Rovina e difetti dell’immobile: la decorrenza del termine di denunzia all’appaltatore

Il termine di un anno previsto dall’art. 1669 c.c. per la denunzia all’appaltatore dei gravi vizi di costruzione dell’immobile decorre dal momento in cui il committente consegue la sicura conoscenza dei difetti e della loro causa, potendo anche essere posticipato al termine degli accertamenti tecnici eventualmente necessari.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3674/19, depositata il 7 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello di Torino, in accoglimento del gravame, dichiarava la prescrizione del diritto di un Condominio e dei proprietari delle unità immobiliari al risarcimento del danno per i gravi difetti nell’esecuzione dei lavori di costruzione. La decisione era fondata sul fatto che il termine annuale di prescrizione dell’azione aveva cominciato a decorrere dalla data della lettera con cui l’amministratore aveva denunziato i suddetti difetti di cui i condomini avevano già consapevolezza. L’azione giudiziaria era infatti iniziata quasi 7 anni dopo la scoperta dei vizi. I soccombenti ricorrono in Cassazione dolendosi sostanzialmente dell’erronea valutazione circa gli elementi conoscitivi necessari ai fini della scoperta dei vizi per il computo del termine di cui all’art. 1669 c.c. Rovina e difetti di cose immobili . Rovina e difetti dell’immobile. Secondo la consolida giurisprudenza, i gravi difetti che fanno sorgere la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura . Rilevando dunque i vizi anche se non totalmente impeditivi dell’uso dell’immobile, come ad esempio quelli relativi all’impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni. Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti nella costruzione degli immobili, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza, decorre dal giorno in cui il committente consegue la sicura conoscenza dei difetti e della loro causa, potendo dunque essere posticipato al termine degli accertamenti tecnici eventualmente necessari. La Corte d’Appello non ha correttamente applicato tali principi nella vicenda in esame in quanto ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mero espediente per evitare la prescrizione valorizzando unicamente come momento di decorrenza del termine l’assemblea a cui era seguita la lettera dell’amministratore. Si tratta, per riprendere le parole della Corte, di un unico scarno elemento assolutamente insufficiente alla configurazione di quell’appezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall’imperfetta esecuzione dell’opera . Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 16 gennaio – 7 febbraio 2019, n. 3674 Presidente Lombardo – Relatore Orilia Ritenuto in fatto La Corte d’Appello di Torino con sentenza 28.9.2017, in accoglimento dell’appello proposto dalla P.C. e Figli srl contro la sentenza di primo grado n. 1429/2016 del locale Tribunale , ha dichiarato la prescrizione del diritto del Condominio e dei proprietari delle unità immobiliari al risarcimento dei danni alle parti comuni e alle proprietà esclusive per i gravi difetti nell’esecuzione dei lavori di costruzione dell’edificio. Per giungere a tale conclusione la corte territoriale ha rilevato che il termine di prescrizione annuale aveva cominciato a decorrere dal 11.4.2007, data della lettera con cui l’amministratore aveva denunziato i gravi difetti dì cui si era discusso nella precedente assemblea del 29.3.2007 in cui i condomini avevano avuto la consapevolezza della gravità dei danni . L’azione giudiziaria era stata dunque iniziata, secondo la Corte d’Appello, quasi sette anni dopo la scoperta dei vizi, che non poteva ritenersi avvenuta con la perizia, ritenuta un mero espediente per superare l’eccezione di prescrizione. 2 Contro tale sentenza ricorrono per cassazione il Condominio e i condomini in epigrafe indicati sulla base di tre motivi illustrati da memoria. La società appaltatrice non ha svolto difese. Il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. Considerato in diritto 1.1 Con il primo motivo si denunzia, violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , rimproverandosi alla Corte d’Appello una applicazione in maniera difforme dalla giurisprudenza, avendo valorizzato il momento in cui viene solo percepita l’esistenza del fenomeno e non quello in cui si aggiunge la conoscenza della gravità, della natura e complessità dei rimedi e alla responsabilità del costruttore, momento da farsi coincidere con la redazione della perizia R. del 2013. 1.2 Col secondo motivo i Condominio e gli altri ricorrenti deducono ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 , la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4, per motivazione appartenente e contraddittoria essendosi di fatto la Corte di merito discostata da quella giurisprudenza di legittimità da essa stessa richiamata sulla individuazione del dies a quo della prescrizione. 1.3 Col terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa una serie di fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione, accertati dalla CTU esperita in primo grado, cioè le specifiche indagini tecniche e i molteplici interventi esplorativi resisi necessari per individuare le cause dei riscontrati vizi. I motivi, tutti attinenti al tema della identificazione degli elementi conoscitivi necessari ai fini della scoperta dei vizi ai fini del computo dei termini di cui all’art. 1669, ben possono formare oggetto di esame unitario. Essi sono manifestamente fondati. Per costante giurisprudenza di questa Corte, i gravi difetti che, ai sensi dell’art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell’appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell’uso dell’immobile, come quelli relativi all’efficienza dell’impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell’edificio e non sulle singole proprietà dei condomini v. tra le tante, Sez. 2 -, Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018 Rv. 650645 Sez. 2 -, Ordinanza n. 27315 del 17/11/2017 Rv. 646078 Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013 Rv. 624395 . Sempre secondo la costante giurisprudenza di legittimità, però, il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c., a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale v. Sez. 2 -, Sentenza n. 10048 del 24/04/2018 Rv. 648162 Sez. 3, Sentenza n. 9966 del 08/05/2014 Rv. 630635 Sez. 2, Sentenza n. 1463 del 23/01/2008 Rv. 601284 Sez. 2, Sentenza n. 11740 del 01/08/2003 Rv. 565596 . Nel caso in esame la Corte territoriale, pur partendo da una corretta ricognizione del panorama giurisprudenziale, ha ritenuto che la perizia di parte del 27.3.2013 fosse solo un espediente per aggirare la prescrizione ed ha invece valorizzato unicamente, come momento della scoperta dei difetti, il dibattito assembleare, ma dalla sentenza l’unico dato di fatto che emerge è che in quella riunione si discuteva di perdite nella soletta corsia box , di ripetute richieste e della necessità di eliminazione delrinconveniente , prima che il danno si manifesti di più v. pag. 3 sentenza . Insomma, quell’apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall’imperfetta esecuzione dell’opera è stato in sostanza desunto da un unico scarno elemento assolutamente insufficiente e quindi la conclusione non appare in linea con i citati principi, rendendo inevitabile la cassazione della sentenza. Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d’Appello di Torino, procederà a nuovo esame provvedendo, all’esito, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino.