La banca è responsabile per il pagamento dell’assegno alla persona sbagliata

In caso di erroneo pagamento dell’assegno bancario, la banca negoziatrice è tenuta a rispondere del danno subito dall’emittente a titolo di responsabilità contrattuale laddove non sia in grado di dimostrare di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza derivante dalla sua qualità di operatore professionale.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17426/18, depositata il 4 luglio. Il caso. Il Tribunale di Roma era chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento proposta dall’attrice nei confronti di Poste Italiane S.p.A. per il danno subito a causa dell’errato pagamento di un assegno bancario c.d. di traenza, munito di causa di non trasferibilità. L’assegno era stato pagato ad un soggetto che aveva falsamente sostenuto di esserne l’intestatario presentando documenti falsi ma che apparentemente non presentavano anomalie, circostanza su cui Poste Italiane resisteva alla domanda attorea. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda riconoscendo la responsabilità contrattuale di Poste Italiane quale banca negoziatrice dell’assegno bancario, sentenza confermata anche dalla Corte d’Appello. Poste Italiane presenta dunque ricorso in Cassazione. Responsabilità della banca. Sul tema della natura contrattuale o extracontrattuale della banca, la giurisprudenza cfr. Cass. SS.UU. n. 12477/18 ha già avuto modo di affermare che la responsabilità derivante dal pagamento dell’assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore non può prescindere dall’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione del prenditore stesso. La banca può dunque dimostrare che l’erroneo pagamento non le è imputabile per aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza derivante dalla sua qualità di operatore professionale ex art. 1176, comma 2, c.c Avendo dunque la responsabilità natura contrattuale, la banca assume un obbligo professionale di protezione, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso . Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente motivato la decisione sottolineando come dalle risultanza di fatto il comportamento della ricorrente era risultato inadeguato rispetto all’onere di diligenza nell’identificazione del prenditore dell’assegno. Per questo motivo, la Corte di legittimità rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 30 gennaio – 4 luglio 2018, numero 17426 Presidente Amendola – Relatore Positano Fatto e diritto Rilevato che Fondiaria Sai S.p.A. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, Poste Italiane S.p.A. chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito a causa dell’errato pagamento di un assegno bancario cd di traenza, intestato a A.P. , munito di clausola di non trasferibilità ai sensi dell’articolo 43 della legge sull’assegno e tratto sulla Banca Popolare di Novara. Tale assegno, invece, era stato pagato ad un soggetto che aveva sostenuto di essere A.P. , ma nato e residente in luogo diverso dal reale beneficiario del titolo circostanza emersa a seguito di contestazione elevata dal reale destinatario a seguito di denunzia-querela. In conseguenza di ciò Fondiaria Sai era stata costretta ad emettere un nuovo titolo di pagamento. Si costituiva Poste Italiane S.p.A. deducendo che non era stato possibile avvedersi della falsità dei documenti esibiti dal presentatore del titolo all’incasso, poiché gli stessi non presentavano anomalie con sentenza del 13 marzo 2015 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta dalla compagnia di assicurazione, successivamente divenuta Unipol Sai S.p.A., disponendo la condanna al risarcimento dei danni, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali si configurava, nel caso di specie, una responsabilità contrattuale di Poste Italiane, quale banca negoziatrice di un assegno bancario, rispetto alla quale la convenuta non aveva offerto la prova liberatoria ai sensi dell’articolo 1218 c.c., ritenendo sotto tale profilo irrilevante la circostanza che l’assicurazione si sarebbe avvalsa della spedizione dell’assegno a mezzo posta ordinaria, e non con raccomandata o assicurata avverso tale decisione proponeva impugnazione Poste Italiane S.p.A. sulla base di tre motivi. Costituitasi Unipol sai S.p.A. la causa era decisa, ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c., con sentenza della Corte di Appello di Roma del 23 settembre 2016 con la quale si rigettava l’impugnazione, con condanna di Poste Italiane S.p.A. al pagamento delle spese di lite avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A. affidandosi a due motivi. Resiste in giudizio, con controricorso, Unipol Sai assicurazioni S.p.A. che deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c Considerato che con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 1176 c.c, in relazione agli articoli 43 del RD numero 1736 del 1933 e articolo 1992 c.c, con riferimento all’articolo 360, numero 3 c.p.c. Nonostante il riferimento contenuto in sentenza all’orientamento della Cassazione espresso dalle Sezioni Unite, nella sentenza numero 14712 del 2007, la responsabilità contrattuale di Poste Italiane, quale banca negoziatrice, può essere superata con la prova di aver osservato la dovuta diligenza nell’esecuzione e cioè di avere diligentemente provveduto alla identificazione del legittimo prenditore dell’assegno sulla base delle cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto. Nello specifico, la diligenza richiesta alla banca negoziatrice è quella professionale, stabilitkdall’articolo 1176 c.c., cioè quella tipica del buon banchiere, in relazione alla preparazione media esigibile da un operatore professionale del settore. Nel caso di specie nessuna norma e nessun elemento anomalo consigliavano alla banca di effettuare ulteriori verifiche a mezzo telefono, presso la banca trattaria o presso lo stato civile del Comune di nascita risultante dal documento di identità esibito dal beneficiario con il secondo motivo deduce la violazione dell’articolo 1227 c.c., con riferimento agli articoli 40 e 41 del codice penale, ai sensi dell’articolo 360, numero 3 c.p.c La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante l’invio di un assegno non trasferibile attraverso l’ordinaria corrispondenza postale. Al contrario il d.p.r. del 29 marzo 1973 numero 156, all’articolo 83, vieta di includere nella corrispondenza ordinaria denaro e oggetti preziosi. Ciò avrebbe consentito di avere immediata notizia della sottrazione dell’assegno inviato con posta assicurata, al fine di bloccare il titolo nella stanza di compensazione. Pertanto, la trasmissione dell’assegno attraverso la modalità dalla posta assicurata costituisce un comportamento negligente, che avrebbe dovuto essere valutato dalla Corte territoriale ai sensi del primo comma dell’articolo 1227 c.c. la questione che si agita tra le parti è stata affrontata da questa Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili, con la sentenza numero 12477 del 21 maggio 2018. La fattispecie era sostanzialmente sovrapponibile alla presente la compagnia assicurativa aveva emesso un assegno di traenza non trasferibile intestato a un determinato beneficiario, avente diritto ad un indennizzo assicurativo, che era stato posto all’incasso presso lo sportello della banca convenuta da un uomo che aveva esibito carta di identità e tesserino del codice fiscale poi rivelatisi falsi la banca convenuta non avrebbe adempiuto a all’obbligo previsto dall’art. 43, 1 e 2 comma, Legge Assegni secondo cui la banca negoziatrice deve pagare l’assegno non trasferibile al prenditore b al dovere di identificare con diligenza colui che aveva presentato e incassato l’assegno come nel caso in esame la banca qui, Poste Italiane S.p.A. contestava la propria responsabilità, rappresentando che il portatore dell’assegno si era presentato ai suoi sportelli munito di carta di identità e codice fiscale corrispondenti alle generalità dell’effettivo beneficiario in assenza di evidenti irregolarità, gli era stato consentito di aprire un libretto di risparmio nominativo sul quale accreditare la somma rinveniente dall’incasso del titolo. Lamentava che parte attrice aveva spedito l’assegno a mezzo posta, con lettera ordinaria riguardo alla natura della responsabilità del soggetto incaricato del pagamento esisteva in giurisprudenza un contrasto a a mente di un primo orientamento non si configurava un’obbligazione risarcitoria della banca verso il prenditore, ma l’obbligazione cartolare originaria, che non è stata validamente adempiuta e che deve perciò essere ancora adempiuta con un nuovo pagamento a favore del legittimato, senza che rilevi la difficoltà nell’identificazione del presentatore del titolo da ultimo Cass. Civ. numero 14777/2016 b secondo altro indirizzo, chi esegue il pagamento risponde verso l’effettivo prenditore soltanto se non ha usato la dovuta diligenza nell’identificazione del presentatore del titolo, posto che la norma di cui all’art. 43 comma 2 non deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale cfr. Cass. Civ. numero 26947/2016 le Sezioni Unite di questa Corte aderiscono a quest’ultimo richiamando la pronuncia numero 14712/2007, anch’essa resa a Sezioni Unite, intervenuta a comporre un precedente contrasto di giurisprudenza circa la natura contrattuale, extracontrattuale o ex lege della responsabilità derivante dal pagamento dell’assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore aggiungendo che non appare più sostenibile la tesi secondo cui la banca risponde del pagamento dell’assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione del prenditore. Una responsabilità oggettiva è prospettabile solo laddove difetti un rapporto in senso lato contrattuale fra danneggiante e danneggiato. Nell’azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l’assegno non trasferibile a persona diversa dall’effettivo prenditore è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del 2 comma dell’art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve. Pertanto, la responsabilità ha natura contrattuale. La banca ha un obbligo professionale di protezione, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso ciò detto, la banca negoziatrice che ha pagato l’assegno non trasferibile, come nella specie, a persona diversa dall’effettivo prenditore, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, ex art. 1176, comma 2, nella sua qualità di operatore professionale, come tale tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve orbene, indipendentemente dalla soluzione adottata dalle Sezioni Unite, nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, evidenziando le ragioni del comportamento inadeguato di Poste Italiane si vedano a riguardo le puntuali argomentazioni contenute a pagina 13 della decisione , prendendo espressamente in esame il profilo relativo alla diligenza da adottare nell’identificazione del prenditore dell’assegno. Sulla base di una serie di elementi fattuali, la Corte territoriale ha motivatamente affermato di non poter escludere la responsabilità della odierna ricorrente, la quale non aveva dimostrato che l’inadempimento non le era imputabile. Sotto altro profilo, con puntuale e ragionevole motivazione ha escluso la rilevanza causale dell’invio dell’assegno attraverso la posta ordinaria e non quella assicurata. Secondo la Corte territoriale, pertanto, Poste Italiane non aveva assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta derivante dalla sua qualità di operatore professionale. Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, il primo motivo deve essere rigettato il secondo motivo è infondato perché contrario a costante orientamento di questa Corte secondo cui la condotta tenuta dal traente un assegno di rilevante importo, sbarrato e non trasferibile, consistita nella spedizione del titolo medesimo al beneficiario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non assume alcun rilievo causale in riferimento all’evento produttivo del danno lamentato dallo stesso traente, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell’assegno in favore di soggetto estraneo al rapporto, cartolare Sez. 3, Sentenza Cass. numero 7618 del 30/03/2010 - Rv. 612312 - 01 . L’evento successivo è da ascrivere unicamente alle condotte realizzate, nonostante la falsificazione, rispettivamente dall’istituto di credito o postale che ha posto il titolo all’incasso e dalla banca che lo ha presentato in stanza di compensazione, non potendo essere invocata, al fine di radicare una concorrente responsabilità del traente, la disciplina recata dagli artt. 83 e 84 del d.P.R. 29 marzo 1973, numero 156, sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore, giacché attinente ai soli rapporti tra l’ente postale e gli utenti del medesimo ne consegue che il ricorso deve essere rigettato le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. numero 228 del 2012, art. 1, comma 17 Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso . P.T.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.