo, verificandosi in tale ipotesi un adempimento con modalità differenti rispetto a quelle originariamente pattuite nel contratto e riportate nel piano di ammortamento. Il caso. Una società, nella qualità di debitore principale, proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Trapani – unitamente ai suoi fideiussori – avverso il precetto notificato da un istituto di credito al fine di ottenerne la declaratoria di nullità e d’inefficacia. Gli opponenti chiedevano, altresì, al Tribunale di accertare che la banca aveva applicato al rapporto di mutuo perfezionato con la predetta società, interessi anatocistici e/o usurari, anche avuto riguardo agli interessi moratori. Si costituiva la banca la quale chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la conferma del precetto. La causa veniva istruita mediante prove documentali e l'espletamento di una CTU. Usura sopravvenuta. Il Tribunale di Trapani si sofferma, in primo luogo, sull’usura evidenziando in particolare che il concetto di usura sopravvenuta” rileva laddove si faccia riferimento a secondo una prima accezione, ai contratti che risultavano in corso al momento dell'entrata in vigore della Legge 108/1996, ma che erano sorti in un periodo antecedente alla citata Legge b in virtù di una seconda accezione, ai contratti stipulati in data successiva all’entrata in vigore della Legge 108/1996, nei quali il tasso di interesse originariamente pattuito in conformità a detta legge, per effetto del legittimo esercizio dello ius variandi dell'istituto di credito o per effetto di una variazione in diminuzione del tasso soglia, sia divenuto, successivamente, superiore al tasso soglia, rilevato di tempo in tempo. Ricorda inoltre il Giudice che, in tema di usura sopravvenuta, il legislatore ha assunto una precisa posizione mediante la norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 1, comma primo, d.l. n. 394 del 2000, secondo la quale ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, comma secondo c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla Legge nel momento in cui sono convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento . Dunque, affinché gli interessi non siano definiti usurari sia corrispettivi che moratori , deve ritenersi – osserva il Tribunale – che essi debbano rispettare il limite del tasso soglia nel momento in cui sono stati promessi o convenuti, mentre non rileva l’abbassamento degli stessi che si verifichi in epoca successiva e, quindi, non rileva il momento temporale della dazione. Gli effetti dell’usura sopravvenuta. Passando ad esaminare gli effetti della c.d. usura sopravvenuta, il Giudice rammenta che il recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha escluso che il superamento del tasso soglia degli interessi corrispettivi originariamente convenuti in modo legittimo i.e. senza oltrepassare il limite dell'usurarietà , in corso di esecuzione del rapporto possa determinarne, ex artt. 1339 e 1419 c.c,. la riconduzione entro il predetto tasso soglia stabilito dalla legge così come integrata dai d.m. periodicamente emanati al riguardo cfr. Cass. S.U. n. 24675/2017 . In particolare, la Suprema Corte, prendendo spunto dalla questione relativa all'incidenza del sistema normativo antiusura, introdotto dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 sui contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, ha espresso il principio secondo il quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta Legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. Sulla base di questi principi, il Tribunale di Trapani conclude il proprio ragionamento statuendo che l’eventuale superamento, nel corso dello svolgimento del rapporto inter partes, del tasso soglia antiusura, non possa avere alcun rilievo nella rideterminazione dei rapporti di dare e avere fra le parti. E ciò vale sia in relazione alla prima accezione di usura sopravvenuta tasso che, originariamente non usurario in quanto pattuito prima della legge 108/96, diviene usurario a seguito dell'entrata in vigore della predetta legge sia in relazione alla seconda accezione di usura tasso originariamente non usurario che diviene usurario per l'abbassamento del tasso soglia ovvero per l'innalzamento del tasso per effetto di legittimo esercizio di ius variandi . La commissione di estinzione anticipata. Ciò posto, il Tribunale di Trani si domanda se la commissione di estinzione anticipata possa rilevare ai fini della violazione della legge antiusura. Osserva al riguardo il Giudice che detta commissione non può essere computata ai fini della violazione della legge antiusura stante che risulta esclusa dalla rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio TEGM per i contratti di finanziamento e non è applicabile al momento della conclusione del contratto. L’applicazione della commissione di estinzione anticipata è soltanto eventuale e riguarda il momento della fase di estinzione anticipata del contratto che non è inerente al costo normale del credito indicato dal TEGM. Ad avviso del Tribunale, la commissione di estinzione anticipata deve considerarsi il corrispettivo per la banca per la facoltà di recesso anticipato dal contratto concessa al mutuatario, per l’intero ammontare del capitale e o solo per una sua parte, o come penale per un eventuale inadempimento. Viene, al riguardo, precisato che detta commissione viene pattuita tra le parti anticipatamente nel suo esatto ammontare ed ha la funzione di stabilire le conseguenze economiche ossia quantificare il compenso per la banca a fronte del guadagno perduto nel caso di estinzione del mutuo prima della sua naturale scadenza, verificandosi in tale ipotesi un adempimento con modalità differenti rispetto a quelle originariamente pattuite nel contratto e riportate nel piano di ammortamento. Sulla base di queste premesse, il Giudice conclude il proprio percorso motivazionale rilevando come, nel caso di specie, la pattuita commissione di estinzione anticipata del mutuo non sia stata in concreto applicata, né richiesta dalla banca. Da qui il rigetto dell’opposizione al precetto non configurandosi usura al contratto in esame, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite. Alcuni precedenti sulla commissione di estinzione anticipata. La pronuncia in discorso non introduce invero elementi di particolare novità, allineandosi al costante orientamento giurisprudenziale in materia. Cfr. Trib. Trani, n. 1738/19 secondo cui la commissione di estinzione anticipata non è una voce di costo normalmente e fisiologicamente legata all’erogazione del mutuo, bensì solo un costo eventuale che si sborsa una tantum per l’esercizio di una facoltà che, in questo caso, nemmeno è allegato sia stata mai esercitata. Quindi è errato il calcolo del tasso effettivo che la considera e non può ritenersi perciò usurario quel tasso”. Trib. Paola, ordinanza 702 ter c.p.c. del 2 aprile 2019 n.r.g. 633/17 , ove statuito che la commissione per la penale di estinzione anticipata non può entrare nel calcolo del TEG non essendosi mai verificata tale circostanza. Conteggiare la stessa, senza il finanziamento sia stato estinto prima della sua naturale scadenza, significherebbe dar luogo a ragionamenti congetturali e privi di riscontro fattuale”. Ancora Trib. Roma, n. 6471/18 il quale osserva che non è corretto includere nella determinazione del TEG la commissione di estinzione anticipata, in quanto detta clausola costituisce previsione contrattuale distinta dagli altri oneri e spese inclusi nel calcolo del TEG, perché meramente eventuale, potendo essere considerata alla stregua di una penale, con impossibilità di sommatoria costituendo un elemento disomogeneo rispetto agli interessi e alle spese che concorrono all’individuazione del tasso soglia”. App. Milano, n. 4798/2017, ove ribadito che la commissione per l’estinzione anticipata non rappresenta una remunerazione per la banca, com’è il tasso convenzionale o moratorio, ma un corrispettivo o anche una penale ipotetico ed eventuale, per l’esercizio della facoltà di incidere e modificare unilateralmente il rapporto contrattuale, che può configurarsi anche come un legittimo risarcimento richiesto dall’Istituto di Credito, in conseguenza del mancato introito degli interessi corrispettivi/commissioni/oneri non ancora maturati e divenuti inesigibili per effetto dell’anticipata chiusura del rapporto. Una maggiore protezione del contraente debole nel rapporto con la banca si realizza attraverso l’eliminazione delle clausole penali per l’estinzione anticipata dei mutui D.L. n. 7 del 2007, art. 7 , come osservato da Cass. civ. Sez. V, 16-04-2008, n. 9931, non certo pretendendo di utilizzare un onere ipotetico e volontario liberamente pattuito come una componente costitutiva della usurarietà”. Trib. Milano, n. 3452/17 secondo cui la formula per il calcolo del TAEG esprime su base annua l’eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all’erogazione del credito, esclusi oneri fiscali cfr. Direttiva 2008/48/CE, allegato I, e Provv. Banca d’Italia 28/3/2013 . Essa pertanto quando è riferita al momento della pattuizione richiede la conoscenza in via anticipata degli interessi da pagare e ciò non è evidentemente possibile in caso di estinzione anticipata del contratto, non essendo conoscibile ex ante né la base di calcolo, né il momento nel quale il mutuatario si avvarrebbe della relativa facoltà. La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di estinzione anticipata al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità. È, infatti, del tutto arbitrario ipotizzare l’estinzione del mutuo ad una certa data e calcolare il relativo TAEG, per due motivi”.

Tribunale di Trapani, sez. ordinaria Civile, sentenza 25 giugno 2019, n. 697 Giudice Orlando Motivi della decisione GA.GI.SA. SUPERMERCATI S.R.L., nella qualità di debitore principale, e gli altri attori opponenti, nella qualità di fideiussori, agivano in giudizio nei confronti di BCC GESTIONE CREDITI Società per la Gestione dei Crediti spa al fine di sentire accertare e dichiarare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nullo e/o inefficace il precetto notificato agli stessi ed in origine anche a Sciacca Giovanni deceduto in Alcamo in data 14/12/2015, dalla convenuta per l’inesistenza del credito indicato nel precetto accertare che la parte convenuta aveva applicato al rapporto di mutuo interessi anatocistici e/o usurari, anche avuto riguardo agli interessi moratori dichiarare, per l’effetto, non dovuti gli interessi richiesti dalla Banca ed eventualmente condannare la convenuta alla restituzione dell’eventuale indebito percetto con condanna di spese e compensi professionali da distrarsi a favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Costituendosi, la BCC GESTIONE CREDITI Società per la Gestione dei Crediti spa contestava in fatto e in diritto quanto dedotto dalla controparte, chiedendo il rigetto delle domande e la conferma del precetto con vittoria di spese e compensi del giudizio. A seguito del decesso dell’attore opponente Sciacca Giovanni, fideiussore, il giudizio veniva riassunto dagli altri attori opponenti e proseguiva tra gli stessi e gli eredi del de cuius come sopra indicati e la società convenuta. La causa veniva istruita mediante prove documentali e l'espletamento di una CTU conferendo l’incarico alla dott.ssa Alessandra Bassi che depositava la propria relazione in data 20/11/2017 e successiva relazione integrativa in data 09/04/2018 con ordinanza del 19/11/2018 il Giudice, ritenuto che, ad un esame più approfondito delle relazioni, risultava che il CTU non si era attenuto ai criteri indicati nell’ordinanza che le conferiva l’incarico e, pertanto, le relative conclusioni non potevano essere condivise e la CTU va dichiarata nulla, nominava, in sostituzione, quale CTU il dott. Francesco Cavasino. Come riassunto dal CTU dott. Cavasino Con contratto di mutuo ipotecario del 21 maggio 2001 la Banca Don Rizzo ha concesso alla GA.GI.SA. Supermercati S.r.l. un finanziamento di 800 milioni di lire erogato in pari data in data 27 settembre 2010 le parti, ai sensi dell’accordo sottoscritto fra il Ministero dell’Economia e Finanze e l’ABI in data 03/08/2009 per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese, hanno convenuto di dilazionare la scadenza finale del mutuo dal 30 giugno 2011 al 30 giugno 2012 Alla predetta data la parte mutuataria risultava, secondo le evidenze contabili della banca, debitrice di 103.985,51 euro a titolo di capitale mutuato e non ancora restituito di cui 50.912,84 euro scaduto e 53.072,67 euro a scadere . GAGISA S.r.l. si è obbligata a rimborsare il predetto capitale mediante il pagamento di quattro rate semestrali posticipate dal 31/12/2010 al 30/06/2012”. In merito alla pattuizione degli interessi ultra legali il CTU ha evidenziato che la banca ha applicato al rapporto interessi ultralegali pari al tasso Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread. la misura degli stessi è stata espressamente pattuita in contratto all’art. 1 interesse corrispettivo e all’art. 2 interesse di mora . La Banca e il Cliente hanno, inoltre, convenuto che La parte mutuataria accorda specificatamente alla Banca, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, la facoltà di modificare in senso sfavorevole i punti di maggiorazione ed il tasso applicato al mutuo così come ogni altro prezzo e condizione economica che regolano il presente contratto, rispettando, in caso di variazione in senso sfavorevole alla parte mutuataria, le disposizioni relative alla trasparenza . In merito all’usura originaria e sopravvenuta , in generale, va evidenziato che occorre accertare se la banca ha applicato interessi che rientrino nelle previsione sanzionatoria della legge n. 108 del 1996. Ed infatti, la legge n. 108 del 1996 ha modificato l’art. 644 c.p. e il secondo comma dell’art. 1815 c.c. che regola gli interessi nel contratto di mutuo definendo le condizioni perché un interesse possa essere considerato usurario. In particolare, a mente dell’art. 2 citato che è usurario l’interesse superiore al tasso media risultante nell’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà, sicché mentre prima perché un interesse potesse essere definito usurario occorreva l’approfittamento dello stato di bisogno del debitore, dopo tale legge è sufficiente che si superi la soglia periodicamente rilevata. Si parla, invece, di usura sopravvenuta” laddove si faccia riferimento, secondo una prima accezione, ai contratti che risultavano in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 108/1996, ma che erano sorti in un periodo antecedente alla citata legge e, in virtù di una seconda accezione, ai contratti stipulati in data successiva, nei quali il tasso di interesse originariamente pattuito in modo conforme alla legge antiusura, per effetto del legittimo esercizio dello ius variandi” dell'istituto di credito o per effetto di una variazione in diminuzione del tasso soglia, sia divenuto, successivamente, superiore al tasso soglia, rilevato di tempo in tempo. Si è a lungo discusso sull'ammissibilità e rilevanza dell'usura sopravvenuta. Il legislatore ha assunto una precisa posizione mediante la norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 1, comma primo, d.l. n. 394 del 2000, secondo la quale ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, comma secondo, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Dunque, affinché gli interessi non siano definiti usurari sia corrispettivi che moratori , deve ritenersi che essi debbano rispettare il limite del tasso soglia nel momento in cui sono stati promessi o convenuti, mentre non rileva l’abbassamento degli stessi che si verifichi in epoca successiva e, quindi, non rileva il momento temporale della dazione. Tuttavia, la circostanza che un tasso originariamente non usurario al momento della pattuizione divenga usurario nel corso del rapporto non può essere considerata priva di effetti. Va, quindi, affrontato il problema relativo alle conseguenze dell'accertato superamento del tasso soglia antiusura, nel corso del rapporto, della misura degli interessi corrispettivi previsti nel contratto, per effetto dell'oscillazione dei tassi di mercato. Orbene, il rilievo giuridico di tale circostanza, va apprezzato alla luce del recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, ha escluso che il superamento del tasso soglia degli interessi corrispettivi originariamente convenuti in modo legittimo senza oltrepassare il limite dell'usurarietà , in corso di esecuzione del rapporto possa determinarne ex artt. 1339 e 1419 cod. civ. la riconduzione entro il predetto tasso soglia stabilito dalla legge così come integrata dai d.m. periodicamente emanati al riguardo cfr. Cass., SU n. 24675 del 2017 . In particolare la Suprema Corte, prendendo spunto dalla questione relativa all'incidenza del sistema normativo antiusura, introdotto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 sui contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, ha espresso il principio secondo il quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. Applicando tali principi al caso di specie, deve, pertanto, ritenersi che l’eventuale superamento, nel corso dello svolgimento del rapporto inter partes, del tasso soglia antiusura, non possa avere alcun rilievo nella rideterminazione dei rapporti di dare e avere fra le parti. Non vi è dubbio che tali principi valgono sia in relazione alla prima accezione di usura sopravvenuta tasso originariamente non usurario in quanto pattuito prima della legge 108/96 diviene usurario a seguito dell'entrata in vigore della predetta legge sia in relazione alla seconda accezione di usura tasso originariamente non usurario diviene usurario per l'abbassamento del tasso soglia ovvero per l'innalzamento del tasso per effetto di legittimo esercizio di ius variandi . Inoltre, analizzando il diverso problema della soglia del tasso usurario osserva il Tribunale che dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione n° n° 350/2013 non si evince il principio secondo cui, al fine di verificare l'usurarietà del tasso, occorre sommare il tasso di interesse corrispettivo e il tasso di mora. La Suprema Corte, infatti, peraltro richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n° 29/2002, ha ribadito un principio già consolidato, secondo il quale, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti a qualunque titolo, anche a titolo di interessi moratori. Quindi, secondo la Cassazione, al fine di verificare se il tasso pattuito è usurario o meno occorre prendere in considerazione la pattuizione di qualsiasi interesse anche di mora. Nessun riferimento esplicito viene fatto alla sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora. Al fine di verificare se gli interessi di mora superano il tasso soglia, quindi, non occorre sommarli agli interessi corrispettivi, ma occorre prenderli in considerazione autonomamente, di per sé considerati. Del resto, in caso di pagamento in ritardo della rata di mutuo, la banca non cumula i due interessi corrispettivi e di mora ma applica direttamente ed esclusivamente il tasso convenzionale di mora. La circostanza che quest'ultimo venga spesso individuato prendendo come base di calcolo l'interesse non deve trarre in inganno. La verifica deve essere effettuata prendendo in considerazione, di per sé, gli interessi di mora. Inoltre, per ciò che concerne il computo della commissione di estinzione anticipata ai fini della violazione della legge antiusura, questo Tribunale aderisce all’orientamento interpretativo secondo il quale la detta commissione non può essere computata ai fini della violazione della legge antiusura stante che risulta tutt’ora esclusa dalla rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio TEGM per i contratti di finanziamento e non è applicabile al momento delal conclusione del contratto ma la sua applicazione è solo eventuale e riguarda la il momento della fase di estinzione anticipata del contratto che non è inerente al costo normale del credito indicato dal TEGM. La commissione di estinzione anticipata deve considerarsi il corrispettivo per la banca per la facoltà di recesso anticipato dal contratto concessa al mutuatario, per l’intero ammontare del capitale e o solo per una sua parte, o come penale per un eventuale inadempimento. La commissione di estinzione anticipata viene pattuita tra le parti anticipatamente nel suo esatto ammontare ed ha la funzione stabilire le conseguenze economiche ossia quantificare il compenso per la banca a fronte del guadagno perduto nel caso di estinzione anticipata del mutuo, verificandosi in tale ipotesi un adempimento con modalità differenti rispetto a quelle originariamente pattuite nel contratto e riportate nel piano di ammortamento. Vi è a dire che, nel caso di specie, la pattuita commissione di estinzione anticipata del mutuo non risulta in concreto applicata né richiesta dalla banca. Nel caso di specie, come verificato anche dal CTU, la misura degli interessi dovuti dalla parte mutuataria le parti hanno concordato un tasso di interesse iniziale del 6,80%. Il CTU dott. Cavasino sottolinea che tenendo conto degli oneri connessi all’erogazione del credito, a tale tasso nominale corrisponde un tasso effettivo − determinato applicando la formula matematica di calcolo del Tasso Effettivo Globale TAEG di cui alle istruzioni della Banca D’Italia − pari al 6,814%. Atteso che il tasso soglia per la categoria Mutui” in vigore nel secondo trimestre del 2001 era pari al 10,23% tasso medio 6,82% + ½ si può affermare che il tasso di interesse pattuito non superava il limite soglia antiusura”. In relazione al tasso di mora il consulente d’ufficio ha accertato che posto che le parti hanno pattuito un tasso di interesse di mora dell’8,80%, si può affermare che quest’ultimo, separatamente valutato, non superava il limite soglia antiusura del 10,23%”. Si può escludere quindi l’applicazione di usura originaria nel contratto di mutuo de quo. Ad identiche conclusioni può pervenirsi per quanto attiene all'usura sopravvenuta, ossia all'usura praticata nel corso del rapporto. Sulla base dei principi sopra richiamati, quindi, in merito all’usura sopravvenuta il CTU, infatti, ha affermato che deve essere preliminarmente evidenziato che il sottoscritto non ha rinvenuto in atti un estratto conto del rapporto dal quale poter evincere in maniera puntuale la misura percentuale dei tassi che l’istituto di credito ha tempo per tempo applicato, fatta eccezione per la rata iniziale di preammortamento. Per tale ragione non è stato possibile operare un immediato confronto tra i tassi applicati e i tassi soglia di periodo. Sulla base delle informazioni disponibili contenute nel piano di ammortamento allegato all’atto di DILAZIONE RIMBORSO MUTUO del settembre 2010 − nel quale trovano evidenza per ciascuna scadenza l’importo complessivo della rata, la quota capitale, la quota interesse e il debito residuo −, lo scrivente ha calcolato il tasso medio applicato dalla banca per ogni rata. Tale calcolo è stato effettuato fino alla rata n. 19 ultima che risulta pagata alla quale corrisponde, dopo il pagamento, un debito residuo di 78.708,97 euro pari alla sorte capitale richiesta nell’atto di precetto notificato all’odierno opponente. Il risultato è stato posto a confronto con i corrispondenti tassi soglia di periodo. il tasso soglia non risulta essere mai stato superato”. In risposta ai quesiti postigli dal Giudice il CTU, in conclusione, ha accertato, dunque, che Le verifiche effettuate dal CTU hanno evidenziato che a gli interessi ultralegali applicati dall’istituto di credito sono stati contrattualmente pattuiti b i tassi pattuiti e applicati non hanno superato le soglie antiusura. A causa della mancanza di idonea documentazione non è stato possibile verificare se gli eventuali interessi di mora applicati in corso di rapporto abbiano superato i limiti di legge. cfr. relazione CTU pagg. 3-6 . Le osservazioni alla CTU formulate dalle parti devono essere disattese per le ragioni esplicitate dal CTU alle pagg. 7 e 8 della consulenza. Sul punto questo Tribunale fa proprie le argomentazioni tecniche ivi contenute alle quali rinvia avendo il CTU applicato correttamente i criteri elaborati sulla base delle considerazioni in diritto esplicitate, risposto in modo coerente nelle sue conclusioni, applicato un metodo obiettivo ed immune di vizi sul piano logico-giuridico ed avendo sufficientemente chiarito a seguito di rilevi delle parti, i criteri adottati per il calcolo. Per quanto sopra deve ritenersi giudizialmente accertato che dopo il pagamento della rata n. 19 effettuato al 31/12/2010 gli attori sono debitori di euro € 78.708,97 per sorte capitale, come precettato dalla banca. L’opposizione va, di conseguenza, rigettata. Le spese, seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte opponente nella misura liquidata in dispositivo applicando il DM 55/2014 coordinato con il DM 37/2018. Per le stesse ragioni, le spese di entrambe le CTU, nella misura liquidata in atti, vanno poste definitivamente a carico degli attori opponenti in solido. P.Q.M. Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita, in accoglimento dell'opposizione - Rigetta l’opposizione degli attori opponenti - condanna gli attori opponenti in solido al pagamento in favore di BCC GESTIONE CREDITI SOCIETA’ PER LA GESTIONE DEI CREDITI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in euro 7.795,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge pone le spese di entrambe le CTU, nella misura liquidata in atti, definitivamente a carico degli attori opponenti in solido.