Spetta all’utente dimostrare l’eccessività dei consumi rilevati dal contatore

In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e dunque, in caso di contestazione, grava sul fruitore l’onere di dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7045/18, depositata il 21 marzo. Il caso. Il Tribunale di Termini Imerese riformava solo parzialmente la sentenza del Giudice di Pace, confermando la condanna del convenuto al pagamento a favore di Enel Energia S.p.a. del corrispettivo equitativamente determinato per il consumo di energia elettrica fornitagli in circa 2 anni e mezzo. L’utente ricorre dunque in Cassazione impugnando la predetta sentenza dolendosi, per quanto d’interesse, per la violazione dell’onere della prova in quanto il Tribunale avrebbe considerato assolto l’onere probatorio a carico del fornitore di energia elettrica sulla base di fatture oggetto di contestazione. Onere della prova. La Corte esclude l’ammissibilità del motivo poiché non intercetta l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata . La sentenza impugnata ha infatti ritenuto provati i consumi effettivi di energia come indicati in una fattura prodotta in giudizio dallo stesso utente e non oggetto di specifica e congrua contestazione da parte sua. Tale importo risultava inoltre confermato sia dai dati relativi ai consumi, sia dal funzionamento della relativa rilevazione da parte del misuratore posizionato sul contatore e regolarmente funzionante essendo guasto solo il dispaly che avrebbe consentito l’immediata lettura dei consumi . Il Giudice d’Appello ha dunque fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministratore l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi . In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 23 gennaio – 21 marzo 2018, n. 7045 Presidente Amendola – Relatore Vincenti Fatto e diritto Ritenuto che, con ricorso affidato a tre motivi, F.S. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in data 20 aprile 2016, che in parziale riforma della decisione del Giudice di Pace di Ganci di condanna di esso F. al pagamento, in favore di Enel Energia S.p.A., di euro 1.000,00, quale corrispettivo equitativamente determinato per il consumo di energia elettrica fornitagli per un periodo compreso tra 1 gennaio 2008 e il 30 settembre 2010 , lo condannava al pagamento di euro 748,26, compensando integralmente le spese processuali dei due gradi di giudizio che il Tribunale riteneva che la società fornitrice di energia elettrica aveva, nel corso del giudizio di primo grado, emesso fattura del 27 febbraio 2012, prodotta in giudizio e pienamente utilizzabile ai fini della decisione , con cui, sulla scorta dei dati dei consumi effettivi forniti dal Distributore , aveva provveduto alla rettifica delle precedenti bollette, riconoscendo a credito del F. la somma di euro 815,17, da scomputarsi su quella, inizialmente pretesa, di euro 1563,43, restando quindi del tutto generica l’eccezione di inadempimento dello stesso F. circa una presunta sproporzione e l’incongruenza tra gli importi fatturati ed i consumi reali che il giudice di appello evidenziava, poi, che la condanna della società Enel Distribuzione S.p.A. chiamata in causa dalla convenuta Enel Energia al pagamento delle spese del giudizio sostenute da parte attrice, basata sull’applicazione del principio di soccombenza , non era condivisibile, in quanto, tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, del contegno delle parti e del parziale accoglimento delle ragioni di parti attrice, appariva equo disporre la compensazione delle spese tra tutte le parti in causa che resistono con separati controricorsi Enel Energia S.p.A. e Enel Distribuzione S.p.A. che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata ai difensori delle anzidette parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata. Considerato che a con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., avendo il Tribunale posto a fondamento della propria decisione una prova non dedotta dalle parti giacché nessuna di esse ha allegato e prodotto documenti attestanti i consumi effettivi di energia elettrica , nonché ritenuto pacifica la circostanza della rilevazione dei consumi effettivi , che invece non era stata allegata dalle società resistenti e contestata da esso attore con specifici mezzi di prova a.1 il motivo è inammissibile. Con esso, infatti, è contrastata in modo del tutto generico e senza localizzazione processuale degli atti processuali e anzitutto - ma non solo - quelli del primo grado e dei documenti segnatamente, la fattura prodotta il 27 febbraio 2012, nel corso del giudizio di primo grado su cui le censure si fondano e, quindi, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c. la ratio decidendi della sentenza impugnata che - diversamente da quanto dedotto dal ricorrente cfr. sintesi che precede e pp. 6/8 della pronuncia - ha deciso su documento fattura anzidetta ritualmente prodotto in giudizio e, peraltro, in ricorso - p. 5 - si assume che la produzione sia stata effettuata dal medesimo attore e, dunque, in base al principio di c.d. acquisizione processuale secondo cui il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand’anche non presi in considerazione dal giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice tra le altre, Cass. n. 15300/2011 , là dove, per un verso, nello stesso ricorso si evince che le contestazioni attoree e le prove richieste dallo stesso F. non riguardavano proprio le risultanze della fattura ossia i consumi effettivi in essa indicati prodotta nel corso di giudizio bensì quelle precedenti , mentre, per altro verso, il riferimento alle difese delle controparti p. 11 del ricorso che si assume travisato dal Tribunale, non è concludente in funzione della contestazione sulla effettività dei consumi siccome accertata dal giudice del merito , giacché in esse si evidenzia un guasto del display del gruppo di misura , ma non già un guasto dello stesso contatore quale strumento comunque idoneo alla rilevazione dei consumi b con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per aver il Tribunale violato le regole di riparto dell’onere della prova, erroneamente ritenendo assolto quello delle società convenute in base a fatture, peraltro contestate il motivo è inammissibile, giacché non intercetta l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che - come evidenziato in sede di scrutinio del primo motivo - ha ritenuto provati i consumi effettivi di energia elettrica indicati nella fattura del 27 febbraio 2012 prodotta dallo stesso F. in assenza di specifica e congrua contestazione, da parte dell’attore, sia dei dati relativi ai consumi, sia del funzionamento della relativa rilevazione da parte di misuratore funzionante allo scopo essendo guasto soltanto il display dello strumento, volto a consentire la lettura immediata dei consumi stessi , con ciò essendosi il giudice del merito conformato al principio per cui, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi tra le altre, Cass. n. 23699/2016 c con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., per aver il giudice d’appello, nel compensare le spese per gravi motivi collegati all’esito della controversia e del suo andamento complessivo , non avrebbe indicato esplicitamente nella motivazione della sentenza gravata le gravi ed eccezionali ragioni necessarie ai fini della compensazione, là dove, inoltre, neppure il parziale accoglimento della domanda non giustificherebbe la compensazione integrale delle spese di lite c.1 il motivo è manifestamente infondato, giacché il Tribunale ha esplicitamente motivato facendo riferimento anche al parziale accoglimento delle ragioni di parte attrice e, in effetti, essendo stata accolta la domanda attorea con riduzione di poco più della metà del quantum della pretesa vantata dal creditore , in ciò conformandosi al principio per cui la reciproca soccombenza, che consente la compensazione, parziale o integrale, delle spese di lite va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorché quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento tra le altre, Cass. n. 3438/2016 la memoria depositata dal ricorrente, nel ribadire quanto già esposto con i motivi di impugnazione, non è in grado di scalfire i rilievi che precedono il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento, in favore delle parti contro ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 3.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.