Domanda di risoluzione del contratto di locazione e opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento dei canoni

Deve essere rigettata la nuova domanda volta ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione e il relativo risarcimento danni, posto che il giudicato conseguente alla mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo, avente ad oggetto i canoni non versati, copre anche il fatto impeditivo rappresentato sia dall’inadempimento del locatore quale causa di risoluzione del contratto che dal relativo controcredito risarcitorio del conduttore .

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 19113/18, depositata il 18 luglio. Il caso. Il Tribunale di Pescara accoglieva la domanda del Fallimento di una società volta ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione intercorso con il convenuto e il risarcimento danno per inidoneità dell’immobile all’uso in quanto privo di concessione edilizia. La Corte d’Appello, adita dal soccombente in primo grado, rigetta l’appello sul presupposto, per quanto rileva, che non si fosse formato il giudicato sull’oggetto della domanda proposta dal Fallimento in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore dell’appellante. In particolare, osservava la Corte territoriale che la sentenza prodotta dall’appellante era quella che si limitava a dichiarare improcedibile l’opposizione per tardività e che rendeva esecutivo il decreto ingiuntivo. Da ciò conseguiva che non vi fosse nessun impedimento alla riproposizione della domanda riconvenzionale non coltivata, mentre l’oggetto del decreto ingiuntivo era solo il pagamento dei canoni . Detta decisione è oggetto di ricorso per cassazione su proposta dell’appellante. Decreto ingiuntivo non opposto e passaggio in giudicato. Secondo il ricorrente il giudicato sostanziale formatosi sul decreto ingiuntivo copriva sia il dedotto che il deducibile e di conseguenza con l’opposizione ritenuta poi tardiva il Fallimento aveva avuto la possibilità di far valere la risoluzione del contratto. La Cassazione ha evidenziato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudicato di accoglimento formatosi dopo la mancata opposizione contro un decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di canoni arretrati relativi ad un rapporto di locazione, non si limita a fare stato, tra le stesse parti circa l’esistenza e validità del rapporto corrente fra le parti e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l’inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d’opposizione Cass. n. 13207/15 , Cass. n. 17049/17 . Ciò sul presupposto che il decreto ingiuntivo non opposto ha lo stesso valore di una sentenza di condanna passata in giudicato, infatti il giudizio sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stesso si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione . Tanto premesso la Suprema Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, la mancata tardiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni copre anche il fatto impeditivo costituito dall’inadempimento del locatore come causa di risoluzione del contratto e dal credito risarcitorio del conduttore. Per queste ragioni secondo gli Ermellini il ricorso deve essere accolto ed, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito. In particolare la domanda del Fallimento deve essere rigettata, con condanna di quest’ultimo alle spese di giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile– 3, ordinanza 12 giugno – 18 luglio 2018, n. 19113 Presidente Amendola – Relatore Scoditti Fatto e diritto Rilevato che il Fallimento n. 369/2011 di omissis s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Pescara F.S. chiedendo la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione ed il risarcimento del danno per inidoneità dell’immobile all’uso in quanto privo di concessione edilizia e certificato di agibilità. Il Tribunale adito accolse la domanda, dichiarando risolto il contratto e condannando il convenuto al pagamento della somma di Euro 59.267,38 oltre interessi. Avverso detta sentenza propose appello il F. . Con sentenza di data 30 novembre 2016 la Corte d’appello di L’Aquila rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che non si era formato il giudicato sull’oggetto della domanda proposta dal Fallimento in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del F. posto che la sentenza n. 821/2011, indicata dall’appellante, non solo non era stata prodotta vi era in atti solo il dispositivo sub docomma 4 del fascicolo dell’appellante , ma se era quella che si limitava a dichiarare improcedibile l’opposizione ed a dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo, essa non impediva la riproposizione della domanda riconvenzionale non coltivata, mentre oggetto del decreto ingiuntivo era solo il pagamento dei canoni. Ha proposto ricorso per cassazione F.S. sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. È stata presentata memoria. Considerato che con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 647 cod. procomma civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. procomma civ Osserva il ricorrente che, a parte la presenza nel fascicolo della sentenza per esteso sub docomma 15 prodotta innanzi al Tribunale, il giudicato sostanziale formatosi sul decreto ingiuntivo copriva sia il dedotto che il deducibile e che con l’opposizione risultata poi fuori termine il Fallimento aveva avuto la possibilità di far valere la risoluzione del contratto. Il motivo è manifestamente fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il giudicato di accoglimento formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo recante intimazione di pagamento di canoni arretrati in relazione ad un rapporto di locazione, non si limita a fare stato, tra le stesse parti circa l’esistenza e validità del rapporto corrente fra le parti e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l’inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d’opposizione, quali quelli atti a prospettare l’insussistenza totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore a titolo di canoni insoluti, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte in ragione di maggiorazioni contra legem del canone Cass. 11 giugno 1998, n. 5801 24 luglio 2007, n. 16319 26 giugno 2015, n. 13207 11 luglio 2017, n. 17049 . Alla base dell’orientamento della giurisprudenza vi è la consapevolezza, analogamente a quanto affermato da Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243 con riferimento alla diversa ipotesi delle domande di impugnativa contrattuale, che quando oggetto del giudizio è un singolo effetto del rapporto giuridico complesso, quale la singola coppia pretesa-obbligo, il giudicato ha ad oggetto l’intero rapporto, e non il singolo effetto. L’accertamento dell’esistenza del singolo effetto, implicando la cognizione dell’intero rapporto complesso, presuppone quindi l’esistenza di tutti i fatti costitutivi e l’inesistenza di tutti i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, dedotti o deducibili. Il decreto ingiuntivo non opposto è assimilabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione Cass. 11 maggio 2010, n. 11360 24 marzo 2006, n. 6628 . Il giudicato conseguente alla mancata tempestiva opposizione avverso un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dei canoni del rapporto di locazione copre quindi anche il fatto impeditivo rappresentato sia dall’inadempimento del locatore quale causa di risoluzione del contratto che dal relativo controcredito risarcitorio del conduttore. È appena il caso di aggiungere che è questione diversa quella posta dalla parte intimata con la memoria, la quale attiene all’opponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento e non all’efficacia di giudicato in quanto tale del decreto ingiuntivo non opposto. Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito. La domanda deve essere rigettata stante l’accertamento contenuto nel giudicato relativo al decreto ingiuntivo non opposto in relazione alla validità ed efficacia del rapporto e all’inesistenza di fatti impeditivi del credito di cui all’ingiunzione di pagamento. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Seguono la soccombenza anche le spese del doppio grado di merito, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda proposta dal Fallimento n. 369/2011 di omissis s.r.l Condanna il Fallimento n. 369/2011 di omissis s.r.l. al pagamento, in favore di F.S. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, nonché delle spese del giudizio sia di primo grado, che liquida in complessivi Euro 7.795,00, che di appello, che liquida in complessivi Euro 13.635,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge sia per il primo grado che per l’appello.