Scrittura privata per l’acquisto dell’auto: il mero disconoscimento non libera dall’obbligo del pagamento

Sconfitta definitiva per l’acquirente di una Fiat Punto usata egli dovrà versare al venditore i 5mila e 500 euro pattuiti. Insufficiente il disconoscimento da lui effettuato della scrittura privata con cui è stata ufficializzata la compravendita.

Tardivo il ripensamento in merito all’acquisto di una vettura usata. E per nulla sufficiente il mero disconoscimento della scrittura privata con cui è stato concordato il prezzo ed è stata ufficializzata la cessione dell’automobile. Nessun dubbio, quindi, sull’obbligo del compratore di versare la cifra pattuita al venditore Cassazione, ordinanza n. 1028/19, sez. VI Civile, depositata oggi . Scrittura. Sul tavolo una vecchia Fiat Punto e, soprattutto, i 5mila e 500 euro che il compratore avrebbe dovuto versare al venditore. Quella cifra non è però mai stata versata e così la persona che ha ufficialmente ceduto la vettura è costretto ad adire le vie legali, citando in giudizio il compratore. Alla luce degli elementi probatori a disposizione, per i Giudici di merito la lettura della vicenda è semplice il compratore ha illegittimamente non adempiuto al proprio obbligo contrattuale. Inequivocabile, a questo proposito la scrittura privata , sottoscritta dall’acquirente alla presenza di due testimoni , e significativo è il successivo passaggio di proprietà della vettura. Evidente, quindi, il credito vantato dal venditore e pari a 5mila e 500 euro, cioè la cifra pattuita per la cessione della ‘Punto’. Irrilevante è ritenuto, poi, in Appello anche il richiamo del compratore alle risultanze del ‘Pra’ che, spiegano i Giudici, non erano ostative alla possibilità di procedere alla vendita del bene mobile di cui si abbia il possesso , mentre la trascrizione ha solo una funzione di pubblicità . Valore. A confermare la legittimità della pretesa avanzata dal venditore è infine la Cassazione. Per i Giudici del Palazzaccio, difatti, non è possibile mettere in discussione la scrittura privata con cui è stata realizzata la cessione della vettura, anche perché quella documentazione è collegata a una fotocopia del documento di identità del compratore e accompagnata dalla sua sottoscrizione . Quest’ultimo elemento è rilevante, osservano i Giudici, poiché la sottoscrizione del documento vale ad ingenerare una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore al contenuto dell’atto e di assunzione di paternità dello scritto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sottoscrittore . Ciò comporta che per privare di valore probatorio la scrittura privata è necessaria la querela di falso , mentre non basta il semplice disconoscimento , compiuto, in questo caso, dal compratore della vettura.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 17 ottobre 2018 – 16 gennaio 2019, n. 1028 Presidente D’Ascola – Relatore Scalisi Fatti di causa e ragioni della decisione L' Autocarrozzeria Bu. s.n.c., con atto di citazione notificato il 12/06/07, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile dell'Aquila, Ge. Al., per ivi sentirlo condannare, previo accertamento e dichiarazione della conclusione del contratto di compravendita dell'autovettura modello Fiat PUNTO targata omissis , al pagamento della somma di Euro 5.500,00, in favore della società Autocarrozzeria Bu. s.n.c., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. I motivi posti a fondamento della vocatio in ius sono i seguenti 1 che in data 26 giugno 2002, il Sig. Al. Ge. acquistava dal Sig. BU. Ma., legale rappresentante della società Autocarrozzeria Bu. s.n.c, l'autovettura modello FIAT Punto, Tg. omissis , al prezzo convenuto ed accettato tra le parti di Euro 5.500,00 2 che la redazione e la sottoscrizione autografa della citata scrittura privata da parte dell'acquirente, avveniva presso la sede della società attrice alla presenza di due testimoni 3 che il veicolo de quo veniva, contestualmente, consegnato al Sig. Al. Ge. e dopo pochi giorni veniva effettuato il passaggio di proprietà dell'autovettura 4 che il Sig. Bu. Ma., con raccomandata A/R ricevuta in data 29.06.2004 intimava al Sig. Al. Ge. il pagamento della somma oggetto della suddetta compravendita 5 che tale richiesta rimaneva ad oggi, inspiegabilmente, senza riscontro alcuno e che pertanto il Sig. Bu. Ma. risultava essere ancora creditore della somma complessiva di Euro 5.500,00. Si costituiva, in giudizio, il sig. Ge. Al., impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, insistendo, soprattutto, in via preliminare, per l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'Autocarrozzeria Bu. s.n.c nel merito, soprattutto per quanto atteneva la somma richiesta, sottolineava come egli avesse già provveduto medio tempore a corrispondere la somma di Euro 3.500,00 al sig. Mi. Bu., figlio del titolare dell'odierna appellata, quale importo, originariamente, pattuito per la compravendita de quo. Chiedeva quindi, il rigetto della domanda attorea, e in subordine, il risarcimento danni ex art. 1494 c.c., da valutarsi in via equitativa, con condanna alle spese legali. Alla prima udienza di causa Al. formalmente disconosceva ex art. 214 cod. proc. civ. il contenuto della scrittura privata intercorsa tra le parti. Il Tribunale Civile dell'Aquila decidendo in via definitiva, accoglieva la domanda e così provvedeva 1 condanna il convenuto al pagamento, in favore della società attrice, per il titolo di cui in motivazione, della somma di Euro 5.500,00, oltre gli interessi nella misura legale dal 22.04.2005 al saldo 2 condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali. Avverso questa sentenza interponeva appello Al. Ge. chiedendo la riforma integrale delle sentenza impugnata Non si costituiva in giudizio d'appello l'Autocarrozzeria Bu. s.n.c. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza n. 1039/2016, depositata il 06 ottobre 2016 rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata. La Corte distrettuale, confermando la sentenza del Tribunale, chiariva che nessuna prova era stata fornita dal convenuto in merito alla dedotta parziale estinzione del credito e che l'eccezione formulata ex art. 1490 fosse inammissibile per maturata decadenza. A sua volta, la Corte distrettuale chiariva che le risultanze del PRA non erano ostative alla possibilità di procedere alla vendita del bene mobile del quale si abbia il possesso, avendo la trascrizione, solo, una funzione di pubblicità. Del resto, avendo l'Al. rivestito la condizione di acquirente e non essendovi controversie tra il dante causa e colei che risultava proprietaria secondo il PRA l'appellante non sarebbe, neanche, legittimato a far valere questa eccezione. In merito al disconoscimento della scrittura privata di compravendita, secondo la Corte distrettuale, andava proposta querela di falso, dato che il convenuto non aveva disconosciuto la sottoscrizione, ma semplicemente il contenuto. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Al. Be. con ricorso affidato ad un motivo. Mi. Bu. ha resistito con controricorso. Con l'unico motivo di ricorso Al. Ge. lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 216 cod. proc. civ. e degli artt. 2702 e 2703 cod. civ. Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello abbia errato nel ritenere inidoneo ad inficiare di valore probatorio la scrittura privata di cui si dice il disconoscimento di scrittura ex art. 214 cod. proc. civ. avvenuta da parte del sig. Al., non tenendo conto che secondo una giurisprudenza univoca, la parte nei cui confronti venga prodotto una scrittura privata può optare tra la facoltà di disconoscerla e la possibilità di produrre querela di falso essendo diversi gli effetti legati ai due mezzi di tutela la rimozione del valore del documento limitatamente alla controparte o erga omnes. Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo formulato con il ricorso potevano essere dichiarato infondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell'art. 380-bis c.p.c, in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1 , c.p.c. il Presidente ha fissato l'adunanza della Camera di Consiglio. Rileva il collegio che il ricorso, è infondato, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c. 1.= In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché notificato a società, Autocarrozzeria Bu. snc, già, alla data della notifica del 5 aprile 2017, estinta perché cancellata dal registro delle Imprese il 2 febbraio 2016. Va qui osservato che la costituzione di Mi. Bu. quale socio della società Autocarrozzeria Bu. snc, ha sanato la nullità della notifica, perché la stessa avrebbe dovuto essere effettuata ai soci della società estinta o per ultrattività del mandato al difensore costituito nel giudizio che nel caso in esame risultava deceduto . Piuttosto, andrebbe accertato se la società estinta fosse costituita da un solo socio perché ove così non fosse come lascerebbe presumere il tipo di società, in nome collettivo sarebbe necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli eventuali soci della società estinta. Tuttavia, posta l'infondatezza del ricorso, non è necessaria l'eventuale integrazione del contraddittorio. Come ha già avuto modo di chiarire questa Corte con sentenza n. 11171 del 2015, che va confermata, dandone continuità Nel rispetto del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ., da sostanziali garanzie di difesa art. 24 Cost. e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità art. 111 Cost., comma 2 dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti, nonché del principio di economia processuale, che impone al giudice di adottare interpretazioni delle norme processuali che non comportino un dispendio di ulteriori risorse, ove risulti escluso qualsiasi vantaggio o maggior beneficio per le parti, va esclusa anche nel caso di manifesta infondatezza del ricorso la necessità della fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti degli eventuali litisconsorti necessari pretermessi o non raggiunti da rituale notifica. 2.1.= Il motivo del ricorso è infondato perché non coglie l'effettiva ratio decidendi. Come chiarisce lo stesso ricorrente pag. 4 del ricorso considerando che la scrittura privata in questione, elidendo quanto disconosciuto nel giudizio di primo grado, riporta una copia fotostatica della patente del sig. Ge. Al., la sua sottoscrizione e la dicitura Tel . . Insomma, come bene chiarisce il Tribunale di Taranto, il testo della scrittura di cui si dice era riportato sulla fotocopia del documento di identità del convenuto, cioè, di Al E, questi, come ha avuto modo di evidenziare lo stesso Tribunale, non contestava l'autenticità della firma collocata in calce alla scrittura, riconoscendo, altresì, come a lui appartenete il documento raffigurato in copia a monte del testo della scrittura medesima, ma disconosceva il contenuto dell'atto. Come conferma la stessa Corte distrettuale il convenuto appellante non ha disconosciuto la propria sottoscrizione, ma solo il contenuto della scrittura e, a ben vedere, ha anche ammesso di aver parzialmente estinto l'obbligazione, in sede di interrogatorio formale . . Ciò detto, resta evidente che, nel caso in esame, la questione va ricondotta, come correttamente ha affermato la Corte distrettuale e ancor prima il Tribunale di Taranto, nell'ambito dell'abusivo riempimento absque pactis non essendovi alcun patto di un foglio sottoscritto in bianco. Vale la pena osservare, come pure aveva chiarito il Tribunale di Taranto, confermato dalla Corte distrettuale, sia pure in forma indiretta in forza della previsione di cui all'art. 2702 cod. civ. la sottoscrizione del documento vale ad ingenerare una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore al contenuto dell'atto e di assunzione di paternità dello scritto indipendentemente del fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sottoscrittore Sicché, come è giurisprudenza costante, a denunciare il riempimento abusivo di un foglio firmato totalmente o parzialmente in bianco e, dunque, privare la scrittura privata di valore probatorio, era necessaria la querela di falso e non il semplice disconoscimento ex art. 214 cod. civ. Cass. n. 11028 del 2016 , ammesso che tale disconoscimento sia stato effettuato, dato che il ricorrente non indica quando e come aveva proceduto a tale disconoscimento, mentre dall'incartamento processuale, valutato dalla Corte distrettuale, non risultava effettuato. In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente in ragione del principio di soccombenza condannato a rimborsare le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti, in solido, a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000,00 di cui Euro. 200,00 per esborsi oltre spese generali pari al 15% del compenso e accessori come per legge dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.