Atti eterogenei: criteri di lettura ed interpretazione del contenuto della regolamentazione contrattuale

La verifica in una unica direzione interpretativa della sussistenza di vincolo contrattuale, derivante da un coacervo di atti e negozi eterogenei collegati, rimane compito del giudice di merito non sindacabile solo laddove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

Il caso. Giunge fino allo scranno del Giudice di legittimità sentenza n. 22216/18, depositata il 12 settembre una vicenda processuale molto interessante riguardante, dal punto di vista fattuale, il rapporto lavorativo tra una società e l’INPS e, dal punto di vista giuridico, afferente alla lettura del collegamento tra atti eterogenei, quali provvedimenti amministrativi, negozi ed accordi sindacali. Più nello specifico, ricorre in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello competente, una società per azioni risultata aggiudicataria di un appalto dell’INPS concernente la registrazione contabile dei dati contributivi relativi ai lavoratori domestici presenti negli archivi del detto Ente. I motivi per i quali la detta società aveva richiesto i danni all’Ente Previdenziale erano molteplici tra i quali i più importanti 1 l’aver esso sostenuto oneri, previsti e non, in vista del suddetto rapporto di appalto di servizi che gli era stato affidato con un contratto successivamente non prorogato nè rinnovato 2 l’aver corrisposto l’INPS alcuni pagamenti in ritardo. Dal proprio canto, il Tribunale aveva respinto tutte le domande della società, ad eccezione di quella relativa agli interessi per il ritardato pagamento del corrispettivo di alcune fatture. Mentre, la Corte Territoriale aveva, da un lato, integralmente respinto l'appello principale e, dall’altro, aveva accolto, però, l'appello incidentale dell'INPS in ordine alla prescrizione della domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale. Ma il problema giuridico principale era afferente alle disposizioni della Corte di Appello secondo cui, da un lato, non sarebbe esistito un obbligo dell'INPS di dare in appalto al consorzio un più ampio volume di documenti rispetto a quello effettivamente attribuito, per come indicato nelle delibere dell'Ente nonché nell'accordo ministeriale. Ed, dall’altro, era da escludersi una presupposizione oppure una violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza atteso che, i summenzionati provvedimenti si limitavano ad autorizzare solo alcune attività, senza che fosse stabilito alcun diritto dell'appellante al conseguimento dell'appalto dell'intero volume di documenti da trattare e senza che potesse, in alcun modo, rilevare l'incapacità dell'Ente di provvedere in proprio, poiché una specifica nota aveva chiaramente precisato che le assunzioni avrebbero avuto effetto solo in caso di aggiudicazione dell'appalto. In conclusione, il provvedimento della Corte Territoriale confermava il rigetto, decretato in prima istanza, delle pretese risarcitorie accampate dalla aggiudicataria -in ragione dell'asserito inadempimento da parte dell'Ente degli obblighi assunti nell'occasione col provvedimento impugnato ed, in parziale riforma della decisione, giudicava inammissibile anziché prescritta perché tardiva la domanda della società intesa a far valere in relazione ai dedotti fatti di causa la responsabilità precontrattuale dell'Ente Previdenziale. Secondo i giudici, né le delibere dell'INPS nè l'accordo stretto tra questo con i sindacati potevano fondare un qualsivoglia diritto della società in ordine alla stipula e al contenuto del contratto, essendo questa una mera eventualità. Il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione. Le sorti della vicenda processuale, di fatto, non mutano con la decisione della Suprema Corte. Ma tra le diverse motivazioni poste a fondamento del giudizio operato dagli Ermellini, rileva l’aspetto, secondo cui la sentenza impugnata esamina tutti gli atti, peraltro tra loro eterogenei, e di essi fornisce la conclusiva interpretazione secondo cui non vi era alcuna preordinazione, nell’accordo tra le parti e negli altri documenti dedotti in giudizio, finalizzato alla reiterazione dell'appalto nei termini sperati dalla società ricorrente. Infatti, ricorda la Suprema Corte che accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. E tale principio è pienamente condivisibile non solo con riferimento ad una sequenza di atti negoziali ma, a maggior ragione, quando si versa nel caso di una pluralità tipologica eterogenea di essi, comprensiva di atti negoziali, provvedimenti amministrativi, accordi di natura sindacale ecc La Suprema Corte, in conclusione, conferma il seguente principio di diritto secondo cui affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica come contratti, provvedimenti amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale ecc., con una loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra un requisito sia oggettivo che soggettivo. Il presupposto oggettivo è costituito dal nesso teleologico tra gli atti, volti alla regolamentazione degli interessi, di una o più parti, nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario. Quello soggettivo è, invece, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli atti, in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e chi assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. In ogni caso -concludono gli Ermellini accertare la natura, l'entità e le modalità ed anche le conseguenze del collegamento tra questo ed un eterogeneo complesso di atti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento rimane non sindacabile in sede di legittimità laddove sia sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 4 luglio – 12 settembre 2018, n. 22216 Presidente/Relatore Genovese Fatti di causa 1.- La CONSOGEA s.p.a. ricorre nei confronti dell’INPS per la cassazione dell’epigrafata sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma, definendo i gravami di ambo le parti in merito alla controversia tra esse insorta in relazione all’appalto per la registrazione contabile dei dati contributivi relativi ai lavoratori domestici presenti negli archivi dell’INPS, ha confermato il rigetto decretato in prima istanza delle pretese risarcitoria accampate dall’aggiudicataria in ragione dell’asserito inadempimento da parte dell’ente degli obblighi assunti nell’occasione e, in parziale riforma della decisione impugnata - confermata per vero anche laddove, in merito agli accessori da essa riconosciuti, aveva ricusato ogni debenza a titolo di rivalutazione monetaria -, ha giudicato inammissibile, anziché prescritta perché tardiva, la domanda di CONSOGEA intesa a far valere in relazione ai dedotti fatti di causa la responsabilità precontrattuale dell’ente previdenziale. 2.- Il mezzo così proposto si articola su sette motivi di impugnazione ai quali resiste l’INPS con controricorso. 3.- Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conclusioni scritte depositate in data 13 giugno 2018. Ragioni della decisione 1.- Il Consorzio Sogesa aveva citato in giudizio l’Inps assumendo che il comportamento dell’ente pubblico gli aveva cagionato danni di rilevante entità per una pluralità di ragioni a per aver sostenuto oneri previsti e non in vista di un rapporto di appalto di servizi, che gli era stato affidato con un contratto successivamente non prorogato o rinnovato b per aver corrisposto alcuni pagamenti in ritardo c per non aver provveduto a svincolare le fideiussioni. Il Tribunale aveva respinto tutte le domande, ad eccezione di quella relativa agli interessi per il ritardato pagamento del corrispettivo di cui alle fatture elencate nel doc. n. 21. 1.1.- L’appello principale del Consorzio era stato integralmente respinto, perché a non sarebbe esistito un obbligo dell’Inps di dare in appalto al Consorzio un più ampio volume di documenti, rispetto a quello effettivamente attribuito, così come indicato nelle delibere dell’ente nn. 59 e 177 e nell’ accordo ministeriale del maggio 1982 b era da escludersi una presupposizione o una violazione dell’obbligo di buona fede e correttezza, atteso che i menzionati provvedimenti si limitavano ad autorizzare solo alcune attività senza che fosse stabilito alcun diritto dell’appellante al conseguimento dell’appalto dell’intero volume di documenti da trattare e senza che potesse, in alcun modo, rilevare l’incapacità dell’ente di provvedere in proprio o l’accordo sindacale che aveva ad oggetto la questione degli appalti Inps, poiché una specifica nota del 20/6/1982 aveva chiaramente precisato che le assunzioni avrebbero avuto effetto solo in caso di aggiudicazione dell’appalto c insomma, né le delibere dell’Inps e né l’accordo da questo stretto con i sindacati potevano fondare alcun diritto del Consorzio in ordine alla stipula e al contenuto del contratto, essendo questo una mera eventualità di qui l’infondatezza della domanda di danno allegato in vista di un’aspettativa di mero fatto d accogliendo l’appello incidentale dell’INPS in ordine alla affermata prescrizione della domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale dell’ente, la Corte territoriale - nel confermare la pronuncia negativa - aveva però stabilito la novità di essa, in quanto formulata dall’ente solo con le memorie ex art. 183 cod. proc. civ., senza che potesse rilevare l’accettazione da parte dell’INPS del contraddittorio in prime cure Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25598 del 2011 . 2.- Con i primi due motivi di ricorso per cassazione, l’oggetto della censura è il confermato rigetto operato dal giudice d’appello delle pretese risarcitorie che sarebbero gravate sull’ente previdenziale, per essere rimasto inadempiente rispetto agli obblighi scaturenti a suo carico dal combinato disposto risultante dalle delibere interne 59 e 117 del 1982, dall’accordo ministeriale del maggio 82 e dal contratto di appalto siglato tra le parti il 3.1.1984, assumendosi in ragione di ciò che l’INPS si era obbligato a reiterare gli appalti fino al completo trattamento dei dati che non era in grado di lavorare in proprio e doveva perciò ritenersi responsabile per non aver prorogato l’appalto alla prima scadenza. 2.1.- In dettaglio, l’impugnata statuizione risulta errata in diritto, ad avviso del deducente, poiché nonostante fosse stato dedotto il collegamento nella sentenza si parla di presupposizione non soltanto temporale tra le delibere dell’INPS, l’accordo sindacale ed il successivo contratto di appalto, la Corte territoriale ha ritenuto di valutare i singoli atti nella loro individualità e non nel loro collegamento, procedendo all’interpretazione di ciascuno di essi come separato dagli altri e privo di qualsiasi connessione funzionale primo motivo viziata in motivazione poiché la Corte territoriale non ha, infatti, dato conto in motivazione non soltanto della successione temporale dei singoli atti tra loro collegati, ma anche e soprattutto dell’intento comune delle parti che ha portato le stesse a porre in essere, secondo un non certo casuale disegno, atti tutti finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo secondo motivo . 2.2.- Entrambi i motivi sono inammissibili. La sentenza, infatti, esamina tutti gli atti peraltro tra loro eterogenei e di essi fornisce l’interpretazione secondo cui non vi era alcuna preordinazione o accordo finalizzato alla reiterazione dell’appalto nei termini auspicati o sperati dal Consorzio. Infatti, si è già detto che l’ accertare la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11974 del 2010 . E, se tale principio di diritto, è pienamente condivisibile con riferimento ad una sequenza di atti negoziali lo è a maggior ragione quando si versi nel caso - come quello oggetto dell’esame del presente giudizio - di una pluralità tipologica eterogenea di essi, comprensiva di atti negoziali, provvedimenti amministrativi, accordi di natura sindacale, ecc., poiché è ben possibile che una parte del rapporto contrattuale si vincoli all’esterno, sia verso la controparte sia verso una pluralità indeterminata di soggetti anche solo determinabili, in considerazione di un agire secondo regole procedimentali ed improntate al perseguimento di pubblici interessi, onde un tale vincolo risulti da un complesso di atti tra loro eterogenei, ma leggibili in un’unica e chiara direzione interpretativa. Ma anche in una tale ipotesi che in quella caratterizzata solo dalla materia negoziale può affermarsi il principio di diritto secondo cui Affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica contratti, provvedimenti amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale , con una loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti, volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Accertare la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze del collegamento tra tale eterogeneo complesso di atti negoziali, autoritativi, ecc. rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. 3.- Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso censurano il capo dell’impugnata decisione con cui la Corte d’Appello adita ha reputato inammissibile perché proposta solo con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ. e, quindi, tardivamente, la domanda intesa a far dichiarare, in relazione alle aspettative determinate dai sopradetti atti deliberativi, la responsabilità precontrattuale dell’ente appellato per violazione del principio di affidamento. 3.1.- In dettaglio, l’impugnata statuizione risulterebbe viziata dall’omesso esame di un fatto decisivo, posto che, contrariamente a quanto divisato dal decidente l’allegazione di una responsabilità extracontrattuale per quella che viene definita una forma di violazione di un dovere di correttezza precontrattuale emerge dalle complesse argomentazioni di sostegno del motivo terzo motivo errata in diritto per violazione e/o falsa applicazione dei principi che governano l’interpretazione della domanda giudiziale in relazione ai poteri di precisazione e/o modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. , atteso che ove il decidente si fosse attenuto al principio di interpretare la domanda secondo l’effettivo contenuto della pretesa avrebbe dovuto prendere atto che la causa petendi della domanda di responsabilità precontrattuale era contenuta nell’atto di citazione e non poteva pertanto essere ritenuta nuova e come tale inammissibile quarto motivo affetta da un vizio di omessa pronuncia giacché la denunciata erroneità in diritto comporta anche il vizio di omessa pronuncia sulla domanda erroneamente dichiarata inammissibile quinto motivo . 3.2. - Anche tali motivi sono inammissibili. In disparte l’esuberante e copiosa trascrizioni degli atti del giudizio con non formali annotazioni di commento allo scopo di soddisfare il principio della specificità dei motivi di ricorso , le censure non soddisfano il canone di decisività della critica, alla luce delle ricostruzioni e delle valutazioni già compiute dal giudice e sopra richiamate al § 1.1. in ordine all’interpretazione del coacervo di atti e negozi, che si ipotizzano come tra di loro interconnessi, in vista dell’affermazione di un vincolo giuridico per l’ente pubblico anche solo apparente e che, invece, secondo la ricostruzione del giudice di merito, le risultanze - per quanto contestate dal Consorzio - hanno del tutto escluso. Sicché, nulla è detto né è dato comprendere come una domanda tesa a far valere l’affidamento delle parti diverse dall’ente pubblico avrebbe potuto ove anche ritualmente proposta portare al suo accoglimento, in rapporto ai fatti di ben diverso tenore accertati in sede di diniego dell’esistenza di un vincolo da parte dell’ente previdenziale p. 5 sent. l’appaltatore non poteva fondare neppure alcuna aspettativa . 4.- Il sesto motivo di ricorso censura il capo dell’impugnata decisione con cui la Corte d’Appello adita ha respinto la domanda in punto di rivalutazione monetaria del credito riconosciuto che risulterebbe errata in diritto poiché l’obbligazione di risarcimento del danno, ancorché derivante da inadempimento contrattuale, configura un debito di valore , sottratto al principio nominalistico e soggetto a rivalutazione fino alla data di liquidazione, mentre nelle obbligazioni pecuniarie il maggior danno è in via generale riconoscibile in via presuntiva per qualunque creditore . 4.1.- Il motivo è inammissibile poiché non censura la ratio decidendi che ha portato il giudice a respingere la domanda per difetto di prova il ricorso afferma esservi stata un’allegazione ma essa è cosa diversa da quella che ha formato l’oggetto della decisione reiettiva. 5.- L’inammisibilità del sesto motivo assorbe anche il settimo atteso, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, il carattere logicamente subordinato rispetto al precedente motivo in scrutinio. 5.1.- Inammissibile poiché, seppur vero che per effetto della pronuncia delle SS.UU. n. 19499 del 2008 nelle obbligazioni pecuniarie il maggior danno imputabile al ritardo con cui esse vengono adempiute riconducibile alla perdita di valore nel tempo della moneta si presume allorché il saggio degli interessi moratori sia inferiore al tasso di rendimento medio dei Buoni del Tesoro ad un anno, ciò non dispensa il creditore dalla prova del danno sofferto quando si deduca che esso - per essere per esempio originato dalla necessità di far ricorso nelle more al credito bancario - ecceda il detto tasso di rendimento medio Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6684 del 2018 Sez. 2, Sentenza n. 3029 del 2015 . Ora, poiché però, nella specie, allegando la ricorrente di aver dovuto attingere al credito bancario nell’arco della mora, la Corte d’Appello ha appunto respinto la domanda rilevando che la ricorrente non avesse debitamente assolto l’onere probatorio su di sé gravante, ne discende che l’obiezione racchiusa nel motivo, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1224 cod. civ., deduce un errore di diritto parimenti inconferente rispetto al decisum, dato che la domanda è stata respinta, in fedele adesione al ricordato comando nomofilattico, non perché nelle obbligazioni pecuniarie non sia ravvisabile la presunzione del maggior danno nei termini enunciati dalle SS.UU. ma perché del maggior danno preteso la ricorrente non aveva dato una prova persuasiva. 6. Il ricorso va pertanto, complessivamente, respinto ma la complessità della sottostante vicenda, per alcuni versi non del tutto chiara ed univoca, induce alla compensazione delle spese processuali, senza esenzione dal raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente grado fra le parti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.