Determinazione degli interessi passivi e i c.d. “usi di piazza”: solo i parametri garantiscono la legittimità dell’operato della banca

La banca ha il potere di variazione sugli interessi ultralegali purché la pattuizione contenga puntuale indicazione del tasso praticato e, se quest’ultimo è variabile, è indispensabile il riferimento a parametri che ne permettano la precisa determinazione.

Così la Cassazione con sentenza n. 12967/18, depositata il 24 maggio. Il caso. Con ricorso presso la Suprema Corte, una società di capitali chiedeva che fosse cassata la sentenza della Corte di Appello competente che aveva provveduto a rideterminare il saldo passivo dovuto dalla allora” appellante, successivamente resistente in Cassazione, in dipendenza di pregressi rapporti di conto corrente bancario in essere con la dante causa società, ed in ragione della nullità delle pattuizioni in punto di interessi ultralegali che facevano rinvio agli usi di piazza o a criteri che non ne consentivano la determinazione. Con questa pronuncia -in concreto gli Ermellini enunciano un principio conforme a massime precedenti determinando la continuità dell'orientamento afferente al potere di variazione della banca degli interessi ultralegali purché ancorata a criteri o parametri. Infatti, la Suprema Corte ricorda che è convinzione da tempo presente nella propria giurisprudenza che, al fine di soddisfare il precetto ex art. 1284, terzo comma, prima parte, c.c. a tenore del quale gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto , nel corso del rapporto contrattuale bancario, la determinazione del tasso convenzionale degli interessi ultralegali può avvenire, ma a condizione, però, che la relativa pattuizione contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. Le conseguenze della violazione del principio. E’ evidente come tutto ciò sia fondamentale atteso che, una volta accertata la nullità delle clausole che prevedono tassi di interesse superiori a quelli legali, ciò impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura dello stesso. Ed anche nella giurisprudenza di merito in più occasioni si è avuto modo di precisare che quando la banca applica un tasso di interesse ultralegale limitandosi a definirlo, nel contratto, come tasso di interesse applicato su piazza , in realtà, sta applicando una clausola nulla, perché non realmente specifica per come richiesta dalla legge, con la conseguenza che tutti gli interessi passivi addebitati sulla scorta di tale pattuizione si ritengono conteggiati illegittimamente non potendo considerarsi, pertanto, un credito incontestabile dell’istituto di credito. Stessa cosa è da dirsi con riferimento alle clausole sugli interessi passivi applicati dalla banca laddove sul contratto il criterio di fissazione del relativo tasso sia indicato come legato alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza . Anche tale espressione viene considerata dalla giurisprudenza generica e, pertanto, tale da non soddisfare il requisito della obbligatoria predeterminazione per iscritto degli interessi ultralegali, con le conseguenze di legge sopra richiamate in favore del cliente Cass. Civ., sent. n. 2317/07 . Il principio da seguire per la legittimità dei tassi di interessi ultralegali. Dunque, in tema di contratto di conto corrente bancario, la convenzione afferente agli interessi deve contenere sempre la precisa indicazione del tasso praticato e, nell’ipotesi in cui esso venga convenuto come variabile”, è indispensabile, ai fini della sua precisa e concreta individuazione, il riferimento a parametri che ne consentano una precisa determinazione, non essendo sufficiente l’esistenza di riferimenti generici, tra cui rientrano le clausole cd. usi di piazza”, dai quali non emerge con sicurezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la propria pattuizione. Dunque, se è vero che la banca ha il potere di variazione sugli interessi ultralegali è altrettanto vero che tale potere viene legittimamente alla stessa attribuito e dalla stessa esercitato solo se la pattuizione con il cliente contiene puntuale indicazione del tasso praticato e, laddove quest’ultimo è variabile, è indispensabile che nel contratto vi sia il riferimento a parametri che ne permettano la precisa determinazione. Nel caso di specie, il patto delibato era assistito dalla richiesta condizione della sua stipulazione per iscritto e, per la sua determinazione, rimandava al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti e mezzo in concreto era con questo parametro che la banca indicava” in modo obiettivo e controllabile il criterio per la determinazione del saggio ultralegale. Ed è per tali ragioni che l'impugnata decisione -dell'avviso che anche siffatta pattuizione fosse affetta da nullità si rivela per gli Ermellini errata in diritto, tanto da meritarsi di essere cassata. L’orientamento della giurisprudenza di legittimità. Già in altre precedenti pronunce la Suprema Corte aveva avuto modo di chiarire che, nel rapporto contrattuale di conto corrente, le clausole di determinazione degli interessi passivi devono essere sempre e comunque in qualunque modo vincolate a parametri che, seppur variabili, debbono avere natura specifica. In tal modo tacciando di illegittimità il generico riferimento agli ‘usi di piazza’ che impediscono la determinazione di una effettiva e certa ricostruzione del dato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 8 febbraio – 24 maggio 2018, n. 12967 Presidente Genovese – Relatore Marulli Fatti di causa 1. Con il ricorso in atti la s.r.l. ha chiesto che sia cassata l’epigrafata sentenza della Corte d’Appello di Palermo che, in accoglimento del gravame proposto dall’odierna intimata, ha provveduto a rideterminare il saldo passivo da questa dovuto in dipendenza di pregressi rapporti di conto corrente bancario in essere con la dante causa della nn. 16756 e 54 , in ragione della nullità delle pattuizioni in punto di interessi ultralegali, facenti rinvio agli usi di piazza o a criteri che non ne consentivano la determinazione. Il mezzo proposto si vale di tre motivi ai quali replica con controricorso l’intimata. Ragioni della decisione 2.1 II primo motivo di ricorso - in guisa del quale la ricorrente lamenta un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, poiché il decidente, estendendo la nullità dichiarata sul punto con riguardo al rapporto precedente anche a quello più recente, aveva omesso di considerare che in questo secondo caso il saggio degli interessi era stato convenzionalmente determinato per relationem - è infondato. 2.2. In breve, ricordato che il vizio di omessa ed insufficiente motivazione ricorre allorché dal compendio giustificativo sviluppato a supporto della decisione emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa soluzione o sia evincibile un’obiettiva carenza nell’iter logico-argomentativo che ha condotto il giudice a regolare la vicenda al suo esame in base alla regola concretamene applicata, mentre, a sua volta, il vizio di contraddittorietà si rende ravvisabile solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato, va detto che nella specie l’impugnata decisione non si presta ad alcuna delle censure motivazionali di cui la fa bersaglio la ricorrente. Ancorché, come vedremo con riferimento al terzo motivo di ricorso, la soluzione in diritto della vicenda non si allinei al diritto vivente, nondimeno il ragionamento decisorio sviluppato del giudice d’appello a corredo del proprio convincimento segue un itinerario argomentativo completo, in quanto mostra di apprezzare la specie offerta al suo giudizio in piena adesione al suo assetto fattuale, onde non è rintracciabile in esso alcuna manchevolezza delibativa, e coerente, dal momento che, ad onta della sua correttezza in diritto, il discorso motivazionale è immune da contraddizioni e privo di aporie in grado di comprometterne l’unitaria struttura logica e di oscurare le ragioni del decidere. 3.1. Il secondo motivo di ricorso - con cui lamenta nuovamente un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione poiché il decidente aveva omesso di valutare l’art. 16 delle condizioni generali di contratto che abilitava la banca all’esercizio dello ius variandi - è inammissibile per difetto di conferenza con il decisum. 3.2. Eppur vero che in forza della clausola sopra richiamata la banca, dovendo adeguare l’esercizio delle proprie attività all’andamento più generale del mercato creditizio, era abilitata in qualsiasi momento a modificare le norme e le condizioni regolanti il rapporto, potendo se del caso intervenire, segnatamente, anche e soprattutto sulla determinazione del saggio degli interessi applicabile alle singole operazioni poste in essere con il cliente ma questo non vale ad affrancare la banca dall’osservare, nella determinazione convenzionale della voce, il principio che il calcolo degli interessi deve ubbidire a criteri certi e predeterminati, sicché non è conseguentemente immotivata per vizio di omissione, di insufficienza o di contraddittorietà della motivazione la sentenza che, come quella in esame - impregiudicatane la correttezza giuridica - dichiari la nullità delle clausole in materia di interessi ultralegali sottoposte al suo esame, giacché quand’anche avesse preso in esame la norma citata nel motivo, la conclusione non sarebbe stata diversa da quella enunciata, onde la formulata censura non intercetta alcuna criticità rilevante appuntandosi su un elemento della fattispecie del tutto privo di pertinenza rispetto al ragionamento decisorio. 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, stando alla rubrica, ancora un vizio motivazionale, ma la sua illustrazione piega decisamente in direzione dell’errore di diritto, lamentando che la clausola in parola, secondo cui gli interessi dovuti dal correntista all’azienda di credito sono determinati nella misura che l’azienda di credito porta a conoscenza del correntista con apposita comunicazione o mediante gli estratti conto in mancanza di determinazione gli interessi sono dovuti in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti e mezzo non avrebbe potuto essere giudicata nulla atteso che alla stregua di essa il tasso degli interessi risultava determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati. 4.2. Nei termini anzidetti il motivo deve reputarsi fondato, essendo convinzione da tempo presente nella giurisprudenza di questa Corte che, onde soddisfare il precetto dell’art. 1284, comma 3, prima parte, cod. civ. a voce del quale gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto , la determinazione del tasso convenzionale degli interessi ultralegali può avvenire anche per relationem a condizione però che la relativa pattuizione contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse Cass., Sez. VI-I, 30/10/2015, n. 22179 Cass., Sez. III, 27/11/2014, n. 25205 Cass., Sez. III, 29/01/2013, n. 2072 . Avendo palesemente disatteso il riportato comando, in quanto il patto delibato nella specie era assistito dalla richiesta condizione della sua stipulazione per iscritto e, rimandando al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti e mezzo, indicava il criterio per la determinazione del saggio ultralegale in maniera obiettiva ed individuabile, l’impugnata decisione, dell’avviso che anche siffatta pattuizione fosse affetta da nullità, si rivela errata in diritto e per questo merita di essere cassata. 5. Va dunque accolto il terzo motivo di ricorso e la causa, cassata appunto in parte qua l’impugnata sentenza, va rinviata ai sensi degli art. 383, comma 1, e 384, comma 2, cpc al giudice territoriale competente per un nuovo esame. P.Q.M. Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i restanti, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia avanti alla Corte d’Appello di Palermo che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.