Contratto preliminare di compravendita immobiliare: quando può dirsi interrotto il termine di prescrizione?

Qualora l’acquirente agisca per l’esecuzione del contratto preliminare dichiarandosi disponibile al pagamento della parte residua del prezzo, si integra il riconoscimento del diritto che vale a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c

Così si esprime la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21947/19, depositata il 2 settembre. Il caso. Il Tribunale di Avezzano accoglieva la domanda formulata da una società fallita tramite ricorso in via monitoria, condannando la controparte al pagamento di una somma di denaro a titolo di saldo del prezzo di acquisto di un immobile oggetto di contratto preliminare. In seguito, il Giudice di seconde cure dichiarava estinto il credito azionato dalla curatela fallimentare per prescrizione, vista la mancanza di atti interruttivi compresi tra la data di immissione in possesso della promissaria e quella di inizio del processo ove era stato per la prima volta richiesto il pagamento del prezzo residuo. Avverso tale decisione, la società propone ricorso per cassazione, contestando la decisione del Giudice di ritenere decorso il termine di prescrizione del credito a partire dalla data di immissione in possesso della controparte nell’immobile oggetto del contratto, anziché dalla data di riconoscimento del debito da parte della stessa, contenuto all’interno dell’atto di citazione che ha introdotto il precedente giudizio tra le parti. La decorrenza del termine di prescrizione. La Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso prospettato dalla società, osservando come l’oggetto del precedente giudizio tra le parti verteva sull’esecuzione del preliminare ovvero sulla sua risoluzione, e la parte acquirente che agiva per l’esecuzione dichiarava la sua disponibilità al pagamento della parte residua del prezzo, integrando, così, il riconoscimento del diritto che interrompe la prescrizione ex art. 2944 c.c Infatti, la Corte rileva che, in base alla giurisprudenza consolidata, deve attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto implicante l’esistenza del debito e incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo . Nel caso di specie, il termine di prescrizione è stato interrotto dalla domanda giudiziale proposta dalla promissaria, la quale ha effetto sospensivo ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha posto fine al giudizio, riprendendo solo a partire da questo momento la prescrizione decennale, e non essendosi, dunque, prescritto alla data di notifica del ricorso monitorio il diritto al pagamento. Per questi motivi, gli Ermellini accolgono il ricorso, cassano la sentenza impugnata e rinviano gli atti alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 20 marzo – 2 settembre 2019, n. 21947 Presidente Lombardo – Relatore Picaroni Fatti di causa 1. Il Tribunale di Avezzano, con la sentenza n. 824 del 2009, accolse la domanda formulata con ricorso in via monitoria dal Fallimento omissis s.a.s., condannò per l’effetto B.B.G.S. al pagamento di Euro 12.911,42 oltre interessi e spese a titolo di saldo del prezzo di acquisto dell’immobile oggetto di preliminare, e accolse la domanda di manleva proposta dalla B. nei confronti dei chiamati in causa G.P. e A.M. . 1.1. In precedenza lo stesso Tribunale, con la sentenza n. 441 del 1990 confermata in appello, aveva dichiarato la B. proprietaria dell’immobile oggetto del contratto preliminare stipulato con omissis sas, ritenendo che l’atto di immissione in possesso della promittente acquirente avvenuto in data 19 settembre 1986 potesse essere equiparato ad un contratto definitivo di compravendita. 2. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza pubblicata depositata in data 10 settembre 2014, ha dichiarato estinto per prescrizione il credito azionato dalla curatela fallimentare, in assenza di atti interruttivi tra la data dell’immissione in possesso della promissaria e quella di instaurazione del presente giudizio 2006 , nel quale per la prima volta era stata formulata domanda di condanna al pagamento del residuo prezzo. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Fallimento omissis sas, sulla base di due motivi anche illustrati da memoria, ai quali resiste con controricorso B.B.G.S. , che propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. Ragioni della decisione 1. Il ricorso principale è fondato nei termini di seguito precisati. 1.1. Con il primo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 2935, 2943, 2944 e 2945 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e si lamenta che la Corte territoriale ha fatto decorrere il termine di prescrizione del credito azionato dalla curatela fallimentare dalla data dell’immissione in possesso della B. nell’immobile oggetto del contratto preliminare, anziché dalla data di riconoscimento del debito da parte della stessa B. , contenuto nell’atto di citazione del 24 marzo 1987 che aveva introdotto il precedente giudizio intercorso tra le parti. In subordine, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2944 c.c., sul rilievo che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della circostanza che nel precedente giudizio omissis sas aveva formulato domanda di risoluzione, così interrompendo il termine prescrizionale fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado 9 dicembre 1997 . Prima di tale data, infatti, la società e quindi la curatela non avrebbero potuto avanzare domanda di pagamento del prezzo. 2. Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e si lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di ingiustificato arricchimento proposta dal Fallimento in via subordinata. 3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché vizio di motivazione. La disposta compensazione delle spese tra la B. ed i chiamati in causa G. e A. sarebbe incompatibile con la riconosciuta fondatezza dell’azione di manleva. 4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. 4.1. La Corte d’appello ha ritenuto che dalla lettura della sentenza del Tribunale di Avezzano n. 441 del 1990 confermata in appello con sentenza della Corte de L’Aquila n. 526 del 1996 - non emergessero elementi per ritenere che fosse stata interrotta la prescrizione decennale del diritto al pagamento del residuo prezzo dell’immobile che la sig.ra B. aveva acquistato dalla società omissis . A sostegno della decisione la Corte territoriale ha evidenziato che in quel processo si è discusso di adempimento coattivo del preliminare di compravendita o di valutazione dell’atto di immissione in possesso come contratto definitivo con contemporanea dichiarazione di disponibilità a versare la residua parte del prezzo da parte degli acquirenti e che la questione della legittimità del mancato pagamento del residuo prezzo era stata dedotta in chiave difensiva rispetto alla domanda di risoluzione, formulata dalla società venditrice per inadempimento dell’acquirente consistito proprio nel mancato versamento del residuo prezzo. 4.2. La conclusione cui è pervenuta la Corte d’appello, sulla base dei rilievi sopra riportati, è erronea. Il pregresso giudizio aveva ad oggetto l’esecuzione del preliminare ovvero la sua risoluzione, e la parte acquirente, che agiva per l’esecuzione del contratto, si era dichiarata disponibile al pagamento della residua parte del prezzo, e ciò integra il riconoscimento del diritto che interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, deve attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto implicante l’esistenza del debito e incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo ex plurimis, Cass. 27/03/2017, n. 7820 Cass. 12/02/2010, n. 3371 . Nè può assumere rilevanza in senso contrario l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, formulata dalla stessa parte e finalizzata a giustificare il proprio inadempimento a fronte della domanda di risoluzione ex adverso proposta. 4.3. Il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto dalla domanda giudiziale della sig.ra B. - che conteneva il riconoscimento del diritto di credito della società venditrice - con effetto sospensivo ex art. 2945 c.c., comma 2, fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito quel giudizio. Solo a partire da tale momento, che coincide con la data di scadenza del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., secondo la disciplina applicabile ratione temporis, decorrente dalla pubblicazione della sentenza 24 ottobre 1996 , la prescrizione decennale ha ripreso il suo corso, con la conseguenza che il diritto al pagamento non si era prescritto alla data di notifica del ricorso monitorio 9 febbraio 2007 . Del tutto priva di riscontro risulta, infatti, la deduzione della controricorrente secondo cui la sentenza sarebbe stata notificata e quindi il giudicato si sarebbe formato alla scadenza del termine breve di impugnazione 7 febbraio 2007 . 5. All’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, che comporta l’assorbimento del secondo motivo, concernente la domanda subordinata, nonché del ricorso incidentale, che attiene al regolamento delle spese, segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice designato in dispositivo, che provvederà a riesaminare le domande e provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione.