Repetita iuvant: l’usura sopravvenuta non esiste

La Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell’usura sopravvenuta ribadendo che se il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario supera – nel corso del rapporto – la soglia usura come determinata ai sensi della l. n. 108/96, ciò non comporta la nullità o l’inefficacia della relativa clausola contrattuale stipulata prima dell’entrata in vigore di detta legge.

Così la Prima Sezione Civile con la sentenza n. 9762/18, depositata il 19 aprile. Il caso. Una banca veniva condannata in primo grado alla restituzione a favore di una società, cui aveva concesso un mutuo decennale, di tutti gli interessi passivi ritenuti usurari. La banca impugnava la decisione innanzi alla Corte di Appello di Venezia la quale accoglieva il gravame. La Corte territoriale, rilevato che il contratto di mutuo dedotto in lite era stato perfezionato prima dell’entrata in vigore della l. n. 108/1996, riteneva inapplicabile a detto contratto siffatta normativa ciò in forza della norma di interpretazione autentica di cui alla l. n. 24/2001. Segnatamente, veniva osservato che, nella fattispecie, la società mutuataria avrebbe dovuto fornire prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito penale di cui all’art. 644 c.p La società mutuataria, per quel che qui rileva, ricorreva per cassazione contestando la violazione dell’art. 1 l. n. 108/1996 in relazione agli artt. 1339, 1419, comma 2, e 1815 c.c. in ordine alla mancata declaratoria dell’inefficacia parziale sopravvenuta delle clausole contemplanti un tasso convenzionale divenuto usurario per effetto dell’entrata in vigore della l. n. 108/1996 medesima con automatica sostituzione del tasso legale. La Corte di Cassazione respingeva il ricorso. L’usura sopravvenuta non esiste. La Corte di Cassazione ribadisce che in riferimento ai contratti di mutuo stipulati anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 108/1996 ed in particolare sulla questione della c.d. usura sopravvenuta – che si caratterizza per pattuizioni che, valide al momento della contrattazione, siano venute successivamente a trovarsi come non corrispondenti ai valori soglia periodicamente rilevati – si sono già espresse le Sezioni Unite con decisione n. 24675/17 . Le Sezioni Unite, in particolare, hanno chiarito che, alla luce della norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 1 d.l. n. 394/2000 – poi convertito dalla l. n. 24/2001 – allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108/1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto. Usura sopravvenuta e giurisprudenza di merito. Di seguito alcune pronunce di merito che si sono già perfettamente allineate all’orientamento di legittimità ed al principio di diritto sopra citato, enunciato dalle Sezioni Unite Trib. Palermo, 13 aprile 2018, ordinanza emessa nel procedimento sommario di cognizione n.r.g. 8980/15 ove statuito, in relazione ad un contratto di mutuo, che né – diversamente da questo sostenuto dal ricorrente – può ritenersi sussistente usura sopravvenuta con riferimento ai tassi di interesse di cui al contratto atteso che come statuito dalla l. 24/2001 di interpretazione autentica della l. 108/96 e precisato dalla recentissima sentenza n. 24675 resa in data 19 ottobre 2017 dalle Sezioni Unite della Cassazione, per la verifica del rispetto della soglia di legge occorre riferirsi, in via generale esclusivamente al tasso-soglia vigente al momento della conclusione del contratto, e non già a quello vigente al momento della corresponsione degli interessi da parte del debitore. Per tutto ciò lazione di ripetizione dell’indebito va rigettata . Adde, Trib. Napoli, n. 618 del 19 gennaio 2018, secondo cui per quanto concerne il profilo dell'usura sopravvenuta, genericamente evocato dall'attore, per completezza, va rilevato il recente intervento delle Sezioni Unite, a norma del quale non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge 108 del 1996 o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto Cass. SSUU n. 24675/17 . Trib. Taranto, n. 67 dell’11 gennaio 2018, ove ricordato come la Corte di Cassazione abbia voluto valorizzare la volontà del legislatore di sanzionare la sola usura originaria, che si configura al momento in cui gli interessi usurari sono convenuti, non rilevando invece il momento del pagamento e ha concluso ritenendo che non è invalida sotto il profilo civilistico dunque né penalmente rilevante la clausola contrattuale impositiva di interessi, che al momento in cui è pattuita, non impone interessi superiori al tasso soglia del periodo, non rilevando un eventuale superamento successivo, nemmeno sotto il profilo della violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, giacché non è contrario a buona fede richiedere all'adempimento di una clausola valida pattuita validamente in contratto .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 1 febbraio – 19 aprile 2018, n. 9762 Presidente Cristiano – Relatore Iofrida Fatti di causa La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1853/2014 - in giudizio promosso dalla Costruzioni Il Progresso di S.V. & amp C. sas. nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro spa, per sentire accertare, in, relazione ad un contratto di mutuo decennale a tasso fisso, pari al 13,70%, estinto anticipatamente dalla mutuataria con versamento di L. 7.139.492.000 , la nullità delle clausole pattizie implicanti l’applicazione di interessi passivi usurari e moratori anatocistici, nonché il pagamento di commissione per l’estinzione anticipata, con condanna della banca alla restituzione di quanto illegittimamente preteso -, in totale riforma della decisione di primo grado che aveva condannato la banca al pagamento all’attrice della somma di Euro 544.302,04, oltre interessi legali , ha condannato la società alla restituzione delle somme versatele dalla banca, in eccedenza rispetto a quanto dovuto. In particolare, la Corte d’appello, in via preliminare, ha ritenuto inapplicabile, in forza della norma di interpretazione autentica di cui alla l. 24/2001, la l. 108/1996 al contratto di mutuo in oggetto, stipulato anteriormente all’entrata in vigore della suddetta normativa, occorrendo pertanto la prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito penale di cui all’articolo 644 c.p., ma operante, in forza della pronuncia della Consulta n. 29/2002 e della declaratoria di illegittimità costituzionale del secondo comma dell’articolo 1 del d.l. 394/2000, conv. in L.24/2001, la sostituzione del tasso convenzionale con il tasso soglia legale, per le rate scadute successivamente al 31/12/2000, con conseguente obbligo della banca alla restituzione alla mutuataria della somma di Euro 9.127,30, per superamento del tasso soglia ex l. 108/1996 sui ratei scaduti dall’1/1/2001 al 15/3/2001 la Corte d’appello ha quindi ritenuto dovuti gli interessi di preammortamento della somma, gli importi a titolo di corrispettivo del recesso anticipato e la commissione e le spese di conteggio per l’anticipata estinzione. Avverso la suddetta sentenza, la Costruzioni Il Progresso propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro che resiste con controricorso . Entrambe le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. La ricorrente lamenta 1 con il primo motivo, la violazione dell’articolo 1 l.108/1996, in relazione agli articolo 1339 c.c., 1419 comma 2 c.c. e 1815 c.c., in ordine alla mancata declaratoria dell’inefficacia parziale sopravvenuta delle clausole contemplanti un tasso convenzionale divenuto usurario per effetto dell’entrata in vigore della l.108/1996, con automatica sostituzione del tasso legale 2 con il secondo motivo, la violazione ed erronea applicazione dell’articolo 1 l.108/1996, in relazione al rimborso del differenziale tra tasso d’impiego del finanziamento e tasso di reimpiego del capitale rimborsato, previsto dall’articolo 19 del contratto inter partes, trattandosi di remunerazione per la mutuante collegata al normale utilizzo delle somme mutuate che doveva essere presa in considerazione per la valutazione dell’eventuale superamento del tasso soglia 3 con il terzo motivo, la violazione ed erronea applicazione dell’articolo 1 l.108/1996, in relazione al pagamento di commissione dello 0,75% da applicare sul residuo capitale anticipatamente restituito, ai sensi dell’articolo 19 del contratto di finanziamento 4 con il quarto motivo, la violazione ed erronea applicazione dell’articolo 1 l.108/1996, in relazione alle spese per i conteggi eseguiti dalla banca per l’anticipata estinzione del finanziamento, ai sensi dell’articolo 19 del contratto. 2. La prima censura è infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte sentenza n. 24675/2017 , con riferimento ai contratti di mutuo stipulati, come quello in esame, anteriormente all’entrata in vigore della l.108/1996 ed alla questione della c.d. usura sopravvenuta quella che si caratterizza per pattuizioni, che, pur se valide al momento della contrattazione, successivamente siano venute a trovarsi non corrispondenti ai valori numerici rilevati periodicamente ed espressi dai tassi soglia , alla luce della norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 1 del d.l. n. 394 del 2000 conv., con modif., dalla l. n. 24 del 2001 , hanno affermato che allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto . 3. Le ulteriori censure sono infondate, in quanto strettamente collegate al primo motivo, infondato. La seconda censura, pur essendo espressamente volta a contestare la statuizione della Corte d’appello, nella parte in cui sono stati ritenuti non dovuti gli interessi di preammortamento della somma, trattandosi di importo versato prima dell’entrata in vigore della l.108/1996, deve essere, infatti, intesa come rivolta, in realtà, ad altra statuizione presente nella sentenza impugnata, quella in cui la Corte ha ritenuto di riformare la decisione di primo grado in ordine al pagamento degli importi versati in esecuzione dell’articolo 19 del contratto in caso di recesso anticipato , affermando che tali importi esulano dalla sfera di operatività della l.108/1996, trattandosi non di interesse ma di corrispettivo per l’anticipato recesso dal rapporto . Con gli ulteriori motivi, la ricorrente censura l’affermata legittimità delle pattuizioni, nell’articolo 19 del contratto di finanziamento, relative alla commissione dello 0,75% ed al rimborso alla banca delle spese di conteggio, per l’ipotesi di anticipata estinzione del finanziamento, in quanto la suddetta commissione ed il rimborso delle spese costituirebbero una remunerazione collegata al normale utilizzo delle somme mutuate , che dovrebbe pertanto essere presa in considerazione, trattandosi di normale e non eventuale remunerazione della stessa erogazione del credito, ai sensi dell’articolo 1 l.108/1996, ai fini dell’individuazione dell’interesse effettivamente preteso dalla banca e dell’eventuale superamento del tasso soglia. I motivi dunque si ricollegano sempre alla questione della c.d. usura sopravvenuta, che ha trovato smentita nella recente pronuncia delle Sezioni Unite. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, stante il recente intervento delle Sezioni Unite, successivamente alla proposizione del ricorso, vanno integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del, comma 1 bis dello stesso articolo 13.