Come determinare il superamento del tasso soglia dell’usura presunta: chiarimenti dalla Suprema Corte

In tema di verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato dalla l. n. 108/1996, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, gli Ermellini chiariscono come tale operazione debba compiersi.

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1464/19, depositata il 18 gennaio. Il fatto. La Banca popolare proponeva opposizione avverso il decreto del Giudice delegato avente ad oggetto l’approvazione dello stato passivo del fallimento di una società a responsabilità limitata poiché alla ricorrente non era stato riconosciuto un credito. In particolare la Banca contestava la metodologia di calcolo adottata dal curatore nella quantificazione dei tassi soglia. Nella specie, il singolo tasso soglia annuale era stato calcolato inserendovi il valore percentuale della commissione di massimo scoperto riferita al singolo trimestre . Diversamente la ricorrente deduceva che la commissione di massimo scoperto non potesse essere ricompresa nel tasso economico globale . Istanza ritenuta infondata dal Giudice dell’opposizione il quale negava che dall’art. 2 -bis , comma 2, l. n. 2/2009, con riferimento al periodo anteriore all’entrata in vigore di quella norma, la commissione di massimo scoperto andasse esclusa dal calcolo del tasso economico globale della singola operazione di finanziamento . La Banca ricorre in Cassazione. La determinazione. Gli Ermellini precisano che, avendo riguardo dei criteri dettati dalla l. n. 2/2009, per la determinazione del tasso praticato dalla Banca, inserendo nel tasso globale il valore percentuale della commissione di massimo scoperto, si deve procedere alla separata verifica del superamento delle soglie riferite alle diverse grandezze economiche messe in discussione . Nel caso di specie, non può condividersi la conclusione a cui è pervenuto il Giudice dell’opposizione il quale ha fatto proprio il solo conteggio del curatore. Gli Ermellini accolgono il ricorso, cassano il decreto impugnato e rinviano al Tribunale affinché venga applicato il seguente principio di diritto con riferimento ai rapporti svoltosi, in tutti o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2 -bis d.l. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della l. n. 108/1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione di massimo scoperto media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1 l. n. 108 cit., compensandosi, poi l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati tale operazione va compiuta con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta l’art. 2, comma 1 l. n. 108/1996 .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 20 novembre 2018 – 18 gennaio 2019, n. 1464 Presidente Didone – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - La Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio proponeva opposizione contro il decreto del giudice delegato avente ad oggetto l’approvazione dello stato passivo del fallimento omissis s.r.l. nella parte in cui non era stato riconosciuto il credito di essa ricorrente per l’importo di Euro 241.124,62. Nell’occasione la banca contestava la metodologia di calcolo seguita dal curatore nel determinare i tassi soglia e ciò avendo particolarmente riguardo al fatto che il singolo tasso soglia annuale era stato calcolato inserendovi il valore percentuale della commissione di massimo scoperto riferita al singolo trimestre la ricorrente assumeva, inoltre, che la commissione di massimo scoperto non potesse essere ricompresa nel tasso economico globale. Il Tribunale disattendeva l’opposizione. Osservava, quanto alla prima doglianza, che il metodo di calcolo indicato nel ricorso era errato, in quanto esso si basava sulla sommatoria dei valori relativi alla commissione di massimo scoperto, e non sulla estrapolazione della media dei valori stessi. Riguardo alla seconda censura, il Tribunale rilevava come l’art. 644 c.p., comma 4, fosse da considerarsi norma penale in bianco il cui contenuto precettivo era integrato dalla fonte normativa di rango secondario quest’ultima non avrebbe potuto porsi però in contrasto con la regola, contenuta nello stesso art. 644 c.p., comma 4, secondo cui per la determinazione dell’interesse usurario deve farsi riferimento alle commissioni e remunerazioni collegate all’erogazione del credito. Il giudice dell’opposizione negava, infine, che dalla L. n. 2 del 2009, art. 2 bis, comma 2, potessero trarsi argomenti nel senso che, con riferimento al periodo anteriore all’entrata in vigore di quella norma, la commissione di massimo scoperto andasse esclusa dal calcolo del tasso economico globale della singola operazione di finanziamento. 2. - Il decreto del Tribunale di Arezzo, depositato il 22 dicembre 2011, è stato impugnato per cassazione dalla Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio con un ricorso articolato in due motivi, illustrato da memoria. Il fallimento di omissis , intimato, non ha svolto difese. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1996, artt. 1 e 2, della L. n. 2 del 2009, art. 2 bis, comma 2, e dei principi in materia di disposizioni transitorie, dell’art. 12 preleggi, comma 1, e dei principi in tema di interpretazione delle norme di legge, dell’art. 25 Cost., comma 2, e dei principi della riserva di legge in materia penale e di irretroattività della legge penale, nonché degli artt. 1 e dell’art. 644 c.p. lamenta, altresì, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio. La ricorrente rileva, in sintesi, che i decreti del Ministero del tesoro costituiscano norme integratrici della fattispecie usuraria e che, per stabilire se il limite posto dall’art. 644 c.p.p., comma 3, sia stato superato occorra far riferimento a tali decreti deduce, inoltre, che la decisione impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha escluso che la disposizione di cui alla seconda parte della L. n. 2 del 2009, art. 2 bis, comma 2 abbia salvaguardato e cioè, pare intendersi, considerato legittime le rilevazioni dei tassi soglia contenute nei decreti ministeriali emessi ai sensi della L. n. 108 del 1996 relativamente alle operazioni concluse fino al 31 dicembre 2009. Il secondo mezzo prospetta la violazione e falsa applicazione, sotto ulteriori profili, della L. n. 108 del 1996, artt. 1 e 2, della L. n. 2 del 2009, art. 2 bis, comma 2, e dei criteri di determinazione del tasso soglia ai fini della verifica dell’usurarietà dell’interesse, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c., comma 1, e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio. Rileva la ricorrente che la pronuncia del Tribunale risultava essere errata in quanto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia era necessario utilizzare dati tra di loro omogenei, onde avrebbe dovuto elaborarsi un nuovo tasso effettivo globale medio comprensivo della commissione di massimo scoperto. Il ricorrente richiama la propria consulenza tecnica di parte, ove si rilevava che il curatore, dopo aver sommato gli importi addebitati dalla banca nel trimestre di riferimento e nei tre trimestri precedenti, avrebbe confrontato l’incidenza percentuale annua così ottenuta con un tasso soglia annuo, nel quale, tuttavia, aveva incluso il valore percentuale della commissione di massimo scoperto riferita a un singolo trimestre come se il valore trimestrale indicato nei decreti ministeriali emanati trimestralmente fosse un valore annuo e non trimestrale . La banca istante si duole, inoltre, del mancato esperimento della consulenza tecnica che aveva richiesto per l’ipotesi in cui il Tribunale non avesse ritenuto di condividere le prospettazioni da essa formulate sulla base degli analitici conteggi del proprio consulente di parte il giudice dell’opposizione, infatti, non aveva ammesso la consulenza tecnica richiesta senza dare alcuna motivazione al proprio diniego. 2. - I due motivi si prestano a una trattazione congiunta e sono fondati nei termini che di seguito si espongono. La questione specificamente oggetto del secondo motivo è stata, come è noto, di recente affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, dopo aver escluso il carattere interpretativo e retroattivo del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, convertito in L. n. 2 del 2009, hanno nondimeno affermato che la commissione di massimo scoperto assuma rilevanza ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. È stato precisato, al riguardo, che la mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi globali medi imporrebbe al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti stessi e di disapplicarli, giacché tali commissioni integrano il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto, calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento onde le dette commissioni di massimo scoperto non possono non rientrare tra le commissioni o remunerazioni del credito menzionate sia dall’art. 644 c.p., comma 4, e dalla L. n. 2 del 2009, art. 2, comma 1. Le Sezioni Unite hanno peraltro escluso che i decreti presentino l’indicata illegittimità, dal momento che i decreti stessi danno atto, in calce alla tabella dei tassi globali medi, dei valori delle commissioni di massimo scoperto, che sono oggetto di autonoma rilevazione. La modalità di comparazione tra il tasso soglia e il costo complessivo dell’operazione, comprensivo della commissione di massimo scoperto, è stata individuata, poi, avendo riguardo alle indicazioni fornite dalla Banca d’Italia nel bollettino di vigilanza n. 12 del dicembre 2005 in tal senso, una volta constatato che la commissione di massimo scoperto eccede il valore medio oggetto di sperata rilevazione per tale onere finanziario, occorre confrontare, per ciascun trimestre, l’importo della commissione percepita in eccesso con l’ammontare degli interessi ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti al margine , come è definito qualora l’eccedenza della commissione rispetto alla commissione soglia - o CMS soglia - sia inferiore a tale margine , non si determina un supero delle soglie di legge. Avendo riguardo a tali criteri, la conclusione cui è pervenuto il giudice dell’opposizione, il quale ha fatto proprio il conteggio del curatore recepito dal giudice delegato , non può condividersi. Come si desume dal tenore del decreto impugnato, tale conteggio individua il tasso praticato dalla banca da raffrontare al tasso soglia inserendo nel tasso globale in cui confluiscono le varie voci menzionate dell’art. 644 c.p., comma 4 il valore percentuale della commissione di massimo scoperto come si è visto, tale operazione non è però corretta, dovendosi piuttosto procedere alla separata verifica del superamento delle soglie riferite alle diverse grandezze economiche che vengono in discussione il tasso globale e il tasso riferito alla commissione di massimo scoperto . È da aggiungere, poi, per venire alla questione fatta valere col secondo motivo, che la verifica del superamento del tasso soglia vada operata trimestre per trimestre, dovendosi aver riguardo ai dati indicati nei decreti ministeriali che sono stati emessi con tale periodicità. Resta invece assorbita la doglianza inerente al mancato esperimento della consulenza tecnica, spettando al giudice del rinvio verificare se, alla stregua del principio di diritto enunciato, sia necessario dar corso a una indagine di natura contabile. 3. - Si impone, pertanto, la cassazione del decreto impugnato. Il giudice del rinvio dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la CMS soglia, calcolata aumentando della meta la percentuale della commissione di massimo scoperto media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, L. n. 108 cit., compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati tale operazione va compiuta con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1 . Il giudice del rinvio provvederà a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Arezzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.