Determinazione dell’indennizzo da corrispondere al professionista: quali criteri deve seguire il giudice?

Il giudice, nel determinare l’indennizzo spettante al professionista, non deve liquidare il compenso secondo la tariffa stabilita quale corrispettivo di prestazioni effettuate in base ad un contratto valido ed efficace ma utilizzare la parcella quale mero parametro di riferimento per valutare il risparmio della pubblica amministrazione e dell’impoverimento del professionista.

Così la Cassazione con la sentenza n. 7566/19, depositata il 18 marzo. Il fatto. La Corte d’Appello di Potenza revocava il decreto ingiuntivo emesso su ricorso di un professionista avverso un consorzio, per il pagamento del compenso professionale dovuto per l’elaborazione di un progetto. I Giudici territoriali ritenevano che il ricorrente non avesse fornito prova del proprio credito della sua diminuzione patrimoniale”, non potendo tener conto delle tariffe professionali, ancorché vistate dall’ordine competente. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione il professionista deducendo che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso la possibilità di utilizzare la tariffa professionale come parametro di valutazione per determinare l’indennizzo spettante al professionista art. 2041 c.c. . Di conseguenza, considerando inidonea la parcella prodotta dal professionista ai fini della determinazione dell’indennizzo, non ha considerato provato il credito e ha escluso che fosse dovuta la corresponsione di un indennizzo. Utilizzo del tariffario professionale come parametro. La Corte, ritenendo fondati i motivi, ribadisce che qualora per lo svolgimento di un’attività professionale, debba essere riconosciuto un indennizzo per arricchimento senza causa, ai sensi dell’art. 2041 c.c., la quantificazione dell’indennizzo medesimo può essere effettuata utilizzando la tariffa professionale come parametro di valutazione, per desumere, in via generale, il risparmio conseguito dalla P.A. committente rispetto alla spesa cui sarebbe andata incontro nel caso di incarico professionale contrattualmente valido . Chiarito quanto sopra, gli Ermellini precisano anche che la prestazione offerta dal professionista è stata riconosciuta come utile dal consorzio, il quale ha approvato e utilizzato il progetto. Inoltre viene specificato dai Giudici che, nel caso concreto, non si deve liquidare il compenso di professionista secondo tariffa quale corrispettivo di prestazioni effettuate in base ad un contratto valido ed efficace, ma il giudice deve utilizzare la parcella quale mero parametro di riferimento per valutare il risparmio della pubblica amministrazione e dell’impoverimento del professionista. Per questo motiva la Cassazione accoglie il ricorso del professionista.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 novembre 2018 – 18 marzo 2019, n. 7566 Presidente Oricchio – Relatore Federico Fatti di causa D.P.L. propone ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 276/13 depositata il 9 ottobre 2013, con la quale, confermando la sentenza di primo grado, è stato revocato il decreto ingiuntivo emesso su ricorso del D. per il compenso professionale per la elaborazione di un progetto relativo all’acquisizione e sistemazione di aree negli agglomerati industriali di Potenza, giusta lettera d’incarico del 19.3.1982. La Corte territoriale, pur rilevando che il riconoscimento dell’utilità dell’opera da parte della P.A. era avvenuto in modo del tutto incontrovertibile, ha ritenuto che l’odierno ricorrente, non avesse fornito alcuna prova della sua diminuzione patrimoniale , non potendo assumersi come parametro per la determinazione del relativo compenso le tariffe professionali, ancorché vistate dall’ordine competente. Da ciò il rigetto della domanda, in quanto l’attore non aveva assolto in alcun modo all’onere di provare il proprio credito. Il consorzio resiste con controricorso. In prossimità della precedente adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. Il Collegio, peraltro, rilevato che la causa concerneva questioni di rilevanza nomofilattica ne ha disposto il rinvio alla pubblica udienza. In prossimità dell’odierna udienza il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione Deve preliminarmente disattendersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3 , atteso che esso contiene l’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, dalla quale risultano le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte, nonché lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni essenziali Cass. 19767/2015 ,contenendo in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito Cass. 14784/2015 . Con i due motivi di ricorso che, per la stretta connessione, vanno unitariamente esaminati, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 e 1226 c.c., per avere la Corte territoriale escluso la possibilità di utilizzare la tariffa professionale come parametro di valutazione per determinare l’indennizzo spettante al professionista ex art. 2041 c.c., se del caso anche a seguito di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. ed avere conseguentemente escluso la corresponsione di indennizzo in favore del ricorrente. I motivi sono fondati. La Corte territoriale ha infatti affermato che l’odierno ricorrente non aveva fornito alcuna prova relativa alla sua diminuzione patrimoniale, subita per effetto dell’esecuzione della prestazione resa, per essersi limitato a produrre, a sostegno della propria pretesa, la parcella vistata dall’ordine. La Corte territoriale, in particolare, pur affermando che risultava dimostrata, sulla base della documentazione prodotta, l’ utilità della prestazione professionale del ricorrente, atteso che il progetto da costui redatto era stato utilmente trasmesso alla Regione Basilicata che lo aveva approvato, ha fatto discendere dalla inidoneità della parcella ai fini della determinazione dell’indennizzo ex art. 2041 c.c., la mancata prova del credito ed il rigetto della domanda. La statuizione non è conforme a diritto. Come questa Corte ha già affermato, infatti, qualora, per lo svolgimento di un’attività professionale, debba essere riconosciuto un indennizzo per arricchimento senza causa, ai sensi dell’art. 2041 c.c., la quantificazione dell’indennizzo medesimo può essere effettuata utilizzando la tariffa professionale come parametro di valutazione, per desumere, in via generale, il risparmio conseguito dalla P.A. committente rispetto alla spesa cui essa sarebbe andata incontro nel caso di incarico professionale contrattualmente valido vedi al riguardo Cass. 19942/2011 351/2017 . Orbene, in presenza del presupposto della riconosciuta utilità della prestazione, avendo la Corte territoriale accertato che il progetto redatto dal ricorrente era stato approvato ed utilizzato dal Consorzio, il giudice di merito ha del tutto omesso di considerare, quale parametro utilizzabile ai fini dell’indennizzo ex art. 2041 c.c., la parcella vistata depositata dal professionista. Non si tratta invero di liquidare il compenso del professionista secondo tariffa, quale corrispettivo di prestazioni effettuate sulla base di un contrato valido ed efficace, ma di utilizzare la parcella quale mero parametro di riferimento, non solo del risparmio della P.A., ma anche della perdita patrimoniale del professionista, requisito che va adeguato alla peculiarità della prestazione d’opera intellettuale. Anche in relazione dell’esercizio del potere officioso di cui dell’art. 1226 c.c., dunque, la parcella regolarmente vistata avrebbe dovuto essere presa in esame dalla Corte territoriale, ferma restando la valutazione, ad essa demandata, delle complessive risultanze processuali e dunque l’apprezzamento di questa la parcella e le voci ivi indicate alla luce di quelle e ciò, fermo il limite insito nell’utilizzo della parcella quale mero parametro di determinazione del vantaggio economico della P.A. e del correlativo impoverimento del professionista, la cui concreta determinazione va rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. La sentenza va dunque cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione.