Fatture inevase e assegni: la prova dell’imputazione del pagamento spetta al creditore

Nel caso di consolidati e duraturi rapporti commerciali di fornitura di merci, il debitore deve dimostrare di aver corrisposto una somma idonea all’estinzione del debito per il quale è stato convenuto in giudizio, mentre spetta al creditore attore provare l’eventuale esistenza di un diverso credito a cui quella somma doveva essere imputata.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5648/18, depositata il 9 marzo. La vicenda. La Corte d’Appello di Milano, in accoglimento del gravame proposto dal soccombente avverso la pronuncia di prime cure, accoglieva la domanda dell’appellante di condanna della controparte al pagamento di forniture di capi di abbigliamento. Quest’ultima propone ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione dolendosi per non aver il giudice di merito considerato soddisfatto l’onere della prova circa l’avvenuto pagamento dei crediti azionati tramite assegni bancari non contestati dalla controparte. Onere della prova. La Corte nega fondamento alla censura ribadendo che incombe sul creditore che agisce per il pagamento l’onere di provare il titolo del suo diritto ma non anche il mancato pagamento. Quest’ultimo, in quanto fatto estintivo, deve essere dimostrato dal debitore in sede di eccezione. Nel caso di consolidati e duraturi rapporti commerciali di fornitura di merci, il debitore deve dimostrare di aver corrisposto una somma idonea all’estinzione del debito per cui era stato convenuto in giudizio, mentre spetta al creditore attore provare l’eventuale esistenza di un diverso credito a cui quella somma doveva essere imputata, unitamente alle condizioni necessarie per la diversa imputazione ex art. 1193 c.c. Imputazione del pagamento . E tale principio si applica anche laddove il debitore sostenga di aver adempiuto alla propria obbligazione mediante assegno bancario e tale circostanza risulti verosimile in riferimento alle date e agli importi dei debiti. Tornando al caso di specie, il Collegio sottolinea la natura consolidata del rapporto commerciale di fornitura intercorrente tra le parti, nonché la presenza di diverse fatture per il cui pagamento il fornitore aveva agito in via monitoria. In tale contesto correttamente la Corte territoriale ha ravvisato una non piena coincidenza tra le matrici degli assegni prodotte in giudizio e le fatture azionate, tutte successive all’emissione degli assegni medesimi. In conclusione, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 28 settembre 2017 – 9 marzo 2018, n. 5648 Presidente Chiarini – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 10/6/2014 la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento del gravame interposto dalla società Star Trading s.r.l. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Busto Arsizio 19/6/2012, ha accolto la domanda in origine monitoriamente azionata nei confronti della società E.D. di E.P. & amp C. s.a.s. di pagamento di forniture di capi di abbigliamento. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società E.D. di E.P. & amp C. s.a.s. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. L’intimata non ha svolto attività difensiva. Con conclusioni scritte del 30/8/2017 il P.G. presso questa Corte ha chiesto emettersi declaratoria di rigetto del ricorso. Motivi della decisione Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697, 1193 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c Si duole che la corte di merito non abbia ritenuto soddisfatto il suo onus probandi circa l’avvenuto pagamento dei crediti ex adverso azionati a sensi dell’art. 2697 cod. civ., per effetto della non contestazione da parte di Star Trading che ha prodotto gli effetti di cui all’art. 115 cod. proc. civ., comma primo dell’imputazione dei pagamenti effettuati con i predetti assegni, prodotti ritualmente in giudizio da E.D. s.a.s. ex art. 1193 cod. civ. . Lamenta che, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, sarebbe stato onere di Star Trading allegare e provare la diversa imputazione, tanto più che, come rilevato dallo stesso Tribunale risultavano pagamenti superiori alla pretesa monitoria . Il motivo è infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, incombe sul creditore che agisce per il pagamento l’onere di provare il titolo del suo diritto ma non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca v. Cass., 9/11/2012, n. 19527 . Ove il debitore convenuto per pagamento di un debito dimostri di avere corrisposto una somma di danaro idonea alla estinzione del medesimo spetta al creditore attore il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso provare di quest’ultimo l’esistenza nonché le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione ai sensi dell’art. 1193 c.c. v. Cass., 27/7/2006 Cass., 18/10/2005, n. 20134 . Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il debitore sostenga che quell’adempimento sia avvenuto a mezzo di emissione di assegno bancario, e la circostanza appaia verosimile in relazione a date ed importi v. Cass., 22/12/1978, n. 6155 non anche, pertanto, allorquando come nella specie, il debitore eccepisca l’estinzione del debito per effetto dell’emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, giacché proprio la diversità di data, facendo venir meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato ed il titolo di credito, pone a carico del debitore l’onere di dimostrare la causale dell’emissione dell’assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito è volto ad estinguere in via anticipata il debito oggetto del processo v. Cass., 31/3/2016, n. 6217 Cass., 28/2/2012, n. 3008 Cass., 15/2/2007, n. 3457 . Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione. Rimasta nel caso dai giudici di merito accertata la sussistenza di un consolidato rapporto commerciale di fornitura di merce da parte della società Star Trading s.r.l. in favore della società odierna ricorrente, nonché la sussistenza di numerose forniture effettuate per il cui pagamento la suindicata società fornitrice ha agito in via monitoria sulla base di emesse fatture, l’eccezione di pagamento sollevata dalla società odierna ricorrente è stata dalla corte di merito diversamente dal giudice di prime cure ritenuta infondata, in ragione della ravvisata non piena coincidenza tra matrici di assegni prodotte . e titoli . allegati all’atto di citazione in opposizione , risultando altresì essere tutti gli assegni in questione . antecedenti all’ultima delle fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo . A tale stregua, all’esito di un accertamento di merito effettuato in esplicazione dei propri poteri, la corte di merito è pervenuta a ritenere certa una loro non imputabilità alla fornitura cui detta fattura si riferisce , e ancor più chiaro . il mancato soddisfacimento da parte di tale prima impresa dell’onere della prova su di essa incombente in ordine . all’estinzione dello specifico debito per cui è causa . Ha pertanto escluso che il debitore nel caso, la odierna ricorrente abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale è stato convenuto in giudizio, con pagamento puntualmente eseguito, ravvisando pertanto difettare nella specie il presupposto necessario perché tornasse ad incombere in capo al creditore l’onere di allegare e provare la dedotta diversa imputazione del pagamento ad estinzione di un credito diverso cfr. Cass., 27/7/2006, n. 17102 Cass., 18/10/2005, n. 20134 . All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso. Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese di giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.