Rapporto di locazione di fatto: nessuna responsabilità per il locatore se i conduttori erano d’accordo

L'illegittima conformazione del contratto di locazione abitativa, ai sensi dell’art. 13 l n. 431/1998, presuppone la coercizione della volontà del conduttore al momento della formazione del consenso, mentre l’accordo tra le parti sulla violazione della prescrizione sulla forma scritta comporta esclusivamente la nullità del contratto.

Così la Cassazione con sentenza n. 8836/18, depositata il 10 aprile. Il caso. La controversia oggetto di ricorso per cassazione traeva origine dalla decisione della Corte d’Appello di Catania, la quale rigettava il gravame degli appellanti sia in relazione alla domanda di rilascio dell’immobile, azionata nei loro confronti, sia in merito alla loro richiesta di conformazione giudiziale del rapporto di locazione ad uso abitativo. Nel ricorso in Cassazione i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 Patti contrari alla legge , comma 5, l. n. 431/1998 Legge sulle locazioni abitative per aver la Corte territoriale erroneamente escluso che essi avessero mai affermato di aver subito un’imposizione del contratto in una non consentita forma meramente verbale . Rapporto di locazione di fatto. Osserva la Suprema Corte che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto non censura la ratio posta alla base della sentenza impugnata. In particolare i Giudici di Cassazione hanno evidenziato che la Corte d’Appello ha escluso l’operatività della norma invocata deducendo l’insussistenza di una condotta rilevante delle locatrice all’atto iniziale della costituzione del rapporto e sostenendo che i conduttori, odierni ricorrenti, si erano limitati ad affermare che dopo l’iniziale richiesta da parte delle locatrice della forma verbale, solo a contratto in corso , era stata da loro richiesta invano la ripetizione in forma scritta dell’accordo . Continua la Suprema Corte precisato che i ricorrenti non hanno prospettato l’illegittima condotta della controparte, ma si sono doluti di una pretesa di controparte di non dare esecuzione ad un rapporto che era già stato pattuito . Da quanto premesso deriva che i conduttori non hanno in nessun modo contestato la ratio decidendi in diritto sulla necessità di riferire la condotta della locatrice al momento genetico del contratto . Infatti la Cassazione ha rilevato che la conformazione del contratto, ai sensi dell’art. 13 l n. 431/1998, presuppone la coartazione o coercizione della volontà del conduttore appunto al momento della formazione del consenso, mentre l’accordo tra le parti sulla violazione della prescrizione sulla forma scritta registrabile dà luogo esclusivamente alla nullità del contratto . In conclusione la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 15 febbraio – 10 aprile 2018, n. 8836 Presidente Amendola – Relatore De Stefano Fatto e diritto Rilevato che L.R.C. e D.C. ricorrono, affidandosi ad un motivo e con atto notificato a mezzo p.e.c. il 06/02/2017, per la cassazione della sentenza n. 956 del 04/07/2016 della Corte di appello di Catania, con cui è stato rigettato il loro appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, di cessazione della materia del contendere sia sulla domanda di condanna al rilascio di un immobile detenuto sine titulo nei loro confronti azionata da O.V. , sia sulla loro riconvenzionale di conformazione giudiziale, ex co. 5 dell’art. 13 della legge 431 del 1998, del rapporto di locazione ad uso abitativo dedotto come intercorso con controparte l’intimata non espleta attività difensiva in questa sede è formulata proposta di definizione - per manifesta infondatezza - in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e , dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197 considerato che il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 13 co. V l. 431/98 e travisamento dei fatti dedotti , deducendo avere malamente escluso la corte etnea che essi avessero mai affermato di avere subito un’imposizione del contratto in non consentita forma meramente verbale, per avere anzi essi espressamente riferito di un’illegittima pretesa della controparte in tal senso pena la mancata esecuzione del rapporto , con conseguente erroneità del rigetto dell’appello prospettata come basata su quel presupposto tale motivo non è manifestamente infondato, ma - così senz’altro potendo comunque definirsi in questa sede camerale il ricorso, rientrando anche tale alternativa nella fattispecie dell’art. 375 cod. proc. civ. - inammissibile, perché non censura la ratio espressamente posta a base della decisione dalla qui gravata sentenza invero, la corte territoriale esclude l’operatività della norma invocata sotto il determinante profilo dell’insussistenza di una condotta rilevante della locatrice all’atto iniziale della costituzione del rapporto , mentre gli stessi conduttori devono ritenersi avere allegato soltanto v. terza - non numerata - facciata della gravata sentenza, ultimo capoverso che, dopo essere stata appunto la locatrice ad aver voluto la forma verbale, solo a contratto in corso era stata invano da loro chiesta la ripetizione in forma scritta dell’accordo e gli stessi ricorrenti, riportando in ricorso il solo passaggio dell’atto di citazione in primo grado non trascrivendo invece quello di appello, solo sommariamente riassunto e quindi tanto da rendere non esattamente conoscibile, in questa sede, il suo contenuto su cui si baserebbe la prospettazione dell’illegittima condotta di controparte, finiscono col dare atto che in quella sede si erano doluti di una pretesa di controparte di non dare esecuzione ad un rapporto che era già stato pattuito, utilizzando espressioni univoche in tal senso per l’impiego di un participio passato - come l’espressione convenuta in di attuare la convenuta locazione - e di un termine tecnico che la pattuizione già intercorsa presuppone, quale esecuzione nell’espressione pena la mancata esecuzione del rapporto e non è affatto contestata, se non altro in modo adeguato e perfino ove non possa ritenersi condivisa, la ratio decidendi in diritto sulla necessità di riferire la condotta della locatrice al momento genetico del contratto del resto ben potendo sostenersi che effettivamente la conformazione del contratto prevista dal co. 5 dell’art. 13 della legge 431 del 1998 presuppone la coartazione o coercizione della volontà del conduttore appunto al momento della formazione del consenso, mentre l’accordo tra le parti sulla violazione della prescrizione sulla forma scritta registrabile dà luogo esclusivamente alla nullità del contratto il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva l’intimata infine, si deve pure dare atto - senza possibilità di valutazioni discrezionali tra le prime Cass. 14/03/2014, n. 5955 tra molte altre Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245 - della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da loro proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.