Come provare la simulazione del contratto

La simulazione del contratto è anche desumibile dalla valutazione globale e convergente di fatti noti all’esito di un giudizio di sintesi compiuto dal giudice.

L’erede legittimario, che agisca per l’accertamento di una simulazione di una vendita compiuta dall’ascendente defunto, come terzo estraneo al negozio apparente, beneficia del favor probatorio di cui all’art. 1417 c.c. sicché questi potrà provare la simulazione con il ricorso al meccanismo delle presunzioni, sebbene la verifica di queste e della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza degli elementi di fatto richiesti dalla legge spetti sempre al Giudice del merito, che è chiamato ad apprezzare l’efficacia dei fatti noti nella loro convergenza globale all’esito di un giudizio di sintesi. La sentenza resa dal Tribunale di Latina n. 975 del 16 aprile 2019 offre interessanti spunti di riflessione in ordine alla prova richiesta per far emergere, in giudizio, l’esistenza di un negozio simulato nella particolare ipotesi in cui il soggetto che agisce per far valere la simulazione, non è parte del negozio simulato. Il caso. Come noto, il secondo comma dell’art. 1415 c.c. riconosce in capo ai terzi un interesse qualificato che conferisce loro la facoltà di agire in giudizio, nei confronti delle parti, per far valere la simulazione dell'atto che pregiudica i loro diritti. In questa peculiare ipotesi, le limitazioni probatorie stabilite per le parti in ordine all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni non valgono per i terzi, i quali potranno quindi avvalersi anche di tali mezzi istruttori per provare la simulazione. Nella vicenda in esame l’azione di simulazione è stata proposta dal figlio, estraneo al rapporto giuridico simulato, che ha agito al fine di vedere accertare la natura simulata del contratto di vendita, concluso tra il padre e la compagna, con cui aveva anche avuto una figlia, avente ad oggetto la nuda proprietà di un immobile. L’attore, che conveniva in giudizio l’acquirente del bene immobile, in capo alla quale si era consolidata la proprietà piena, a seguito del decesso del padre, e la figlia di questa, ha sostenuto che il negozio concluso dal suo ascendente fosse in realtà una donazione e che lo stesso ledesse la sua quota di legittima così manifestando l’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante nella sua sfera patrimoniale. Deduceva l’attore che la natura simulata del negozio giuridico fosse rinvenibile da più elementi, tra i quali la circostanza che ancorché nell’atto notarile si facesse riferimento al prezzo della vendita, non vi fosse alcuna traccia in ordine al suo effettivo versamento. Concludeva richiedendo l’accertamento della natura simulata del negozio, oltre alla sua nullità per violazione delle norme in materia di legittima. Gli elementi concordanti e presuntivi che portano all’accertamento della natura simulata del negozio giuridico. Nel decidere il Tribunale, senza istruzione della causa, ma sulla scorta di elementi presuntivi valutati nella loro convergenza globale, è giunto all’accoglimento del ricorso. Il Giudice del merito ha sostanzialmente desunto l’esistenza di una donazione, simulata dietro un negozio di vendita da una serie di elementi tutti convergenti tra di loro verso la medesima direzione. Il primo elemento di valutazione è stato rinvenuto nella natura giuridica del bene, nella misura in cui oggetto della vendita è la nuda proprietà, con riserva del diritto di usufrutto, e non già la piena proprietà del bene. Il secondo elemento di valutazione è stata la qualità delle parti del negozio simulato che avevano tra di loro una relazione sentimentale dalla quale era anche nata una figlia, anche essa convenuta nel giudizio. La terza circostanza valorizzata è stato il prezzo praticato al bene, a parere del Giudice intuitivamente inadeguato alla tipologia dell’immobile oltre alla mancata prova della sua effettiva dazione alla parte venditrice infatti nel corso del giudizio l’acquirente non ha dimostrato l’esborso a fronte dell’acquisto, così come avrebbe dovuto fare, anche alla luce dell’orientamento espresso dalla Cassazione secondo la quale la circostanza dell’indicazione dell’avvenuto pagamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, non libera la parte dell’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo in tal senso Cass. Civ. n. 5326/2017 . La quarta circostanza presuntiva considerata dalla Cassazione è la rinuncia all’ipoteca legale da parte dell’acquirente. Gli indici individuati dal Giudice di Primo grado lo hanno condotto ad accertare la natura simulata del contratto di vendita avente ad oggetto la nuda proprietà di un immobile. La mancata prova della nullità dell’atto di donazione per violazione delle norme imperative. Mentre non hanno trovato accoglimento le ulteriori domande formulate di accertamento della nullità dell’atto per violazione di norme imperative ai sensi degli articoli 542, comma 2, c.c. e 737, comma 1, c.c Il Giudice ha ritenuto che l’attore non abbia provato nulla in ordine alla volontà effettiva del disponente di eludere le norme poste a tutela della sua quota di legittima, per come contemplata dall’art. 542, comma 2, c.c., violazione che, a parere del magistrato, ove provata avrebbe al più consentito all’attore di esperire un’azione finalizzata alla riduzione per la reintegra della sua quota lesa.

Tribunale di Latina, sentenza 16 aprile 2109, numero 975 Giudice Serino Ragioni in fatto e in diritto All’odierno giudizio è applicabile l’art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 numero 69 e, per l’effetto, la stesura della sentenza segue l’art. 132 c.p.c. come modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello svolgimento del processo” salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione . Con atto di citazione ritualmente notificato Ca. Sa. conveniva in giudizio, dinanzi all’intestato Tribunale, Ca. Ca. e Ai. Ma., chiedendo accertarsi e dichiararsi la simulazione del contratto di compravendita immobiliare stipulato da quest’ultima convenuta e il di lui padre, Ca. Vi., deceduto in data 2.11.2013. L’attore deduceva che al momento dell’apertura della successione il de cuius era coniugato, ancorché legalmente separato, con Es. Anumero madre dell’odierno istante e, ancora, che, oltre all’attore e alla propria madre, erede era anche la figlia Ca. Ca., nata da una relazione more uxorio con Ai. Ma Rappresentava che con atto a rogito Notaio Ar. del 11.9.1990 Rep./Racc. numero 8898/770, Ca. Vi. vendeva ad Ai. Ma., al prezzo di lire 13.000.000,00 tredici milioni , la nuda proprietà dell’immobile in narrativa, riservando a sé il diritto d’usufrutto. Evidenziava, quindi, che a seguito del decesso di Ca. Vi., si consolidava la piena proprietà dell’appartamento di cui sopra in capo all’odierna convenuta, Ai. Ma Deduceva, inoltre, che la vendita conclusa tra le parti era simulata, intendendo le stesse realizzare una donazione, come poteva evincersi dalla circostanza che - nell’atto notarile non risultava la corresponsione del prezzo di vendita, laddove si legge che il prezzo è di lire 13.000.000,00, che la parte venditrice dichiara di aver già ricevuto dalla parte acquirente, alla quale di detta soma rilascia liberatoria quietanza, rinunziando all’ipoteca legale” - le parti avevano una figlia in comune, Ca. Ca Asseriva, infine, che le odierne convenute, invitate a prendere parte al procedimento di mediazione presso l’Organismo INMEDIAR, durante il primo incontro svoltosi in data 25.2.2015, dichiaravano di non volervi aderire. Concludeva, pertanto, chiedendo - piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito accertare e dichiarare la simulazione del contratto di compravendita, stipulato con atto a rogito Notaio Ar. in data 11.9.1990, Rep./Racc. numero 8898/770, per strumento del quale il Sig. Vi. Ca. ha venduto alla Sig.ra Ma. Ai. la nuda proprietà del seguente bene immobile, al prezzo di lire 13.000.000,00 pari ad Euro 6.713,93, riservando in capo a sé l’usufrutto appartamento sito in omissis . , distinto con il numero interno omissis . , composto di vani catastali 5, confinante con detta Via omissis . , vano scala e appartamento interno 5 riportato nel NCEU alla partita 6285 intestata a Romano Ca., Foglio SU/3, mappale 53913-p.2-z.1-categoria A2, Classe 3, Vani 5 – piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito accertare e dichiarare la nullità del medesimo contratto, siccome concluso al fine di eludere le norme imperative di cui agli artt. 542, comma 2 e 737, comma 1, c.c. Si costituivano in giudizio con distinte comparse di costituzione le convenute, le quali, contestando in fatto e in diritto quanto dedotto dall’odierno istante, chiedevano respingersi la domanda attorea con condanna alle spese del giudizio in favore del procuratore antistatario e la convenuta Ca. Ca. dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva. Con note istruttorie di cui all’art. 183, comma 6, numero 1 c.p.c., Ca. Ca. integrava e precisava le domande formulate e, quindi, chiedeva condannarsi l’attore al risarcimento del danno pari ad Euro 5.000,00 in favore della Signora Ca. Ca. per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. salvo maggiore e/o minore somma che fosse ritenuta di giustizia. Dichiarati inammissibili i mezzi istruttori articolati dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 17.1.2019, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. Ciò detto, si osserva quanto segue. L’art. 1415, comma 2 c.c., nel legittimare i terzi all’esperimento dell’azione di simulazione, non consente di ravvisare un indistinto e generalizzato interesse di qualunque soggetto in rapporto con i simulanti ad ottenere il ripristino della situazione reale la legittimazione all’esperimento dell’azione spetta, invero, solamente al terzo che abbia sofferto, o che possa soffrire, un pregiudizio nella propria sfera giuridica a seguito dall’operazione simulata. A tal riguardo, può considerarsi terzo legittimato ad esperire l’azione di simulazione l’erede di una delle parti simulanti, allorché agisca in giudizio a tutela della quota di riserva. Sul tema, la Suprema Corte ha osservato che, laddove il terzo fondi la sua pretesa sulla specifica premessa che l’atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto all’integrità della sua quota di legittima, egli si pone come terzo nei confronti della simulazione Cassazione civile sez. II, 07/01/2019, numero 125 , giacché fa valere non un diritto esistente nel patrimonio del de cuius, bensì un diritto autonomo e personale Cassazione civile, 7/3/2011, numero 5386 . Orbene, l’erede legittimario che agisca per l’accertamento di una simulazione di una vendita compiuta dall’ascendente defunto, come terzo estraneo al negozio apparente, beneficia, sul piano probatorio, del favor legislativo espresso dall’art. 1417 c.c., in deroga alle limitazioni di cui agli artt. 2722 ss. c.c. La lamentata lesione della quota di legittima, infatti, assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione, pertanto, il legittimario, ancorché successore del defunto, non può ritenersi assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti ex art. 1417 c.c questi, invero, potrà dare prova della simulazione con ogni mezzo, compresa la prova testimoniale e le presunzioni, purché siano gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c. Cassazione civile sez. II, 13/06/2018, numero 15510 . Ad ogni modo, tanto il ricorso al meccanismo della presunzione, quanto la verifica della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per la valorizzazione degli elementi di fatto come fonti presuntive, rientra nella valutazione discrezionale del Giudice di merito Cassazione civile sez. III, 27/03/2018, numero 7512 , il quale è tenuto ad apprezzare l’efficacia sintomatica dei fatti noti, non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all’esito di un giudizio di sintesi. Peraltro, come rimarcato anche recentemente dalla Suprema Corte, il giudizio di idoneità dei fatti posto a fondamento dell’argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo ad una mera quaestio voluntatis , non è censurabile in sede di legittimità, ove non viziato in punto di motivazione Cassazione civile sez. III, 27/03/2018, numero 7512 . Venendo al giudizio de quo, che la vendita dell’appartamento in narrativa, dissimuli, in realtà, una donazione è desumibile da una serie di circostanze, qui di seguito elencate. Innanzitutto, rilevante è il tipo di operazione negoziale posta in essere tra Ca. Vi. de cuius e Ai. Ma. odierna convenuta , in data 11.9.1990, trattandosi di una vendita della sola nuda proprietà con riserva di usufrutto dell’appartamento sito in omissis . , distinto con il numero interno omissis . , composto di vani catastali 5. Altro profilo da considerare è che gli stipulanti avevano una figlia in comune, la convenuta Ca. Ca., all’epoca undicenne, e, ancora, che all’atto della vendita Ca. Vi. era coniugato con Es. Anumero , dalla cui unione nasceva l’odierno attore, Ca. Sa In presenza, dunque, di una pluralità di legittimari, la vendita con riserva di usufrutto era preordinata a dissimulare una donazione, altrimenti aggredibile dagli stessi se concretamente lesiva della quota di riserva , venendosi poi a consolidare alla morte del de cuius usufruttuario, la piena proprietà dell’immobile in capo ad Ai. Ma Ulteriore conferma del carattere simulato della vendita è ravvisabile nel prezzo praticato di lire 13.000.000,00 tredici milioni - pari ad Euro 6.713,93 - e asseritamente versato da Ai. Ma. al defunto padre dell’odierno attore v. rogito notarile, all. numero 2, pag.2, fascicolo Ai. Ma. . Pur prescindendo da una valutazione di congruità dell’importo rispetto al valore della nuda proprietà dell’immobile per la cui stima non è stata disposta CTU , si sottolinea che non vi è prova dell’avvenuto pagamento della suddetta somma da parte di Ai. Ma. in favore del de cuius, il quale, peraltro, avrebbe anche rilasciato relativa quietanza liberatoria, come tale potenzialmente producibile in giudizio v. rogito notarile, all. numero 2, pag.2, fascicolo Ai. Ma. . Si consideri, inoltre, che la Cassazione ha, a tal proposito, ribadito che l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile” Cassazione civile sez. II, 02/03/2017, numero 5326 . A quanto detto, deve altresì aggiungersi che il de cuius, all’atto di vendita, ha espressamente rinunciato all’ipoteca legale v. rogito notarile, all. numero 2, pag.3, fascicolo Ai. Ma. di talché la volontà di non avvalersi della garanzia reale, all’uopo configurata dal legislatore a tutela della solvibilità debitoria, disvela ulteriormente la causa donandi sottesa all’operazione negoziale. In ragione di quanto sopra, deve, quindi, ritenersi simulato il contratto di vendita e, pertanto, meritevole di accoglimento la relativa domanda attorea. Inoltre, non può sottacersi il fatto che, per fatto notorio, il valore indicato nell’atto rispetto ad un immobile in Formia di quella tipologia e dimensioni, appare inadeguato, pur trattandosi di alienazione della sola nuda proprietà. Non può, per contro, per le ragioni che seguono, trovare accoglimento la domanda di nullità del contratto proposta dall’attore, sul presupposto dell’asserita elusione delle norme imperative di cui agli artt. 542, comma 2, c.c. e 737, comma 1 c.c. Come noto, il fenomeno elusivo può realizzarsi non solo mediante un singolo contratto c.d. contratto in frode alla legge , ma anche attraverso la simulazione relativa fraudolenta, laddove la divergenza tra dichiarazione manifestata e dichiarazione voluta e, quindi, l’esistenza dei due negozi giuridici l’uno simulato l’altro dissimulato , sia finalizzata al conseguimento di risultati vietati dal legislatore. Ebbene, nel giudizio de quo, Ca. Sa., non ha fornito alcun elemento utile a comprovare l’effettiva volontà di eludere le norme poste a tutela della legittima. L’art. 542, comma 2 c.c. invocato da parte attorea, definisce l’ammontare della quota di riserva spettante a ciascun legittimario nel caso di concorso di coniuge e figli, prescrivendo che a quest’ultimi spetta la metà del patrimonio ereditario, mentre alla moglie un quarto si ricava, quindi, a contrario, che il restante quarto del patrimonio resta disponibile tanto per liberalità inter vivos, quanto per disposizione testamentaria. Ne deriva che le disposizioni patrimoniali lesive della quota di legittima spettante per legge ad un legittimario non sono nulla, ma abilitano soltanto la parte lesa ad esperire un’azione di riduzione per la reintegra della quota lesa. Quanto all’art. 737, comma 1 c.c., norma anch’essa richiamata dall’attore, non può non rimarcarsi l’inconferenza della stessa rispetto al caso di specie. La disposizione suddetta, invero, prevede l’obbligo dei figli e discendenti e del coniuge che concorrono alla successione di conferire ai coeredi quanto hanno ricevuto, direttamente o indirettamente, dal defunto per donazione, ad eccezione che siano stati a ciò dispensati da quest’ultimo. Orbene, anche in ordine a tale deduzione, non sussiste alcun motivo di nullità dell’atto. Ad ogni modo, difettando la prova della lesione della quota di riserva dei successibili, non può ravvisarsi nella vendita simulata di cui sopra una sottesa volontà elusiva delle norme poste a tutela dei legittimari in astratto configurabile come motivo di nullità del contratto , atteso che il fenomeno simulatorio potrebbe anche essere stato animato da finalità non necessariamente illecite o fraudolente. Meritevole di accoglimento è, invece, la domanda formulata da Ca. Ca., la quale chiedeva dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva nel giudizio de quo. A tal riguardo, deve osservarsi in primis che Ca. Ca. non è parte dell’atto di vendita della cui simulazione si tratta e, in secundis, che nessuna pretesa è stata mossa nei suoi riguardi da parte attorea, giacché le domande proposte hanno ad oggetto l’accertamento della natura simulata, nonché la declaratoria di nullità, del negozio intercorso unicamente tra la di lei madre, Ai. Ma., e Ca. Vi Peraltro, come evidenziato anche dalla Suprema Corte, il litisconsorzio necessario in un giudizio di simulazione assoluta o relativa di un contratto si instaura solo fra i partecipanti all'accordo simulatorio, giacché l'accertamento da svolgere comporta il mutamento della situazione giuridica unica e necessariamente comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la situazione di apparenza contrattuale, nei confronti dei quali la sentenza che accerta la simulazione è destinata a spiegare i suoi effetti Cassazione civile sez. I, 17/04/2014, numero 8957 . Sicché, ravvisandosi una posizione di terzietà di Ca. Ca. rispetto al negozio di cui trattasi, va riconosciuto il difetto di legittimazione passiva e, conseguentemente, rigettata la domanda proposta nei suoi confronti. Quando alla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata da Ca. Ca., si osserva quanto segue. Come noto, la responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale, sicché la relativa domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c., soggiace alle regole probatorie tipiche dell’illecito aquiliano grava, infatti, sull’istante, l’onere di dimostrare l’esistenza sia dell’elemento soggettivo - consistente nella consapevolezza o nell’ignoranza colpevole dell’infondatezza della tesi avversa - sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. Nel caso di specie, parte convenuta non ha compiutamente assolto all’onere probatorio non avendo fornito prova, in alcun modo, né del danno subito – sia esso patrimoniale o non patrimoniale - né del nesso di causalità tra la condotta processuale della controparte e il danno non iure sofferto, peraltro, quantificato genericamente in Euro 5.000,00 senza previa indicazione dei criteri di determinazione all’uopo impiegati. Sul tema, la Suprema Corte insegna che in forza dei principi relativi al danno conseguenza il pregiudizio subito dalla parte deve essere provato e non può più essere individuato in re ipsa danno evento nella mera violazione dell'interesse leso, in quanto il danno, quale componente dell'illecito, è una conseguenza meramente eventuale dell'evento lesivo Cassazione civile sez. III, 19/10/2015, numero 21079 . Ne consegue che la domanda prooposta da Ca. Ca. è infondata e va rigettata, non avendo la stessa provato di aver sofferto una perdita economica e/o altri danni di natura psicologica derivanti dalla condotta processuale attorea. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza ed esse sono liquidate, sulla base del D.M. 55/14. Va, infine, disposta la trascrizione della presente sentenza presso il Conservatore dei registri immobiliari. P.Q.M. Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede - in accoglimento della domanda proposta da Ca. Sa. dichiara la simulazione del contratto di compravendita, stipulato con atto a rogito Notaio Ar., in data 11.9.1990, Rep./Racc. numero 8898/770, tra Ca. Vi. e Ai. Ma. avente ad oggetto beni immobile sito in omissis . , distinto con il numero interno omissis . , composto di vani catastali 5, confinante con detta Via omissis . , vano scala e appartamento interno omissis . - rigetta la domanda di nullità del contratto per violazione di norme imperative - dichiara il difetto di legittimazione passiva di Ca. Ca. e, per l’effetto, rigetta la domanda attorea nei suoi confronti avanzata, - rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria proposta da Ca. Ca., - condanna Ai. Ma. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Ca. Sa. che liquida in Euro 284,48 per spese, di cui Euro 450,00 per la fase di studio, Euro 400,00 per la fase introduttiva, Euro 500,00 per la fase istruttoria e Euro 900,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a., - condanna Ca. Sa. al pagamento in favore di Ca. Ca. delle spese che liquida in Euro 450,00 per la fase di studio, Euro 400,00 per la fase introduttiva, Euro 500,00 per la fase istruttoria e Euro 900,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a., da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratisi antistatario, - dispone la trascrizione della presente sentenza a cura del Conservatore dei Registri immobiliari competente per territorio con esonero da responsabilità.