



locazione | 01 Marzo 2019
Le diverse nullità del contratto di locazione stipulato non in forma scritta
di Giuseppe Davide Giagnotti - Avvocato
Il contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato non in forma scritta, secondo l’art. 1 l. n. 431/1998, deve considerarsi affetto da nullità assoluta, rilevabile sia su impulso di parte che d’ufficio, dal giudice, con l’unica eccezione dell’ipotesi in cui la forma verbale sia stata in qualche modo imposta dal locatore, in sede di stipula. In questo caso, non si ha nullità assoluta, ma piuttosto nullità relativa di protezione, denunciabile dal solo conduttore, cui spetta la scelta fra la riconduzione del contratto alle condizioni conformi a quanto previsto dagli accordi di categoria e la restituzione di quanto pagato in eccesso, rispetto alle somme effettivamente dovute, in forza dei suddetti accordi.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 5794/19; depositata il 28 febbraio)








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