Il contratto deve essere interpretato rispettando il senso letterale delle parole utilizzate

In materia di interpretazione del contratto, la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione ordinanza n. 14882/18, depositata l’8 giugno , precisando inoltre che per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni plausibili , non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra. Il caso. Una s.p.a. proponeva azione di accertamento dell’indebito contrattuale e risarcimento dei danni a carico di una s.r.l. Il Tribunale respingeva la domanda. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado. Parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione. Allegazione di documenti nel giudizio di legittimità. La S.C. ha rilevato che la difesa di parte ricorrente, a sostegno delle proprie istanze, citava una serie di documenti ed in particolar modo corrispondenza e fatture. Detta documentazione, soltanto menzionata, non era riprodotta nell’atto introduttivo nel quale neanche si menzionava l’eventuale allegazione nel fascicolo di parte e/o deposito nel fascicolo di appello. Tanto escludeva l’ammissibilità del ricorso. Si segnala in tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza di detto atto processuale, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione della parte avverso il rigetto della domanda d'inefficacia di decreto ingiuntivo fondata sull'assunta inesistenza della notifica del medesimo - effettuata, in tesi, alla dimora del destinatario e a persona priva di collegamento con lo stesso, senza indicazione delle necessarie indagini da parte dell'ufficiale giudiziario - per mancata produzione della relazione di notificazione – Cass. n. 4220/12 . L’interpretazione del contratto. L’interpretazione deve essere effettuata ricercando il senso letterale delle parole utilizzate da verificarsi alla luce dell’intero contesto contrattuale. In tema di interpretazione del contratto l'elemento letterale rappresenta l'imprescindibile dato di partenza, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri di interpretazione quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate nel contratto e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa. Anche quando si faccia riferimento al comportamento delle parti, per essere le espressioni letterali insufficienti a ricostruire la comune volontà delle stesse, esso può essere preso in considerazione solo come comportamento complessivo, essendo inidoneo il contegno isolato di una sola parte a evidenziare il contenuto di un proposito comune Cass. n. 28479/05 . L’interpretazione funzionale. Resta inteso che oltre al tenore letterale delle parole, ove le espressioni utilizzate si prestino a più sensi, nel dubbio, devono essere intese nel senso più conveniente alla natura ed all’oggetto del contratto. L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, che, nell'ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all'esecuzione del contratto che alla sua formazione ed interpretazione, accompagnandolo, in definitiva, in ogni sua fase nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in virtù della quale non era stata interpretata secondo il predetto canone della buona fede oggettiva la clausola di un contratto di mediazione, con cui si era stabilito che non era dovuto alcun compenso al mediatore ad incarico scaduto in caso di mancata vendita , malgrado il preliminare fosse stato stipulato per l'effettivo ed idoneo intervento del mediatore e il contratto definitivo di vendita non fosse stato concluso per esigenze riconducibili esclusivamente alle parti – Cass. n. 5348/09 . Escluse interpretazioni cavillose delle espressioni letterali. I Giudici di legittimità hanno escluso la legittimità di interpretazioni cavillose del senso letterale, rimarcando la necessità di ancorare l’interpretazione alla ragione pratica dello stesso, unitamente al senso pratico perseguito. In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla ragione pratica del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale Cass. n. 23701/16 . Quella del giudice è solo una delle possibili interpretazioni. Conclude la Corte spiegando che l’interpretazione formulata dal giudice di merito sarà solo una delle possibili interpretazioni del contratto, non l’unica o la migliore in astratto, sicché, ove la parte non condivida detta interpretazione detta doglianza non può essere posta a fondamento del giudizio di legittimità. In materia di interpretazione del contratto, la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. D'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni plausibili , non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra – Cass. n. 10131/06 .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 28 giugno 2017 – 8 giugno 2018, n. 14882 Presidente Vivaldi – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 27/2/2014 la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dalla società Formenti Seleco s.p.a. in liq. e in amm. straord. in relazione alla pronunzia Trib. Milano n. 13093 del 2011, di rigetto della domanda proposta nei confronti della società Mediofactoring s.p.a. di accertamento dell’inadempimento del contratto del 16/1/2004 e di risarcimento dei conseguentemente lamentati danni. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Formenti Seleco s.p.a. in liq. e in amm. straord. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società Mediocredito Italiano s.p.a. già Mediofactoring s.p.a. . Motivi della decisione Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1370 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c Con il 2 motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366, 1 co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente pone a rispettivo fondamento atti e documenti del giudizio di merito es., il contratto di garanzia sottoscritto il 16/1/2004, la fornitura di televisori . risultante dalla fattura n. FEI0007089 del 19/7/2004 doc. sub n. 2 , il documento di trasporto . del 1677/2004 doc. sub n. 2 , la fornitura di televisori . risultante dalle fatture . del 28/10/2003 doc. sub n. 7 del 5/12/2003 doc. sub n. 8 del 30/12/2003 doc. sub n. 9 del 31/12/2003 doc. sub n. 10 del 16/1/2004 doc. sub n. 11 del 22/1/2004 . doc. sub n. 12 . del 28/1/2004 doc. sub n. 13 del 30/1/2004 . doc. sub n. 14 . 6/2/2004 . doc. sub n. 15 , il libro IVA , i documenti di trasporto . , la comunicazione di Intesa Mediofactoring cfr. comunicazione telematica - doc. sub n. 17 , comunicazione a mezzo fax e posta elettronica . cfr. copia del report di trasmissione -docc. sub n. 18 , la richiesta di documentazione . in data 31 maggio 2004 cfr. doc. sub n. 19 , la raccomandata del 18/6/2004 cfr. doc. sub n. 20 , la comunicazione telematica - doc. sub n. 26 , la raccomandata a.r. del 17/5/2004 . cfr. doc. sub n. 27 , la fornitura di televisori . risultante dalle fatture . del 31/3/2004 . doc. sub n. 29 . del 26/4/2004 . doc. sub n. 30 , i documenti di trasporto . del 31/3/2004 e . del 23/4/2004 . cfr. doc. sub nn. 29 e n. 30 , la comunicazione telematica - doc. sub n. 32 , la lettera di messa in mora alla debitrice cfr. docc. sub n. 33 , l’ atto di citazione notificato in data 16 gennaio 2008 , le fatture emesse da Intesa Mediofactoring . docc. sub n. 37 , il rapporto di garanzia . cfr. docc. sub n. 38 , l’ atto di citazione notificato in data 28 novembre 2011 limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente - per la parte d’interesse in questa sede - riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 , con precisazione anche dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti anche in sede di giudizio di legittimità v. Cass., 23/3/2010, n. 6937 Cass., 12/6/2008, n. 15808 Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 , la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 . A tale stregua, non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso v. Cass., 18/4/2006, n. 8932 Cass., 20/1/2006, n. 1108 Cass., 8/11/2005, n. 21659 Cass., 2/81/2005, n. 16132 Cass., 25/2/2004, n. 3803 Cass., 28/10/2002, n. 15177 Cass., 12/5/1998 n. 4777 , sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo v. Cass., 24/3/2003, n. 3158 Cass., 25/8/2003, n. 12444 Cass., 1/2/1995, n. 1161 . Non sono infatti sufficienti affermazioni - come nel caso - apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 . È al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza in vista del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827 Cass., 18/3/2015, n. 5424 Cass., 12/11/2014, n. 24135 Cass., 18/10/2014, n. 21519 Cass., 30/9/2014, n. 20594 Cass., 19/6/2014, n. 13984 Cass., 20/1/2014, n. 987 Cass., 28/5/2013, n. 13190 Cass., 20/3/2013, n. 6990 Cass., 20/7/2012, n. 12664 Cass., 23/7/2009, n. 17253 Cass., 19/4/2006, n. 9076 Cass., 23/1/2006, n. 1221 . A tale stregua, l’accertamento in fatto e le relative valutazioni operate dalla corte di merito nell’impugnata sentenza rimangono invero non idoneamente censurate. Va per altro verso posto in rilievo che l’interpretazione del contratto e in base al combinato disposto di cui agli artt. 1324, 1362 c.c. ss., all’interpretazione degli atti unilaterali v., da ultimo, Cass., 6/5/2015, n. 9006 è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione v. Cass., 22/10/2014, n. 22343 Cass., 21/4/2005, n. 8296 . Il sindacato di legittimità può avere cioè ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto v. Cass., 22/10/2014, n. 22343 Cass., 29/7/2004, n. 14495 . Deve porsi altresì in rilievo che, pur non mancando qualche pronunzia di segno diverso v., Cass., 10/10/2003, n. 15100 Cass., 23/12/1993, n. 12758 , risponde ad orientamento consolidato che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate. Si è al riguardo peraltro precisato che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va invero verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato v. Cass., 28/8/2007, n. 828 Cass., 22/12/2005, n. 28479 16/6/2003, n. 9626 . Va d’altro canto sottolineato che, pur assumendo l’elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve invero a tal fine necessariamente riguardarlo alla stregua degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare di quelli quali primari criteri d’interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto v. Cass., 23/10/2014, n. 22513 Cass., 27/6/2011, n. 14079 Cass., 23/5/2011, n. 11295 Cass., 19/5/2011, n. 10998 con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6/5/2015, n. 9006 dell’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta cfr. Cass., 23/5/2011, n. 11295 . Il primo di tali criteri art. 1369 c.c. consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta. L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c. quale criterio d’interpretazione del contratto fondato sull’esigenza definita in dottrina di solidarietà contrattuale si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte v. Cass., 6/5/2015, n. 9006 Cass., 23/10/2014, n. 22513 Cass., 25/5/2007, n. 12235 Cass., 20/5/2004, n. 9628 . A tale stregua esso non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte v. Cass., 23/5/2011, n. 11295 e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947 . Assume dunque fondamentale rilievo che il contratto venga interpretato avuto riguardo alla sua ratio, alla sua ragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare mediante la stipulazione contrattuale v. Cass., 22/11/2016, n. 23701 , con convenzionale determinazione della regola volta a disciplinare il rapporto contrattuale art. 1372 c.c. . Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione. In particolare là dove ha ravvisato infondato l’ assunto della parte appellante circa l’avere il rapporto di cui si discute . una causa di mandato in rem propriam , e ritenuto corretta la qualificazione di contratto di factoring data dal giudice di prime cure sia sotto il profilo formale e letterale sia in considerazione della dirimente . previsione di cui all’articolo 12 del contratto , ove si prevede che lo scioglimento del contratto non pregiudica la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionatesi in quanto tale disposizione sarebbe evidentemente priva di giustificazione laddove la cessione esaurisse la sua funzione nell’essere accessoria a un rapporto di mandato contestualmente risolto . Nella parte in cui ha ulteriormente indicato come irrilevante la dedotta funzione assicurativa del contratto di cessione, anche senza considerare il significato letterale dei termini factoring e cessione di crediti reperibili nel testo del contratto in quanto il contratto di factoring , come ha ben sottolineato il giudice di prime cure, nelle sue diverse modulazioni può anche avere una funzione assicurativa della gestione del rischio d’insolvenza del debitore ceduto, ed è per tale motivo che il cessionario, nell’economia del contratto in esame, si è assunto il rischio dell’insolvenza dei debitori nei limiti del plafond convenuto garantendo il pagamento dell’equivalente . Ancora, là dove ha sottolineato che il contratto . prevedeva obblighi informativi del cedente sulle condizioni dei debitori ceduti ai fini di una valutazione del rischio . Clausola 6.3 delle condizioni generali nonché in capo al cessionario . obblighi di tutelare le ragioni del credito ceduto, quali quello di promuovere le azioni legali di recupero nell’interesse del cedente nel quadro solo di una particolare regolamentazione del rischio sottostante alla cessione pro soluto che non ha cambiato la natura del contratto in questione . E per converso escluso la possibilità di riconoscersi rilievo decisivo, quale indizio di un mandato in rem propriam , al fatto che il contratto avesse una durata indeterminata e che all’Istituto fosse stato addossato l’onere di gestire il rischio d’insolvenza dei debitori e di iniziare l’azione legale nei confronti degli insolventi, mentre detto onere non sarebbe stato mai rispettato dall’istituto mandatario , avendo al riguardo il giudice di primo grado . correttamente risposto sostenendo che, in forza dell’art. 6.3 delle condizioni generali di contratto, l’eventuale violazione dei doveri gravanti sul cessionario avrebbe piuttosto giustificato la proposizione di una domanda di accertamento dell’insussistenza della riassunzione del rischio d’insolvenza del debitore in capo al fornitore , tale clausola invero consentendo di trasformare in cessione pro solvendo la cessione pro soluto nel caso in cui si verifichi l’inadempimento del debitore ceduto a causa di omissioni informative della parte cedente . Del pari nella parte in cui ha negato ogni significatività alla durata indeterminata del rapporto , in quanto il contratto è stato stipulato a una certa data con gli effetti traslativi propri delle cessioni pro soluto con effetto traslativo immediato, coi limiti . evidenziati riguardo alla eventuale retrocessione del rischio d’insolvenza . Deve d’altro canto sottolinearsi come giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quella data dal giudice al contratto o all’atto unilaterale non debba essere invero l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché quando sono possibili due o più interpretazioni plausibili non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra cfr., Cass., 27/7/2015, n. 15781 Cass., 2/5/2006, n. 10131 Cass., 25/10/2006, n. 22899 . Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.300,00, di cui euro 4.100,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.