Il credito risarcitorio derivante da sinistro stradale può essere ceduto

Il credito di risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi degli artt. 1260 c.c. e segg. e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a. , non sussistendo alcun divieto in materia di cessione del credito risarcitorio.

Questo il contenuto dell’ordinanza della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 21765/19, depositata il 28 agosto. Il caso. Il Giudice di pace di Trento respingeva la domanda di un’autocarrozzeria volta al risarcimento dei danni nei confronti di una compagnia assicuratrice commisurato al corrispettivo per l’auto sostitutiva fornita al cliente assicurato a seguito di sinistro stradale. Tale pretesa si fondava sul fatto che il cliente avesse ceduto alla società attrice il diritto di credito vantato verso la compagnia assicuratrice a titolo di pagamento per le prestazioni svolte, e che quest’ultima aveva provveduto a pagare ad esclusione del suddetto corrispettivo per l’auto sostitutiva. Il Giudice riteneva, infatti, che il contratto di cessione del credito fosse nullo, avendo la società attrice posto in essere un’attività di finanziamento senza i requisiti prescritti. Tale decisione veniva confermata nel successivo grado di giudizio, dunque l’autocarrozzeria propone ricorso per cassazione, lamentando l’erronea decisione dei Giudici nel ritenere che il rapporto tra essa ed il cliente rientrasse nell’ipotesi di esercizio di un’attività di concessione di finanziamenti, avendo essa solamente effettuato una prestazione a favore del cliente, il quale avrebbe pagato cedendo il proprio credito risarcitorio. La cessione del credito risarcitorio. La Suprema Corte dichiara fondato il ricorso, rilevando che il credito di risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi dell’artt 1260 c.c. e ss., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio . Nel caso di specie, la cessione non costituisce un’operazione di finanziamento ma lo strumento di pagamento del cedente per la prestazione professionale di carrozziere posta in essere dalla cessionaria del credito, nonché attuale ricorrente. Ciò affermato, gli Ermellini accolgono il ricorso, cassano il provvedimento impugnato e rinviano gli atti al Giudice di seconde cure.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 14 maggio – 28 agosto 2019, n. 21765 Presidente Travaglino – Relatore Pellecchia Rilevato che Nel 2015, la D. S.n.c. di G. e I.D. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Trento, la Itas Mutua, esponendo che in data 15 marzo 2010 il veicolo di proprietà di B.P. , assicurato con la convenuta, aveva subito un danno per esclusiva responsabilità del conducente di altro veicolo in data omissis il B. aveva ceduto alla società attrice, esercente l’attività di autocarrozzeria, il diritto di credito vantato nei confronti della propria compagnia assicuratrice, a titolo di pagamento per le prestazioni svolte Itas Mutua aveva provveduto a pagare la somma corrispondente ai danni materiali subiti dalla autovettura, ma aveva rifiutato di pagare il corrispettivo per l’auto sostitutiva che l’autocarrozzeria aveva fornito al proprio cliente. Si costituì la Itas Mutua, contestando la fondatezza della pretesa risarcitoria. Eccepì in particolare la nullità del contratto di cessione del credito, per avere la D. posto in essere un’attività di finanziamento in assenza di requisiti di legge. Il Giudice di Pace di Trento, con sentenza n. 138/2016, emanata secondo equità, rigettò la domanda, rilevando l’illiceità del credito de quo, in quanto derivante dall’esercizio di un’attività intermediazione/finanziamento in assenza dei requisiti di legge, ovvero da un’illegittima attività sistematica di autonoleggio, con richiesta non del pagamento del servizio, ma della cessione del credito da parte di danneggiati da sinistri stradali. 2. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Trento con la sentenza n. 737/2017, depositata il 7 luglio 2017. Il Tribunale ha rilevato che, dalle risultanze in atti, emerge che la D. esercita, in modo sistematico e organizzato nei confronti della clientela, un’attività di intermediazione finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, in quanto connessa ad operazioni di acquisto di credito ai sensi del D.M. n. 29 del 2009, art. 3. È poi irrilevante, al fine di qualificare l’operazione in esame come finanziamento, il fatto che la cessione del credito sia avvenuta senza pagamento di una somma di denaro, venendo comunque in rilievo un’utilità finanziaria per il cedente, corrispondente al risparmio di spesa connesso al mancato esborso del corrispettivo alla autocarrozzeria che ha effettuato il noleggio del mezzo sostitutivo. Pertanto, secondo la Corte d’appello, poiché l’attività di concessione finanziamento è stata posta in essere da soggetto non autorizzato, in violazione della riserva di cui all’art. 106 T.U.B l’accordo di cessione è nullo. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, la D. S.n.c. di D.G. e I. . 3.1. Resiste con controricorso la Itas Mutua. Considerato che 4. La ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dei principi regolatori materia di cessione del credito ed attività di finanziamento ex art. 106 TUB in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 . Erroneamente i giudici di merito avrebbero ritenuto che il rapporto tra l’autocarrozzeria ed il cliente integrasse un’ipotesi di esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti, come tale riservata agli intermediari finanziari autorizzati. Come risulterebbe confermato sia dai D.M. attuativi dell’art. 106 TUB, sia dall’esame della giurisprudenza disponibile, con il finanziamento, il finanziatore, nelle forme più varie, mette a disposizione dei finanziato una disponibilità di denaro. Nel caso di specie, la società ricorrente non avrebbe finanziato alcunché, in quanto non avrebbe acquistato il credito risarcitorio mettendo a disposizione del B. una somma di denaro o comunque una disponibilità finanziaria. Al contrario, essa avrebbe effettuato una prestazione a favore del B. , il quale avrebbe pagato cedendo il proprio credito risarcitorio. Il trasferimento della titolarità del credito, come di quella di qualsiasi diritto, può avere come titolo anche una cessione finalizzata al pagamento di un debito. Che sia del tutto lecita la cessione da parte del danneggiato in un sinistro stradale del credito risarcitorio vantato verso il danneggiante e la sua assicurazione, a titolo di pagamento del debito esistente nei confronti di chi ha effettuato le riparazioni, sarebbe poi confermato dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 bis, che prevede in tali casi il versamento previa presentazione della fattura emessa dall’impresa abilitata ai sensi della L. n. 122 del 1992, che ha eseguito le riparazioni. Il motivo è fondato. Il credito di risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi degli artt. 1260 c.c. e segg. e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio v. Cass., 10/1/2012, n. 51 Cass., 10/1/2012, n. 52 Cass., 3/10/2013, n. 22601 . Nell’affermare che la cessione del credito implica attività finanziaria soggetta ad autorizzazione D.Lgs. n. 385 del 1992, ex art. 106, il giudice dell’appello ha disatteso il suindicato principio. Come evidenziato in una precedente pronuncia relativa ad un caso del tutto analogo, la cessione in esame costituisce non già un’operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere svolta dalla cessionaria del credito, odierna ricorrente Cass. civ. Sez. III, 14-02-2019, n. 4300 . 5. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione, e rinvia al Tribunale di Trento in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione, e rinvia al Tribunale di Trento in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.