Decadenza dall’azione di garanzia per i vizi dell’immobile ristrutturato

Ai sensi dell’art. 1669 c.c., dal momento del compimento dell’opera decorre il termine decennale entro il quale devono manifestarsi i vizi, dalla cui scoperta decorre il termine di un anno dalla denuncia, termine interdipendente rispetto a quello successivo, pure annuale, di prescrizione dell'azione .

Così si è espressa la Sezione VII del Tribunale di Milano con la sentenza n. 10386/18, depositata il 14 ottobre. Il caso. Una società edile viene convenuta in giudizio dai coniugi acquirenti di due appartamenti adiacenti sito al quinto piano di una palazzina. In entrambi i compromessi era stato pattuito che tutte le garanzie relative ai lavori eseguiti ricadevano sull’impresa appaltatrice della opere – la convenuta appunto - anche nel caso di eventuali danni. Gli attori chiedono il risarcimento del danno per le infiltrazioni presenti negli immobili, vizi avevano immediatamente riscontrati e tempestivamente denunciati sia al venditore che all’impresa. La società convenuta si costituisce in giudizio eccependo in via preliminare la decadenza degli attori dall’azione di garanzia. Decadenza dall’azione di garanzia. Il Tribunale ritiene applicabile al caso di specie la disciplina di cui all’art. 1669 c.c. norma che appare astrattamente applicabile salvo una verifica della effettiva gravità ed estensione di alcuni dei vizi riscontrati in sede di ATP alle tipologie di vizi lamentati dagli attori . Sul tema, la giurisprudenza di legittimità afferma infatti costantemente che in tema di contratto d’appalto, l’art. 1669 c.c. è applicabile anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che presentino gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo Cass. S.U. n. 7756/2017 , pacifico essendo che tra gli elementi secondari sono da ricomprendersi anche rivestimenti ed infissi . Sulla base di tale premessa, la sentenza precisa che dal momento del compimento dell’opera la norma citata fa decorrere il termine decennale entro il quale devono manifestarsi i vizi, dalla cui scoperta decorre il termine di un anno dalla denuncia, termine interdipendente rispetto a quello successivo, pure annuale, di prescrizione dell'azione . Si tratta infatti di termini interdipendenti, nel senso che se laddove anche uno solo di essi non venga rispettato, la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente non può essere fatta valere. Sulla base della ricostruzione della vicenda come emergente dalle risultanze probatorie, il Tribunale giunge al rigetto delle domande attoree per accoglimento dell’eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta e, in particolare, per la tardività dell’azione rispetto al momento in cui i vizi sono stati scoperti dagli acquirenti.

Tribunale di Milano, sez. VII, sentenza 14 ottobre 2018, n. 10386 Giudice Fedele Motivi della decisione Con atto di citazione notificato in data 25.2.2015 i signori Ta. Go. Fa., Ro. Xa. Lo. e Fo. St. convenivano in giudizio La Nuova Edile So. s.r.l., esponendo quanto segue - che i coniugi Ro.-Fo. ed il signor Ta. Go. avevano acquistato, rispettivamente in data 26.2.2010 ed in data 29.4.2010, dal medesimo venditore, El. Se., due appartamenti adiacenti siti al quinto piano di via A. Buschi 20 in Milano - che all'art. 7 di entrambi i compromessi veniva pattuito che tutte le garanzie relative ai lavori eseguiti ricadono sull'impresa appaltatrice delle opere La Nuova Edile So. s.r.l. anche nel caso di eventuali danni - che, entrati nelle abitazioni, gli attori da subito rilevavano vizi e difetti che venivano tempestivamente denunciati sia al venditore che all'impresa appaltatrice, la quale effettuava nel tempo alcuni interventi non risolutivi - che con raccomandata 13.9.2011, a mezzo legale, venivano ribadite alla convenuta le problematiche di entrambi gli appartamenti, relative alle infiltrazioni, interessanti anche il parquet, nonché, tra le altre, quelle attinenti agli infissi - che dopo vari incontri nel corso del 2012, ed a seguito di una proposta di intervento de La Nuova Edile So., non accettata dagli attori, questi ultimi proponevano ricorso per ATP innanzi a questo Tribunale RG 19777/2013 , all'esito del quale il nominato CTU ing. Lu. Gu. quantificava le opere rimediali relative all'appartamento Ta. Go. in E 12.730,00 e quelle relative all'appartamento Ro.-Fo. in E 14.020,00, il tutto oltre IVA ed oltre il compenso spettante al D.L., pari ad E 2.500,00 oltre IVA. Tanto premesso, gli attori concludevano per la declaratoria di responsabilità della convenuta, con conseguente condanna della stessa al pagamento nei loro confronti, a titolo di risarcimento danni, delle predette somme, oltre che di una somma da liquidarsi in via equitativa per i disagi da loro affrontati e da affrontarsi. Si costituiva tempestivamente la convenuta La Nuova Edile So. s.r.l., eccependo in via preliminare la decadenza degli attori dall'azione di garanzia. Contestava nel merito la propria responsabilità, deducendo di essersi attenuta al progetto. Chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa i terzi Ga. Legnami s.p.a. cui aveva subappaltato la fornitura e posa dei serramenti , arch. Ez. La. progettista e arch. Ma. Om. D.L. , al fine di esserne manlevata per il caso di accoglimento delle domande attoree. Autorizzate le chiamate in causa, si costituiva tempestivamente Gatti Legnami s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, per contestare le avverse domande, di cui chiedeva il rigetto, in quanto infondate in fatto ed in diritto, eccependo in via preliminare la decadenza e la prescrizione sia della domanda principale che delle chiamate in garanzia da essa generate. Si costituivano anche i terzi chiamati architetti La. e Om., sottolineando come la propria responsabilità fosse stata esclusa in sede di ATP ante causam e concludendo quindi per il rigetto di ogni domanda svolta nei loro confronti. Si associavano comunque alle eccezioni di decadenza e di prescrizione e chiedevano ed ottenevano in via preliminare di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice UnipolSai Assicurazioni s.p.a Quest'ultima, pur regolarmente citata, non si costituiva e ne veniva dunque dichiarata la contumacia. La causa, previa assegnazione dei richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dell'ATP R.G. n. 19777/2013, ritenuta l'irrilevanza dei capitoli di prova formulati dagli attori comunque documentali , nonché la superfluità del supplemento di CTU richiesto dalla convenuta e dai terzi chiamati, in ragione della completezza degli accertamenti di fatto compiuti dall'ausiliare, di per sé sufficienti per consentire al giudice una valutazione delle responsabilità delle parti in causa. Precisate le conclusioni all'udienza del 27.2.2018, la causa passava in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per comparse conclusionali e repliche. Mette conto esaminare in via preliminare le eccezioni di decadenza e di prescrizione formulate dalla convenuta ed, a cascata, dai terzi chiamati. La fondatezza di tali eccezioni va verificata, ad avviso di questo Giudice - cui spetta individuare la disciplina applicabile, a prescindere da quella indicata dalle parti convenute e terze chiamate, che hanno tutte tempestivamente sollevato dette eccezioni cfr. Cass. n. 13969/1999 -, alla stregua del triplice e più favorevole rispetto a quelli di cui all'art. 1667 c.c. termine previsto dall'art. 1669 c.c., norma che appare astrattamente applicabile salvo una verifica della effettiva gravità ed estensione di alcuni dei vizi riscontrati in sede di ATP alle tipologie di vizi lamentati dagli attori, conformemente al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di contratto d'appalto, l'art. 1669 c.comma è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che rovinino o presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo Cass. S.U. n. 7756/2017 , pacifico essendo che tra gli elementi secondari sono da ricomprendersi anche rivestimenti ed infissi, purché le infiltrazioni e le altre problematiche da essi derivanti pregiudichino la normale fruibilità dell'immobile secondo la sua destinazione, benché siano eliminabili con interventi di ordinaria manutenzione, ed indipendentemente dal costo di questi ultimi cfr. ad es. Cass. n. 8140/2004 . L'applicabilità dell'art. 1669 c.comma presuppone il compimento dell'opera anno 2010 nella specie , da cui la norma fa decorrere il termine decennale entro il quale devono manifestarsi i vizi, dalla cui scoperta decorre il termine di un anno dalla denuncia, termine interdipendente rispetto a quello successivo, pure annuale, di prescrizione dell'azione. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, i detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente o dei suoi aventi causa non può essere fatta valere Cass. n. 14561/2004 . Per verificare il rispetto del termine di decadenza annuale per la denuncia dei gravi vizi di cui all'art. 1669 c.comma è logicamente prioritario identificare il momento della loro scoperta. Invero gli attori sin dall'atto introduttivo hanno dedotto che i lamentati vizi si sarebbero verificati subito dopo la loro presa di possesso delle rispettive abitazioni, e che li avrebbero tempestivamente denunciati all'impresa appaltatrice qui convenuta, come si evincerebbe - hanno successivamente sostenuto - dai documenti da essi prodotti in allegato alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.comma doccomma 7-20 att. . L'esame di tali documenti consente di riscontrare che gli attori hanno indirizzato alla convenuta sin dal maggio 2010 delle e-mail contenenti richieste di specifici interventi per rimediare a quanto da loro visivamente riscontrato nell'immediatezza infiltrazioni, tapparelle, spifferi infissi, finestre che strisciano contro i cassettoni, etc. , ricevendone riscontro non solo per iscritto ma anche con l'esecuzione di alcuni interventi, benché limitati cfr. risposta dell'8.7.2010 della convenuta non vi è nessuna infiltrazione, ma trattasi semplicemente della cosiddetta fioritura dell'imbiancatura . In particolare, da quanto risulta da tali documenti, l'ultimo intervento attestato da parte de La Nuova Edile So. risalirebbe al dicembre 2010 docomma 17 att. . Successivamente si rinviene la e-mail del 23.6.2011 inviata dal venditore El. per conoscenza anche a La Nuova Edile So. docomma 19 att. , che potrebbe valere quale interruzione del termine prescrizionale annuale, qualora la prima denuncia dei vizi fosse databile al maggio 2010 e gli interventi rimediali del dicembre 2010 fossero a loro volta da interpretarsi come atto interruttivo della prescrizione. Si rammenta in proposito che il termine annuale di prescrizione di cui all'art. 1669 c.comma si lega unicamente, sotto il profilo cronologico, alla denuncia dei vizi, la quale, pertanto, è atto condizionante la decorrenza del termine prescrizionale cfr. Cass. n. 18078/2012 . Tuttavia successivamente al 23.6.2011, nonché al 13.9.2011 cfr. raccomandata legale attori sub docomma 5 fascomma ATP attoreo, questa inviata certamente all'esito degli interventi eseguiti, che si asseriscono non risolutivi , non risultano altri validi atti interruttivi della prescrizione, fino alla notifica del ricorso per ATP nel marzo 2013, a termine prescrizionale quindi già spirato. Nondimeno l'esame completo delle risultanze documentali induce a ritenere più corretta il che, ancora una volta, si traduce in un'interpretazione più favorevole agli attori l'identificazione del momento della scoperta dei vizi contestualmente alla data dell'acquisizione da parte degli attori della perizia tecnica dell'arch. Fa. Ci. docomma 7 fascomma ATP attoreo , incaricato dai medesimi attori di individuare i danni da essi subiti a causa dei lamentati difetti costruttivi. Dalla lettura di tale perizia emerge infatti che la stessa è stata redatta non solo a seguito di sopralluoghi, ma anche dell'esecuzione di sondaggi invasivi, i quali ultimi hanno evidentemente consentito agli attori di conseguire quell'apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei vizi e della loro derivazione causale dall'operato della convenuta, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della decorrenza del termine annuale di denuncia di cui all'art. 1669 c.comma cfr. Cass. n. 4249/2010 Cass. n. 11613/1998 , a nulla rilevando che le manifestazioni fenomeniche di tali vizi, peraltro sottovalutate, risalissero ad anni addietro. Invero solo a seguito dei predetti sondaggi invasivi si è evidenziato come la guaina impermeabilizzante incollata sulla soletta dei balconi di coronamento, o meglio delle gronde originali trasformate in balconi, non è stata risvoltata sul muro perimetrale come deve necessariamente essere effettuato per evitare l'inconveniente delle infiltrazioni d'acqua. Il fenomeno è aggravato dal fatto che le gronde esistenti convogliavano l'acqua verso il muro perimetrale ove originariamente erano presenti i pluviali. Come evidenziato dalla foto 7 , in fase di ristrutturazione, allorquando si è trasformata la gronda in balcone, oltre a non aver risvoltato la guaina sul perimetrale non è stata invertita la pendenza del massetto di supporto in modo tale che l'acqua defluisse verso i gocciolatoi. v. perizia Ci. . Ebbene, la menzionata perizia di parte sub docomma 7 fascomma ATP att. reca la data dell'8.2.2012. Non può poi avere alcuna influenza in ordine ad un ipotetico spostamento in avanti della scoperta dei vizi in questione la c.d. integrazione di perizia tecnica in data 20.11.2012 dello stesso arch. Ci. docomma 20 att. , nella quale non vengono riscontrati nuovi vizi o aggravamenti degli stessi, ma semplicemente si prende in esame un diverso intervento risolutivo proposto dai tecnici dell'impresa che ha posato i serramenti, intervento che l'arch. Ci. motivatamente sconsiglia. Se così è, deve dichiararsi lo spirare del termine di decadenza di un anno dalla data della perizia Ci. dell'8.2.2012, non essendo agli atti denunce di sorta fino alla data dell'introduzione dell'ATP R.G. n. 19777/2013 nel mese di marzo 2013. Da ultimo deve escludersi che il riconoscimento di vizi di portata inferiore con la conseguente esecuzione di limitati interventi rimediali da parte della convenuta, risalente alla fine del 2010, possa assumere valenza rispetto a vizi accertati nella loro effettiva gravità, come si è visto, solo nel febbraio 2012, sia perché non potrebbe sanare una decadenza avveratasi posteriormente, sia perché non risulta che il riconoscimento del 2010 abbia assunto connotazioni tali da comportare l'assunzione da parte della convenuta di una obbligazione di ripristino con decorrenza del termine di prescrizione ordinaria decennale. In particolare dai documenti prodotti dagli attori non emerge il raggiungimento di un accordo tra le parti in merito agli interventi rimediali da eseguire, atteso che dalle comunicazioni di La Nuova Edile So. sub doccomma 12 e 17 att. si evince semplicemente l'esecuzione di piccole opere di rappezzo , onde è da escludere che la convenuta abbia assunto un'autonoma obbligazione di facere, come tale svincolata dal termine di prescrizione di cui all'art. 1669 c.comma e soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. E ciò anche a voler aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui i principi affermati al riguardo dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 19702 del 2012 in materia di compravendita hanno valenza di carattere generale e sono come tali applicabili anche all'appalto ed al contratto d'opera cfr. Cass. n. 13613/2013 in motivazione conf. Cass. n. 62/2018 . Da tutto quanto innanzi esposto ed argomentato consegue il rigetto delle domande attoree, dovendosi accogliere l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta ed, a cascata, le corrispondenti eccezioni formulate dai terzi chiamati con riferimento al rapporto di garanzia principale, prima ancora che rispetto alle chiamate in causa. Le domande di manleva restano a loro volta assorbite da tale pronuncia e non è necessario pertanto far luogo all'esame della loro fondatezza, se non virtualmente ai fini della pronuncia sulle spese di lite. Le spese di lite del presente giudizio e dell'ATP ante causam seguono la soccombenza nei rapporti tra attori e convenuta La Nuova Edile So. e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate. Si ritiene di dover porre a carico della convenuta La Nuova Edile So. le spese di lite sostenute dalla terza chiamata Ga. Legnami, atteso che la prima, subcommittente della seconda, non avrebbe potuto astrattamente pretendere di addossare una quota di responsabilità a quest'ultima per i difetti dei serramenti che, in base alle conclusioni dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP, appaiono conseguenti ad un non corretto dimensionamento rispetto ad uno stato dei luoghi creato da La Nuova Edile So., e dunque ad un suo difetto di coordinamento rispetto all'attività complementare da espletarsi da parte della subappaltatrice. Parimenti a carico della convenuta La Nuova Edile So. vanno poste le spese di lite sostenute dai terzi chiamati architetti La. ed Om., sia perché l'elaborato peritale redatto in sede di ATP ha escluso la loro responsabilità quanto meno per i vizi più rilevanti quelli dovuti alla mancanza di risvolti nelle impermeabilizzazioni, definiti dal CTU particolari esecutivi assolutamente imprescindibili nella usuale tecnica di impermeabilizzazione , sia perché la stessa convenuta non ha ritenuto a suo tempo di coinvolgerli per supervisionare e verificare l'idoneità dei limitati interventi rimediali da essa eseguiti a fine 2010. Le spese di CTU, come già liquidate in sede di ATP, vengono poste definitivamente a carico degli attori. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa o assorbita 1 respinge le domande degli attori 2 dichiara tenuti e condanna gli attori a rifondere alla convenuta La Nuova Edile So. s.r.l. le spese di lite del presente giudizio e dell'ATP ante causam, che liquida complessivamente in E 5.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge 3 dichiara tenuta e condanna la convenuta La Nuova Edile So. s.r.l. a rifondere alla terza chiamata Ga. Legnami s.r.l. le spese di lite, che liquida in E 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge 4 dichiara tenuta e condanna la convenuta La Nuova Edile So. s.r.l. rifondere ai terzi chiamati architetti La. ed Om. le spese di lite del presente giudizio e dell'ATP ante causam, che liquida complessivamente in E 702,92 per esborsi ed E 6.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge 5 pone spese di CTU, come già liquidate in sede di ATP, definitivamente a carico degli attori.